Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.3 relazioni multilaterali |
Data: | 08/07/2002 |
Numero: | 603 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA di cui all'allegato I, originari delle parti |
Art. 2. 1. Nel periodo di validità del presente accordo, le parti accettano di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell'allegato II per le [...] |
Art. 3. 1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I sono soggette alla presentazione di una licenza d'esportazione [...] |
Art. 4. 1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso ed elusione |
Art. 5. 1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali |
Art. 6. 1. Se un prodotto contemplato dal presente accordo viene importato dalla Russia nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari [...] |
Art. 7. 1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma [...] |
Art. 8. 1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze d'esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo, le parti [...] |
Art. 9. 1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste in caso di circostanze specifiche dai precedenti articoli, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in [...] |
Art. 10. 1. A decorrere dal 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea riprenderà tutti i diritti e obblighi [...] |
Art. 11. 1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2004, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e sempreché non sia denunciato [...] |
Art. 12. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascun testo [...] |
§ 20.3.229 - Decisione 8 luglio 2002, n. 603.
Decisione n. 2002/603/CECA della Commissione relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 24 luglio 2002, n. L 195).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,
sentito il comitato consultivo,
con il parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,
considerando quanto segue:
(1) In seguito alla decisione del Consiglio del 19 novembre 2001, la Commissione ha avviato negoziati con il governo della Federazione russa da cui è scaturito un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
(2) L'accordo fissa limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di taluni prodotti di acciaio nel periodo 2002-2004,
decide:
Articolo 1.
1. E’ approvato, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo con il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2.
Il commissario responsabile per il commercio, o la persona da questi designata, è abilitato/a a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
Accordo
tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio
La Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da una parte, e
il governo della federazione russa,
dall'altra,
parti del presente accordo,
considerando che le parti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata "Comunità") e la Federazione russa (in appresso denominata "Russia");
considerando che l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, è entrato in vigore il 1° dicembre 1997;
considerando che a norma dell'articolo 21 dell'accordo di partenariato e di cooperazione il commercio dei prodotti CECA è disciplinato dal suo titolo III, ad eccezione dell'articolo 15, e dalle disposizioni del presente accordo;
considerando che, poiché a decorrere dal 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato CECA, la CE riprenderà tutti i diritti e obblighi della CECA, occorre precisare che tale scadenza lascia impregiudicato il presente accordo;
tenendo presenti il processo di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità europea all'integrazione della Federazione russa nel sistema commerciale internazionale;
considerando che, nel periodo 1995-2001, gli scambi di determinati prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti, che occorre sostituire con un nuovo accordo onde tener conto delle mutate relazioni fra di esse;
considerando che l'accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull'acciaio in conformità del protocollo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione,
hanno deciso di concludere il presente accordo e tal fine hanno designato come plenipotenziari:
la Commissione delle Comunità europee
il governo della federazione russa
i quali hanno convenuto quanto segue:
1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA di cui all'allegato I, originari delle parti.
2. Il commercio dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato CECA ma non ripresi nell'allegato I non è soggetto a limiti quantitativi fatta salva l'applicazione delle disposizioni pertinenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione, in particolare quelle relative alle procedure antidumping e alle misure di salvaguardia.
3. Le disposizioni pertinenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione si applicano alle questioni non contemplate dal presente accordo.
1. Nel periodo di validità del presente accordo, le parti accettano di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell'allegato II per le esportazioni russe nella Comunità di prodotti di acciaio di cui all'allegato I. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.
2. Le parti decidono che, dall'1.1.2002 all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella CE dei prodotti russi di cui all'allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all'allegato II.
3. Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato II quando l'impossibilità per l'industria della CE di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato I. Su richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria. Basandosi sull'esito delle consultazioni e su elementi di prova obiettivi, la CE avvia le proprie procedure interne onde aumentare i quantitativi indicati all'allegato II.
4. Qualora i paesi candidati aderiscano all'UE prima che sia concluso il presente accordo, le parti valuteranno l'opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato II.
1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I sono soggette alla presentazione di una licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità della Russia e di una prova dell'origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.
