Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 03/03/2003 |
Numero: | 427 |
Sommario |
Art. 1. Principi |
Art. 2. Determinazione della perturbazione di mercato |
Art. 3. Determinazione di significativa diversione degli scambi |
Art. 4. Definizione di industria comunitaria |
Art. 5. Apertura del procedimento |
Art. 6. Inchiesta |
Art. 7. Istituzione di misure di salvaguardia provvisorie |
Art. 8. Chiusura del procedimento senza istituzione di misure |
Art. 9. Istituzione di misure definitive |
Art. 10. Misure regionali |
Art. 11. Durata |
Art. 12. Riesame delle misure di salvaguardia |
Art. 13. Riesame delle misure in materia di diversione degli scambi |
Art. 14. Disposizioni generali |
Art. 15. Consultazioni |
Art. 16. Visite di verifica |
Art. 17. Trattamento riservato |
Art. 18. Divulgazione di informazioni |
Art. 19. Interesse della Comunità |
Art. 20. Principi e graduale eliminazione dei contingenti |
Art. 21. Attribuzione dei titoli d'importazione |
Art. 22. Abrogazione e modifica di talune disposizioni |
Art. 23. Disposizioni finali |
Art. 24. Entrata in vigore |
§ 20.6.279 - Regolamento 3 marzo 2003, n. 427.
Regolamento (ce) n. 427/2003 del Consiglio relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.
(G.U.U.E. 8 marzo 2003, n. L 65).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 3285/94, il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni, contenente disposizioni relative a misure di salvaguardia.
(2) Con il regolamento (CE) n. 519/94, il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anch'esso disposizioni relative a misure di salvaguardia.
(3) Il protocollo relativo all'adesione della Repubblica popolare cinese (in appresso «Cina») all'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso «il protocollo») prevede misure transitorie di salvaguardia specifiche per prodotto (in appresso «misure di salvaguardia») e misure transitorie specifiche per prodotto di contrasto alla diversione degli scambi (in appresso «misure in materia di diversione degli scambi»).
(4) Il protocollo è entrato in vigore l'11 dicembre 2001.
(5) In considerazione della notevole differenza esistente tra le disposizioni relative alle misure di salvaguardia contenute nel protocollo, da una parte, e nei regolamenti (CE) n. 519/94 e (CE) n. 3285/94, dall'altra, è necessario disporre di un regolamento specifico sulle misure di salvaguardia e le misure in materia di diversione degli scambi relative a talune importazioni originarie della Cina.
(6) Ai termini del protocollo, le misure di salvaguardia possono essere istituite quando i prodotti originari della Cina sono importati nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l'industria comunitaria.
(7) Si considera esservi perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto crescono così rapidamente da causare o da rischiare di causare un pregiudizio rilevante all'industria comunitaria.
(8) Sembra necessario chiarire quali sono i fattori da prendere in considerazione per stabilire l'esistenza di una situazione di perturbazione del mercato.
(9) Il protocollo prevede l'istituzione di misure in materia di diversione degli scambi in situazioni in cui un provvedimento adottato dalla Cina o da un altro paese membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso «OMC») con la finalità di prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato di detto paese membro dell'OMC provoca o rischia di provocare un aumento delle importazioni nella Comunità di un prodotto originario della Cina.
(10) È opportuno definire linee guida riguardo ai fattori che possono risultare pertinenti per determinare se vi sia stata diversione degli scambi o meno.
(11) È opportuno fornire una definizione dell'espressione «industria comunitaria».
(12) Le inchieste di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi vengono avviate a seguito della richiesta di uno Stato membro o della Commissione. È necessario che venga limitata la possibilità di avviare su un medesimo oggetto un'inchiesta relativa a misure di salvaguardia prima dello scadere di un anno dal completamento di una precedente inchiesta. Tale limitazione non dovrebbe applicarsi alle misure in materia di diversione degli scambi.
(13) È necessario stabilire le modalità secondo cui si comunica alle parti interessate quali siano le informazioni richieste dalle autorità comunitarie e si offrono alle stesse ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e per la difesa dei propri interessi. È inoltre auspicabile che siano fissate chiaramente le norme sostanziali e procedurali da seguire durante l'inchiesta, in particolare quelle secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione. È altresì opportuno fissare i casi e i modi nei quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare osservazioni in merito.
(14) È necessario stabilire a quali condizioni sia possibile istituire in via eccezionale misure provvisorie, includendo l'eventualità che tali misure possano essere istituite dalla Commissione e solo per un periodo di 200 giorni.
