Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 19/12/2005 |
Numero: | 2079 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 20.6.482 - Regolamento 19 dicembre 2005, n. 2079.
Regolamento (CE) n. 2079/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001, il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2303/2003 in relazione alla proroga di alcune deroghe riguardanti la certificazione e l’etichettatura dei vini nonché le pratiche enologiche
(G.U.U.E. 20 dicembre 2005, n. L 333).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 24, paragrafo 2, dell’articolo 26 e dell’articolo 27, paragrafo 2, del
(2) Il
(3) In deroga all’articolo 45, paragrafo 1, del
(4) In seguito a negoziati, in data 14 settembre 2005 le due parti hanno siglato un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino. A norma degli articoli 4 e 9 dell’accordo, ai vini originari degli Stati Uniti continuerà a essere riservato lo stesso trattamento previsto dai regolamenti (CE) n. 883/2001, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 2303/2003. Tuttavia, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo, gli articoli 4 e 9 si applicheranno solo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della notifica scritta di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo medesimo. Si è reso quindi necessario negoziare un accordo distinto in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2005 e la data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo sul commercio del vino.
(5) Per evitare perturbazioni degli scambi, occorre adottare disposizioni per l’applicazione dell’accordo in forma di scambio di lettere; in particolare è opportuno che le tre deroghe di cui ai regolamenti (CE) n. 883/2001, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 2303/2003 rimangano in vigore fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere.
(6) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 883/2001, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 2303/2003.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 27 del
«2. L’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 26 si applicano fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino.»
Il
1) l’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
«Tale autorizzazione è tuttavia valida, per quanto riguarda il ricorso alle pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell’allegato, soltanto fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino.»
2) nell’allegato, punto 1, lettera b), i termini introduttivi «fino al 31 dicembre 2003» sono sostituiti dai seguenti:
«fino alla data di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma».
L’articolo 2, secondo comma, del
«Esso si applica fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.