2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato II purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.
3. I limiti quantitativi di cui all'allegato II non utilizzati nel corso di un anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 7% del limite quantitativo corrispondente per l'anno in cui non sono stati utilizzati. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo, la Russia notifica alla Comunità se intende avvalersi della presente disposizione.
4. Con l'accordo di entrambe le parti, si può trasferire fino al 7% del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti ad uno o più gruppi della stessa categoria (SA o SB). Il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può subire una riduzione nel corso di un anno di calendario. Sono vietati i trasferimenti verso o dal gruppo di prodotti SA1a (arrotolati destinati alla rilaminazione), con un'unica eccezione: i prodotti delle categorie SB2 e SB3 possono essere trasferiti alla categoria SA1a in ragione, rispettivamente di 30.000 t e di 45.000 t, con l'accordo di entrambe le parti. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. All'inizio dell'anno di calendario successivo, si applicano i limiti quantitativi indicati nell'allegato II fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, la Russia ne informa la Comunità entro e non oltre il 30 giugno.
1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso ed elusione,
- le autorità russe notificano alle autorità della Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze d'esportazione rilasciate nel corso del mese precedente,
- le autorità della Comunità notificano alle autorità russe entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d'importazione rilasciate nel corso del mese precedente.
In caso di notevoli divergenze ciascuna parte può richiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni, che saranno avviate senza indugio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo la Comunità e la Russia decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d'origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. La Comunità e la Russia convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.
3. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, la Comunità può richiedere consultazioni con la Russia che saranno avviate senza indugio.
4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, la Russia provvede, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, a far applicare tutti gli eventuali limiti quantitativi derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 3 per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.
5. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti non giungano a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:
a) se esistono prove sufficienti che i prodotti di cui all'allegato I originari della Russia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi ivi fissati;
b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.
6. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.
1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.
2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite dei fornitori tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.
3. La Russia si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.
4. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità russe abbiano raggiunto il 90% dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell'anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità russe possono continuare a rilasciare licenze d'esportazione per i prodotti contemplati dal presente accordo purché non superino i quantitativi di cui all'allegato II.
1. Se un prodotto contemplato dal presente accordo viene importato dalla Russia nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce alla Russia tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.
2. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può prendere misure di salvaguardia a norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione.
3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 18 dell'APC.
1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC") e sulle relative modifiche. Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti contemplati dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi di cui all'allegato II.
2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme sull'origine viene comunicata alla Russia e non riduce i limiti quantitativi indicati nell'accordo. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.
1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze d'esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati dati statistici completi sui prodotti di cui all'allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze d'esportazione e le autorizzazioni d'importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione.
2. Ciascuna parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.
1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste in caso di circostanze specifiche dai precedenti articoli, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.
2. Quando il presente accordo prevede che le consultazioni si tengano senza indugio, le parti si impegnano ad utilizzare ogni mezzo a loro disposizione per raggiungere lo scopo.
3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:
- ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte,
- se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni,
- le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta,
si deve giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.
1. A decorrere dal 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea riprenderà tutti i diritti e obblighi conferiti alla CECA dal presente accordo.
2. Le parti decidono che l'accordo rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.
3. Dopo lo scadere del trattato suddetto, il riferimento ai prodotti ivi contemplati contenuto nell'articolo 21 dell'APC verrà interpretato come un riferimento ai prodotti elencati nell'allegato III.
1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2004, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e sempreché non sia denunciato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Ciascuna parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che sono oggetto di consultazioni su richiesta di una delle parti.
3. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.
4. Qualora la Federazione russa dovesse aderire all'OMC prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà riesaminato anteriormente all'adesione per garantirne la conformità con le norme OMC. Il funzionamento dell'accordo sarà riesaminato anche qualora la Comunità e la Russia assumano nuovi impegni multilaterali in merito ai prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo.