(15) Il protocollo stabilisce che le misure definitive possano essere istituite solo 60 giorni dopo il ricevimento di una richiesta di consultazioni da parte della Cina e se tali consultazioni non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
(16) Appare indicato prevedere - a determinate condizioni e purché non ne venga perturbato il funzionamento del mercato interno - la possibilità di istituire misure limitate a uno o più Stati membri.
(17) Appare opportuno prevedere che le misure di salvaguardia scadano dopo quattro anni, salvo che da un riesame risulti che esse debbano essere mantenute in vigore.
(18) È opportuno prevedere riesami intermedi nei casi in cui uno Stato membro o la Commissione richiedano di esaminare tanto gli effetti di una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi, quanto la necessità di mantenere in vigore tale misura.
(19) È necessario prevedere un riesame delle misure in materia di diversione degli scambi quando il membro dell'OMC che adotta un provvedimento volto a risolvere una situazione di perturbazione del mercato segnala al comitato di salvaguardia dell'OMC una qualunque modifica del provvedimento in questione.
(20) È opportuno autorizzare la sospensione delle misure di salvaguardia e in materia di diversione degli scambi qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuno il mantenimento di tali misure.
(21) Ai fini di una corretta esecuzione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino le importazioni dei prodotti soggetti ad inchiesta o oggetto di misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento, ove ciò possa essere d'applicazione.
(22) È altresì necessario prevedere la consultazione di un comitato consultivo a scadenze regolari e in momenti specifici dell'inchiesta. Il comitato dovrebbe essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione. In conformità del considerando 12 della
(23) È opportuno prevedere visite di verifica volte al controllo delle informazioni fornite circa l'evoluzione dei volumi delle importazioni e la perturbazione del mercato, condizionando tuttavia tali visite al ricevimento di risposte adeguate ai questionari.
(24) Dovrebbero essere formulate disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire la divulgazione di segreti a livello d'impresa o di governo.
(25) È indispensabile stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare riguardo al processo decisionale nella Comunità, in tempo utile affinché possano difendere i propri interessi.
(26) È saggio istituire un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all'interesse della Comunità, compreso l'interesse dei consumatori, e fissare i termini per la presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate.
(27) La relazione dei gruppi di lavoro sull'adesione della Cina all'OMC (in appresso «la relazione») prevede una graduale eliminazione dei contingenti non tessili che la Comunità mantiene nei confronti di alcuni prodotti originari della Cina.
(28) In considerazione di questa graduale eliminazione, è opportuno abrogare l'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94.
(29) È opportuno incrementare i quantitativi già assegnati mediante titoli d'importazione per il 2002 e il 2003, così da tenere conto dell'aumento previsto nel programma di eliminazione.
(30) È opportuno porre termine all'applicazione delle misure di sorveglianza sui prodotti cinesi attualmente interessati da ed elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94, che dovrebbe essere abrogato.
(31) È opportuno eliminare dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 i paesi che sono diventati membri dell'OMC e delegare alla Commissione la responsabilità dell'aggiornamento di tale allegato.
(32) È opportuno, in considerazione del mantenimento dei contingenti per taluni prodotti di origine cinese, escludere per tali prodotti l'applicazione delle disposizioni relative alle misure di salvaguardia e in materia di diversione degli scambi durante il periodo in cui i contingenti sono applicati.
(33) Il protocollo prevede la scadenza della sezione relativa alle misure di salvaguardia e in materia di diversione degli scambi 12 anni dopo l'entrata in vigore del protocollo stesso. È pertanto necessario stabilire che tutte le misure adottate ai sensi del presente regolamento scadano al più tardi l'11 dicembre 2013,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
MECCANISMO TRANSITORIO DI
SALVAGUARDIA SPECIFICO PER PRODOTTO
Art. 1. Principi
1. Nei casi in cui i prodotti originari della Cina siano importati nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l'industria comunitaria, è possibile istituire una misura di salvaguardia conformemente alle seguenti disposizioni.
2. Se un provvedimento adottato dalla Cina o da un altro paese membro dell'OMC al fine di prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato di detto paese membro dell'OMC provoca o rischia di provocare una significativa diversione degli scambi nella Comunità, una misura in materia di diversione degli scambi può essere adottata conformemente alle seguenti disposizioni.
