Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 26/07/2004 |
Numero: | 1386 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.6.396 – Regolamento 26 luglio 2004, n. 1386.
Regolamento (CE) n. 1386/2004 del Consiglio che modifica la decisione 2002/602/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa.
(G.U.U.E. 31 luglio 2004, n. L 255).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.
(2) L’articolo 21 dell’accordo di partenariato e cooperazione stabilisce che gli scambi dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata «CECA») sono disciplinati dalle disposizioni del Titolo III dell’accordo, ad eccezione dell’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.
(3) Il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo al commercio di taluni prodotti di acciaio (in appresso denominato «accordo»), approvato a nome della CECA con
(4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
(5) A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo le parti hanno convenuto che esso rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.
(6) A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo le parti hanno avviato consultazioni e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi stabiliti nel suo allegato II per tenere conto dell’allargamento dell’Unione europea. Inoltre le parti hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi fissati in relazione alla dichiarazione n. 1 dell’accordo circa la creazione di centri di servizi nell’Unione europea da parte di operatori russi. Detti aumenti formano oggetto di un nuovo accordo che è entrato in vigore il giorno della firma.
(7) Inoltre il governo della Federazione russa ha chiesto, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo, il riporto di determinati quantitativi inutilizzati nel corso del 2003, entro i limiti autorizzati per ciascun gruppo di prodotti.
(8) È opportuno modificare di conseguenza la
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’allegato IV della
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
LIMITI QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
Unità: tonnellate
Prodotti |
2004 |
SA. Prodotti laminati piatti |
|
SA1. Arrotolati |
«310 767 |
SA1.a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione |
558 839 |
SA2. Lamiera pesante |
143 654 |
SA3. Altri prodotti laminati piatti |
250 148 |
SA4. Prodotti legati |
101 120 |
SA5. Lamiere quarto legate |
22 208 |
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati |
97 561 |
SB. Prodotti lunghi |
|
SB1. Barre |
31 440 |
SB2. Vergella |
121 783 |
SB3. Altri prodotti lunghi |
232 102» |
Nota:
SA e SB sono categorie di prodotti.
SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.