5. Gli allegati e il protocollo A acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO I [1]
SA — PRODOTTI LAMINATI PIATTI
SA1 — Arrotolati
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 90
7208 38 90
7208 39 90
7211 14 10
7211 19 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 20 20
7225 30 00
SA1a — Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione
7208 37 10
7208 38 10
7208 39 10
SA2 — Lamiera pesante
7208 40 10
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7211 13 00
SA3 — Altri prodotti laminati piatti
7208 40 90
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 14 90
7211 19 90
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 80
SA4 — Prodotti legati
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20
SA5 — Lamiere quarto legate
7225 40 20
7225 40 50
7225 99 10
SA6 — Fogli laminati a freddo e rivestiti legati
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7226 92 10
SB — Prodotti lunghi
SB1 — Barre
7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
SB2 — Vergella
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
SB3 — Altri prodotti lunghi
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 99 20
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00
ALLEGATO II [2]
LIMITI QUANTITATIVI
(tonnellate)
Prodotti |
2002 |
2003 |
2004 |
SA — Prodotti piatti |
|
|
|
SA1 — Arrotolati |
259 000 |
256 250 |
262 660 |
SA1a — Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione |
485 000 |
497 130 |
509 550 |
SA2 — Lamiera pesante |
60 000 |
61 500 |
63 040 |
SA3 — Altri prodotti piatti |
80 000 |
82 000 |
84 050 |
SA4 — Prodotti legati |
90 000 |
92 250 |
94 560 |
SA5 — Lamiere quarto legate |
— |
20 000 |
20 500 |
SA6 — Fogli laminati a freddo e rivestiti legati |
— |
95 000 |
97 375 |
SB — Prodotti lunghi |
|
|
|
SB1 — Barre |
15 000 |
15 380 |
15 760 |
SB2 — Vergella |
60 000 |
61 500 |
63 040 |
SB3 — Altri prodotti lunghi |
165 000 |
169 130 |
173 350 |
Note:
SA e SB corrispondono a categorie di prodotti.
SA1 fino a SA6 e SB1 fino a SB3 corrispondono a gruppi di prodotti.
Allegato III
Prodotti di cui all'articolo 10
7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 50 10
7201 50 90
7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11
7203 10 00
7203 90 00
7204 10 00
7204 21 10
7204 21 90
7204 29 00
7204 30 00
7204 41 10
7204 41 91
7204 41 99
7204 49 10
7204 49 30
7204 49 91
7204 49 99
7204 50 10
7204 50 90
7206 10 00
7206 90 00
7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 91 11
7218 91 19
7218 99 11
7218 99 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 10
7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31
7221 00 10
7221 00 90
7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39
7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7225 99 10
7226 11 10
7226 19 10
7226 19 30
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 93 20
7226 94 20
7226 99 20
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10
Verbale concordato n. 1
Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2002, le parti concordano quanto segue:
- nel quadro dello scambio di informazioni sulle licenze d'esportazione e le autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità,
- qualora le parti non trovino una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità la Russia collabora evitando di rilasciare licenze d'esportazione tali da aggravare i problemi dovuti ad una variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali; rimane inteso che la Russia può continuare a rilasciare licenze per altre destinazioni comunitarie.
Le parti collaborano strettamente per evitare variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali per quanto riguarda gli arrotolati destinati alla rilaminazione (gruppo di prodotti SA1a); per evitare di perturbare il mercato comunitario, la Russia privilegia i suoi acquirenti tradizionali di questi prodotti. Le parti si informano immediatamente degli eventuali problemi,
- la Russia tiene debitamente conto della natura sensibile dei piccoli mercati regionali della Comunità per quanto riguarda il loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti e per evitare concentrazioni regionali.
Verbale concordato n. 2
Nelle conclusioni dei negoziati per il nuovo accordo, le parti hanno deciso di aggiungere ai prodotti da esso contemplati i prodotti di acciaio legati al boro di cui ai codici 7226 20 20, 7226 91 10, 7226 91 90, 7226 99 20 della nomenclatura combinata dell'UE per rassicurare l'UE circa il rischio che le importazioni di questi prodotti vengano considerate un'elusione dell'accordo.
