§ 1.6.N41 – Regolamento 29 dicembre 2003, n. 2303.
Regolamento (CE) n. 2303/2003 della Commissione concernente norme specifiche in materia di etichettatura dei vini importati dagli Stati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/12/2003
Numero:2303


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 


§ 1.6.N41 – Regolamento 29 dicembre 2003, n. 2303.

Regolamento (CE) n. 2303/2003 della Commissione concernente norme specifiche in materia di etichettatura dei vini importati dagli Stati Uniti d'America.

(G.U.U.E. 30 dicembre 2003, n. L 342).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 53,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli contiene alcune disposizioni derogatorie in materia di etichettatura dei vini importati dagli Stati Uniti d'America, valide fino al 31 dicembre 2003.

     (2) Tenendo conto del fatto che i negoziati bilaterali in corso con gli Stati Uniti d'America non si concluderanno prima della fine dell'anno e per evitare di perturbare gli scambi, è opportuno prevedere una proroga della validità delle norme applicabili ai vini importati dagli Stati Uniti d'America, in funzione dello stato di avanzamento dei suddetti negoziati.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. I vini importati dagli Stati Uniti d'America possono essere designati con il nome dello Stato; tale designazione è eventualmente completata dal nome della contea («county») o della regione viticola, anche se il vino di cui trattasi è ottenuto soltanto nella misura del 75 % da uve raccolte nello Stato in questione oppure in una sola contea di cui porta il nome, a condizione che tale vino sia ottenuto interamente a partire da uve raccolte nel territorio degli Stati Uniti d'America.

     2. I vini importati dagli Stati Uniti d'America possono portare il nome di una varietà anche se il vino di cui trattasi è ottenuto soltanto nella misura del 75 % da uve della varietà di cui porta il nome, purché quest'ultima sia determinante per il carattere del vino.

 

          Art. 2. [1]

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino.

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 2079/2005.