Art. 2. Determinazione della perturbazione di mercato
1. Si considera esservi perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto, simile o direttamente competitivo con un prodotto fabbricato dall'industria comunitaria, crescono, in termini assoluti o relativi, così rapidamente da rappresentare o rischiare di rappresentare un'importante causa di pregiudizio rilevante per l'industria comunitaria.
2. Nello stabilire l'esistenza di perturbazione del mercato, si considerano solo fattori obiettivi, tra i quali:
a) il volume delle importazioni oggetto dell'inchiesta;
b) l'effetto di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili o direttamente competitivi nella Comunità; e
c) l'effetto di tali importazioni sull'industria comunitaria produttrice dei prodotti simili o direttamente competitivi.
Art. 3. Determinazione di significativa diversione degli scambi
1. Si riscontra una significativa diversione degli scambi quando un provvedimento adottato dalla Cina o da un altro paese membro dell'OMC al fine di prevenire o porre rimedio ad una perturbazione del mercato di detto paese membro dell'OMC provoca o rischia di provocare un aumento delle importazioni di un prodotto dalla Cina nella Comunità.
2. Nello stabilire se un provvedimento volto a prevenire o a porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato provochi o rischi di provocare una significativa diversione degli scambi si applicano criteri obiettivi. Tra i fattori da esaminare vi sono:
a) l'effettivo o imminente aumento della quota di mercato delle importazioni originarie della Cina nella Comunità;
b) la natura o l'entità del provvedimento adottato o proposto dalla Cina o da altri membri dell'OMC;
c) l'effettivo o imminente aumento del volume delle importazioni originarie della Cina dovuto al provvedimento adottato o proposto;
d) le condizioni della domanda e dell'offerta per i prodotti in questione sul mercato comunitario; e
e) l'entità delle esportazioni originarie della Cina verso il paese membro o i paesi membri dell'OMC che applicano una misura di salvaguardia provvisoria o definitiva.
Art. 4. Definizione di industria comunitaria
Ai fini del presente regolamento, per «industria comunitaria» si intende l'insieme dei produttori comunitari dei prodotti simili o direttamente competitivi che operano sul territorio della Comunità oppure, tra questi produttori, quelli la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente competitivi costituisca una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti.
Art. 5. Apertura del procedimento
1. Un'inchiesta è avviata su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, se la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova che giustifichino l'avvio di un'inchiesta.
2. Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri. Questa informazione contiene gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri stabiliti agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.
3. Prima dell'avvio di un'inchiesta, la Commissione notifica alla Cina la propria intenzione di avviare un'inchiesta. La notifica può essere accompagnata da un invito a partecipare a consultazioni finalizzate a chiarire la situazione in relazione ai punti di cui agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, per giungere ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
4. Se, dopo la consultazione degli Stati membri, risulta che esistono sufficienti elementi di prova che giustificano l'apertura di un procedimento e se le consultazioni di cui al paragrafo 3 non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio di un'inchiesta, indica il campo d'azione dell'inchiesta stessa, indica il prodotto interessato, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione. L'avviso inoltre stabilisce i periodi entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.
6. Tranne che per motivi debitamente giustificati, non può essere avviata un'inchiesta in materia di misure di salvaguardia, come da articolo 1, paragrafo 1, su un medesimo oggetto prima dello scadere di un anno dal completamento di una precedente inchiesta.
7. Un'inchiesta non osta alle procedure di sdoganamento.
Art. 6. Inchiesta
1. A seguito dell'inizio del procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta. L'inchiesta è destinata a verificare tanto l'incremento delle importazioni quanto la perturbazione del mercato o l'esistenza di diversione degli scambi. L'inchiesta esamina simultaneamente l'aumento delle importazioni e la perturbazione del mercato. Ai fini delle risultanze rappresentative viene selezionato un periodo oggetto dell'inchiesta. Di norma, le informazioni relative a periodi successivi al periodo oggetto dell'inchiesta non sono prese in considerazione.
2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per effettuare valutazioni riguardo ai criteri stabiliti agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, e, se lo ritiene opportuno, procede alla verifica di tali informazioni.
3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri fanno il necessario per soddisfare tale richiesta. Quando queste informazioni sono di interesse generale o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate, la comunicazione consiste in un riassunto non riservato.
4. Le parti interessate che si sono manifestate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e il governo cinese vengono sentiti a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero effettivamente essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentiti.