Le parti convengono che qualsiasi uso analogo dei prodotti di acciai legati tale da creare una situazione simile risulterebbe incompatibile con la corretta applicazione del nuovo accordo, e potrebbe essere considerato una violazione dello stesso. In tal caso, le parti avviano immediatamente consultazioni onde trovare rapidamente una soluzione accettabile. Qualora non si trovi una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica del problema, le parti possono prendere le misure del caso in attesa che si trovi una soluzione accettabile.
Il contenuto dei verbali concordati costituisce parte integrante del nuovo accordo.
Dichiarazione n. 1
La Russia dichiara che, qualora gli operatori russi dovessero creare nell'UE centri di servizi per l'ulteriore trasformazione dei prodotti importati dalla Russia e contemplati dal presente accordo, potrebbe chiedere un aumento dei limiti quantitativi di cui all'allegato II. In tal caso, la Commissione potrebbe esaminare le richieste di aumento sempre che la situazione del mercato lo consenta.
Dichiarazione n. 2
Le parti si prefiggono la liberalizzazione totale degli scambi di prodotti di acciaio e riconoscono che la compatibilità delle rispettive disposizioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e ambiente è di grande importanza per promuovere il commercio tra di esse. A tal fine, su richiesta della Russia la Comunità le fornisce assistenza tecnica per aiutarla ad adottare e ad applicare disposizioni legislative compatibili con quelle adottate e applicare nella Comunità. L'assistenza tecnica viene prestata nel quadro di progetti dettagliati concordati fra le parti.
Dichiarazione n. 3
Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2002, le parti decidono di non applicare nei confronti dell'altra parte restrizioni quantitative, dazi doganali, tasse o misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, fatto salvo l'articolo 19 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.
Fatto salvo il paragrafo 1, per mancanza di tempo e onde evitare di ritardare la conclusione del presente accordo, le parti decidono di lasciare in sospeso la questione della tassa introdotta dalla Russia sulle esportazioni di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, attualmente fissata al 15% ma non inferiore a 15 EUR/tonnellata per tutti i prodotti della voce 7204, fatta eccezione per la sottovoce 7204 41 00 a cui si applica una tassa del 5%. Le parti proseguiranno comunque i colloqui per trovare quanto prima una soluzione soddisfacente.
Rimane inteso che i limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo verrebbero maggiorati del 12%, qualora la Federazione russa abolisse la tassa, o di una percentuale inferiore da stabilirsi in caso di riduzione della tassa, sempre che la Russia non prenda altre misure tali da ostacolare la libera esportazione.
I prodotti che interessano maggiormente la CE corrispondono ai seguenti codici: 7204 10 00, 7204 21 10, 7204 41 10, 7204 49 10, 7204 49 30, 7204 49 91 e 7204 49 99.
Dichiarazione n. 4
Per quanto riguarda le esportazioni di cascami ed avanzi di ferro della voce 7204 della nomenclatura combinata della CE, la Russia dichiara che manterrà i due valichi doganali attualmente aperti e che ne aprirà altri due a Smolensk e a Topoly-Solovejentro entro la data di entrata in vigore del presente accordo, onde permettere il transito stradale e ferroviario delle esportazioni attraverso l'Europa centrale.
Protocollo A
TITOLO I
Classificazione
Articolo 1
Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Russia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente accordo prima della sua entrata in vigore nella Comunità.
TITOLO II
Origine
Articolo 2.
1. I prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia ai sensi dei regolamenti comunitari pertinenti possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato d'origine russa conforme al modello allegato al presente protocollo.
2. Il certificato d'origine viene autenticato dagli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa se i prodotti in causa possono essere considerati originari della Russia.
Articolo 3.
Il certificato d'origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Gli organismi russi a tal fine autorizzati a norma della legislazione russa sono tenuti ad accertarsi che i certificati d'origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.
Articolo 4.
La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato d'origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.
TITOLO III
Sistema di duplice controllo per i prodotti soggetti a limiti quantitativi
Sezione I
Esportazione
Articolo 5.
Le autorità competenti governative russe rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni dalla Russia di prodotti di acciaio contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato II dell'accordo.
Articolo 6.
1. Le licenze d'esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
2. Ciascuna licenza d'esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all'allegato II dell'accordo.
Articolo 7.
