Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 05/02/2009 |
Numero: | 110 |
Sommario |
Art. unico. L'Ucraina è depennata dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 |
§ 20.6.554 - Regolamento 5 febbraio 2009, n. 110.
Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione, che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio
(G.U.U.E. 6 febbraio 2009, n. L 37)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 519/94 [2] il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anche disposizioni relative a misure di salvaguardia.
(2) Il regolamento (CE) n. 519/94 si applica, tra l'altro, alle importazioni originarie dell'Ucraina.
(3) Con il
(4) Con il
(5) Tenuto conto dell'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio, occorre prevedere l'esclusione di tale paese dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'Ucraina è depennata dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1.
[2] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.