5. Alle parti interessate che si sono manifestate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e al governo cinese si offre, se richiesta, la possibilità di incontrare le parti con interessi contrapposti, in modo da consentire il confronto delle tesi opposte e delle eventuali controdeduzioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta a partecipare ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione dalla Commissione, a condizione che siano successivamente ripresentate per iscritto.
6. Le parti interessate che si sono manifestate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e il governo cinese possono, dietro richiesta scritta, prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite alla Commissione dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 17 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.
7. Per i procedimenti aperti a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, l'inchiesta deve, quando possibile, concludersi entro nove mesi dal suo avvio. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la durata del prolungamento e fornendone sinteticamente le ragioni.
Art. 7. Istituzione di misure di salvaguardia provvisorie
1. Le misure di salvaguardia provvisorie sono applicate in circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, dopo che sia stato determinato in via preliminare che le importazioni hanno provocato o rischiano di provocare una perturbazione del mercato per l'industria comunitaria e se è necessario intervenire nell'interesse della Comunità. La Commissione adotta tali misure provvisorie dopo essersi consultata con gli Stati membri o, in caso di urgenza estrema, dopo averne informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono al più tardi dieci giorni dopo la notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.
2. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sono presenti i presupposti di cui al paragrafo 1, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.
3. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi 1 e 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro tre mesi dalla data dell'informazione inviata dalla Commissione ai sensi del presente paragrafo.
4. Le misure di salvaguardia provvisorie possono, tra l'altro, essere in forma di dazi doganali e di restrizioni quantitative sulle importazioni originarie della Cina.
5. La durata delle misure provvisorie non può superare i 200 giorni.
6. Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché non sussistono le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, tutti i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio. Si applica in tal caso la procedura di cui all'articolo 235 e seguenti del
Art. 8. Chiusura del procedimento senza istituzione di misure
Se, dopo la consultazione degli Stati membri, le misure di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi risultano superflue e se non vengono sollevate obiezioni nell'ambito del comitato consultivo, l'inchiesta o il procedimento vengono chiusi con una decisione della Commissione. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni insieme ad una proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se, nel termine di un mese, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.
Art. 9. Istituzione di misure definitive
1. Quando dai fatti appurati emerge che sussistono le condizioni fissate agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, e che è necessario intervenire nell'interesse della Comunità conformemente all'articolo 19, la Commissione chiede consultazioni con il governo cinese con l'intento di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non conducono ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, può essere istituita in via definitiva una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi dopo consultazione con gli Stati membri.
3. Qualora l'istituzione di una misura da parte della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.
4. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.
5. Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione.
Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.
6. Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata alle condizioni di cui al presente titolo, può adottare le misure appropriate.
7. Le misure definitive possono, tra l'altro, essere in forma di dazi doganali e di restrizioni quantitative sulle importazioni originarie della Cina.
Art. 10. Misure regionali
Quando, in base in particolare agli elementi di valutazione di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3, risulta che in uno o più Stati membri sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure in forza degli articoli 7 e 9, la Commissione, dopo aver esaminato soluzioni alternative e ritenendo che un'applicazione a questo livello sia più appropriata di un'applicazione a livello dell'intera Comunità, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di salvaguardia limitate allo Stato membro interessato. Dette misure devono avere carattere temporaneo e non devono perturbare il funzionamento del mercato interno. Esse vengono adottate secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 7 e 9.
Art. 11. Durata
1. Le misure di salvaguardia restano in vigore solo il tempo necessario a prevenire o a porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato. La durata non supera i quattro anni, salvo proroghe ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.
2. Una misura in materia di diversione degli scambi termina non oltre 30 giorni dopo la scadenza del provvedimento adottato nei confronti delle importazioni originarie della Cina dal paese membro dell'OMC interessato.
Art. 12. Riesame delle misure di salvaguardia
1. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere prorogata a condizione che si stabilisca che:
- la misura di salvaguardia è ancora necessaria per prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato, e
- vi sono elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dell'industria comunitaria.
2. La proroga è adottata conformemente alle procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le procedure applicate per le misure iniziali. Dopo la proroga, le misure non possono essere più restrittive di quanto lo fossero alla fine del periodo iniziale.
3. Nel periodo in cui una misura di salvaguardia è in vigore, il comitato consultivo tiene consultazioni, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, per esaminare gli effetti della misura in questione e per valutare se la sua applicazione sia ancora necessaria.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 3, ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, la Commissione agisce come segue:
a) Nel caso di una misura emanata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di abrogare o modificare tale misura. Il Consiglio delibera in tal caso a maggioranza qualificata.
b) In tutti gli altri casi, la Commissione abroga o modifica le misure di salvaguardia.