Le autorità competenti comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze d'esportazione già rilasciate.
Articolo 8.
1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza d'esportazione è rilasciata dopo la spedizione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
Sezione II
Importazione
Articolo 9.
1. I prodotti di acciaio originari della Russia corredati di una licenza d'importazione valida ai sensi della
2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.
Articolo 10.
1. La licenza d'importazione deve essere presentata dall'importatore entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci.
2. Le autorità competenti della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 9 entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza d'esportazione. L'elenco delle autorità competenti è allegato al presente protocollo.
3. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. Le autorità competenti della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza d'esportazione è stata ritirata.
Nondimeno, se le autorità competenti della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza d'esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per il prodotto.
Articolo 11.
Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle autorità competenti della Russia superano i limiti di cui all'allegato II dell'accordo, esse sospendono il rilascio delle autorizzazioni d'importazione per quanto riguarda i prodotti cui si applica il limite quantitativo in questione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità competenti della Russia e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.
TITOLO IV
Forma e presentazione delle licenze d'esportazione e dei certificati
d'origine e disposizioni comuni concernenti le esportazioni nella Comunità
Articolo 12.
1. La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.
Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura "originale", mentre le altre recano l'indicazione "copia". Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.
2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Detto numero è composto dei seguenti elementi:
- due lettere che indicano il paese esportatore: RU =Russia,
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
BE = Belgio
DE = Germania
DK = Danimarca
EL = Grecia
ES = Spagna
FR = Francia
IE = Irlanda
IT = Italia
LU = Lussemburgo
NL = Paesi Bassi
AT = Austria
PT = Portogallo
FI = Finlandia
SE = Svezia
GB = Regno Unito,
- un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 2 per il 2002,
- un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,
- un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.
Articolo 13.
La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura "issued retrospectively".
Articolo 14.
1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi rispettivamente alle autorità governative russe competenti per il rilascio delle licenze o agli organismi russi autorizzati a rilasciare certificati d'origine a norma della legislazione russa per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura "duplicate".
2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza d'esportazione o certificato d'origine).
TITOLO V
Cooperazione amministrativa
Articolo 15.
Le parti collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, entrambe le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.
Articolo 16.
Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze d'esportazione e dei certificati d'origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.
Articolo 17.
La Russia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti russe autorizzate a rilasciare e verificare le licenze d'esportazione e i certificati d'origine unitamente ai modelli dei timbri da essi utilizzati e ai facsimili delle firme. La Russia informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.
Articolo 18.
1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine e delle licenze d'esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
2. In tal caso le autorità competenti comunitarie rinviano il certificato d'origine, la licenza d'esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti russe indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.
3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori dei certificati d'origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.
4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci. Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso dei certificati d'origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.
5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, le autorità russe competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno dopo il termine dell'accordo.
6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 19.
1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 18 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o della Russia risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni del presente accordo, le parti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.
2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità russe competenti svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. La Russia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci
3. Previo accordo tra la Comunità e la Russia, possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2 funzionari designati dalla Comunità.
4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e della Russia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra la Russia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio della Russia prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.
5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le autorità competenti della Russia o della Comunità possono decidere di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.
Licenza di esportazione
(Omissis).
Certificato di origine
(Omissis).
Elenco delle competenti autorità nazionali
BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Økonomi-og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 35 46 64 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49-6196) 942 26
ESPAÑA
Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: +34-1-563 18 23/349 38 31
FRANCE
Setice
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Fax (33) 155 07 46 69
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax (353-1) 631 28 26
ITALIA
Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in-en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31) 505 26 06 98
m.i.v. 18.1.2002
Fax (31) 505 23 23 41
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Aussenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax +43-1-711 00/8386
PORTUGAL
Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Fax: (351-21) 881 42 61
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Faksi (358-9) 614 28 52
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham Cleveland
TS23 2NF United Kingdom
Fax (44) 1642 533 557.
[1] Allegato così sostituito dall’art. 1 dell’accordo accluso alla
[2] Allegato così sostituito dall’art. 1 dell’accordo accluso alla