Art. 13. Riesame delle misure in materia di diversione degli scambi
1. Le misure in materia di diversione degli scambi sono sottoposte a riesame quando il paese membro dell'OMC che ha adottato il provvedimento a seguito del quale, ai sensi del presente regolamento, è stata adottata una misura in materia di diversione degli scambi notifica al comitato di salvaguardia dell'OMC che sono state apportate modifiche a tale provvedimento.
2. Alle misure in materia di diversione degli scambi si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 12.
Art. 14. Disposizioni generali
1. Le misure provvisorie o definitive vengono istituite mediante regolamento. Se le misure sono in forma di dazi, tali dazi sono riscossi dagli Stati membri nella forma, all'aliquota e secondo i criteri stabiliti nel regolamento che istituisce le misure stesse. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri che per altri motivi gravano sulle importazioni.
2. I regolamenti che istituiscono le misure provvisorie o definitive e i regolamenti o le decisioni che chiudono o sospendono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detti regolamenti e decisioni contengono in particolare, e con la debita tutela per le informazioni riservate, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni utili per la definizione dell'incremento delle importazioni e della perturbazione del mercato. Una copia del regolamento o della decisione è fatta pervenire alle parti interessate note e al governo cinese. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.
3. Disposizioni speciali, riguardo in particolare alla definizione comune del concetto di origine contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92, possono essere adottate a norma del presente regolamento.
4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di 9 mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.
5. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione dati sulle importazioni dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.
Art. 15. Consultazioni
1. Le consultazioni previste dal presente regolamento, escluse quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed all'articolo 9, paragrafo 1, si svolgono in seno ad un comitato consultivo composto dai rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione, e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.
2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili.
3. Qualora sia necessario, le consultazioni possono svolgersi unicamente per iscritto; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente dispone quanto necessario per l'organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest'ultima possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.
Art. 16. Visite di verifica
1. Laddove lo consideri opportuno, la Commissione può effettuare visite volte ad esaminare le scritture degli esportatori, dei produttori, degli importatori, delle associazioni rappresentative degli esportatori, produttori o importatori, nonché dell'industria comunitaria, al fine di verificare le informazioni fornite circa l'esistenza di un aumento delle importazioni e di una perturbazione del mercato o diversione degli scambi. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica non può essere effettuata.
2. La Commissione può svolgere inchieste in paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle parti interessate e in assenza di obiezioni dei governi dei paesi, ufficialmente avvisati. Ottenuto l'accordo delle parti interessate, la Commissione notifica al paese d'origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle parti da visitare e le date concordate.
3. Le parti interessate vengono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire; nel corso delle visite possono tuttavia essere chiesti altri dati particolari alla luce delle informazioni già ottenute.
4. Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.
Art. 17. Trattamento riservato
1. Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro diffusione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale questa l'ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità comunitarie.
2. Le parti interessate che forniscono informazioni riservate sono invitate a fornire una sintesi non riservata delle stesse. Tale sintesi è sufficientemente dettagliata da permettere un ragionevole livello di comprensione della sostanza delle informazioni contenute nella versione riservata. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tal caso, i motivi di tale impossibilità devono essere comunicati.
3. Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono non essere tenute in considerazione, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.
4. Il presente articolo non osta alla divulgazione da parte delle autorità comunitarie di informazioni generali, ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova su cui le autorità comunitarie si sono basate, qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. La divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti a livello d'impresa o di governo non siano divulgati.
5. La Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell'articolo 12 o alle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed all'articolo 9, paragrafo 1, oppure i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono rivelate al pubblico o ad un'altra parte interessata dal procedimento, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.
Art. 18. Divulgazione di informazioni
1. Le parti interessate e il governo cinese possono chiedere di essere informati in modo dettagliato in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni sono presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.
2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione in via definitiva di misure di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli su cui si basano le misure provvisorie.
3. Le domande di informazioni finali devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stata istituita una misura provvisoria, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione di tale misura. Se non è stata istituita una misura provvisoria, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.
4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La comunicazione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma degli articoli 8 e 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.
5. Le osservazioni presentate dopo l'informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni.
Art. 19. Interesse della Comunità
1. Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità, vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Non si possono applicare misure se le autorità, in base a tutte le informazioni fornite, giungono con chiarezza alla conclusione che non è nell'interesse della Comunità applicarle.
2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta. Tali informazioni o le relative sintesi sono comunicate alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.
3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se indicano i motivi, sotto il profilo dell'interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.
4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali misure provvisorie istituite. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro un mese a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.
5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto dell'equilibrio di opinioni espresse dal comitato ai fini di proposte a norma dell'articolo 9.
6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente adottate le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.
7. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.
TITOLO II
CONTINGENTI PER TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA CINA
Art. 20. Principi e graduale eliminazione dei contingenti
1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Cina avverranno liberamente tranne che per un numero limitato di prodotti originari della Cina che, a causa della sensibilità di determinati settori dell'industria comunitaria, sono soggetti al contingentamento quantitativo a livello comunitario.
2. Tali contingenti saranno applicabili fino al 2005, secondo i livelli annui indicati nella tabella dell'allegato I. Tale nuovo allegato sostituisce l'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94.
Art. 21. Attribuzione dei titoli d'importazione
1. Il metodo di attribuzione delle quantità supplementari per gli anni 2002 e 2003, risultanti dall'incremento dei contingenti previsto dall'allegato II del presente regolamento, è stabilito da un regolamento della Commissione, che stabilisce inoltre un appropriato periodo di tempo per l'utilizzazione di tali quantità.
2. Per gli anni successivi, alle attribuzioni di titoli di importazione relativi ai contingenti di cui all'allegato I si applicheranno le procedure di cui al
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 22. Abrogazione e modifica di talune disposizioni
1. Sono abrogati l'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, l'articolo 1, paragrafo 3, l'allegato II, che elenca i contingenti per taluni prodotti originari della Cina, l'allegato III, che elenca i prodotti originari della Cina soggetti a misure di vigilanza, nonché i riferimenti all'allegato III presenti nell'articolo 1, paragrafo 4, e nell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 519/94.
2. Dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 sono eliminati l'Albania, la Georgia, la Cina, il Kirghizistan, la Moldavia e la Mongolia.
3. Previa consultazione del comitato istituito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 519/94, la Commissione può modificare, mediante regolamento, l'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC.
Art. 23. Disposizioni finali
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti o di normative specifiche applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare rispetto a tali norme.
2. Le disposizioni di cui al titolo I del presente regolamento non si applicano ai prodotti per i quali gli strumenti di cui al paragrafo 1, prevedono la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.
3. Le disposizioni di cui al titolo I del presente regolamento non si applicano ai prodotti soggetti all'applicazione dei contingenti di cui all'allegato I del presente regolamento, per il periodo in cui tali contingenti sono in vigore.
4. Le misure istituite ai sensi del presente regolamento scadranno al più tardi l'11 dicembre 2013.
Art. 24. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il titolo I scade l'11 dicembre 2013.
ALLEGATO I
Programma di graduale eliminazione dei contingenti
industriali (non tessili) sulle importazioni originarie della Cina
Designazione delle merci |
Codice SA/NC |
2003 |
2004 |
2005 |
Calzature |
ex 6402 99 (1) |
47 480 959 |
54 603 102 |
eliminazione |
|
6403 51 |
3 712 459 |
4 269 328 |
eliminazione |
|
6403 59 |
|
|
|
|
ex 6403 91 (1) |
14 698 530 |
16 903 310 |
eliminazione |
|
ex 6403 99 (1) |
|
|
|
|
ex 6404 11 (2) |
22 106 953 |
25 422 996 |
eliminazione |
|
6404 19 10 |
38 683 955 |
44 486 548 |
eliminazione |
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana |
6911 10 |
73 139 |
84 110 |
eliminazione |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana |
6912 00 |
55 334 |
63 634 |
eliminazione |
(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
(2) Escluse:
a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
ALLEGATO II
Incremento dei contingenti per il 2002 e 2003
Designazione delle merci |
Codice SA/NC |
2002 |
2003 |
Calzature |
ex 6402 99 (1) |
10,25 % |
21,28 % |
|
6403 51 |
15,5 % |
32,83 % |
|
6403 59 |
|
|
|
ex 6403 91 (1) |
10,25 % |
21,28 % |
|
ex 6403 99 (1) |
|
|
|
ex 6404 11 (2) |
10,25 % |
21,28 % |
|
6404 19 10 |
10,25 % |
21,28 % |
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana |
6911 10 |
32,25 % |
52,09 % |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana |
6912 00 |
32,25 % |
52,09 % |
(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
(2) Escluse:
a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.