§ 20.6.390 – Regolamento 29 giugno 2004, n. 1204.
Regolamento (CE) n. 1204/2004 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di animali vivi della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:29/06/2004
Numero:1204


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.


§ 20.6.390 – Regolamento 29 giugno 2004, n. 1204.

Regolamento (CE) n. 1204/2004 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005).

(G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 230).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, e la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo prevedono l'apertura di taluni contingenti tariffari annui, nella fattispecie per 153 000 bovini vivi di peso compreso tra 80 e 300 chilogrammi (numero d'ordine 09.4537), originari di taluni paesi terzi tra cui la Bulgaria e la Romania, a determinate condizioni stabilite nell'allegato A b) dei rispettivi protocolli delle citate decisioni. Le modalità di applicazione di tale contingente tariffario sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi.

     (2) Per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, paesi che insieme alla Bulgaria e alla Romania sono beneficiari del suddetto contingente tariffario, nonché dell'adesione di Cipro, Malta e della Slovenia e in attesa dei risultati dei negoziati su nuove concessioni tariffarie a favore della Bulgaria e della Romania, è opportuno prevedere, tra le modalità di applicazione previste per la gestione del contingente, che nel periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 il quantitativo disponibile sia adeguatamente scaglionato nell'arco dell'anno, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 a favore della Bulgaria e della Romania.

     (3) Per tener conto degli scambi commerciali tradizionali tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania, è opportuno fissare i quantitativi per tre periodi, tenendo conto delle forniture di animali vivi originari di questi due paesi realizzate nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003. Dopo la conclusione dei negoziati in corso e la ratifica dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei con questi due paesi, saranno adottate nuove modalità di gestione applicabili a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove concessioni.

     (4) Per la parità di accesso al contingente e per garantire nel contempo che ciascuna domanda verta su un numero di capi sostenibile sotto il profilo commerciale, è opportuno fissare un numero minimo e massimo di capi per domanda di titolo di importazione.

     (5) Per evitare la presentazione di domande a scopo speculativo, i quantitativi ammissibili nell'ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale di importazione dai paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato come minimo 100 capi nel corso del 2003, poiché una partita di 100 capi può essere considerata una fornitura sostenibile sotto il profilo commerciale. È opportuno autorizzare gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia a presentare domanda in base alle importazioni realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

     (6) Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

     (7) Per evitare speculazioni, occorre vietare l'accesso al contingente agli importatori che alla data il 1° gennaio 2004 non sono più attivi nel commercio di bovini vivi e disporre inoltre che i titoli non siano trasferibili.

     (8) È opportuno disporre che i quantitativi per cui possono essere richiesti titoli di importazione siano attribuiti dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.

     (9) È opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se necessario completando talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

     (10) L'esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all'acquisto, al trasporto e all'importazione degli animali in oggetto. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un'esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

     (11) Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell'ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     (12) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1247/ 1999 e sostituirlo con il presente regolamento.

     (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. Nel periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 possono essere importati a norma del presente regolamento 153 000 bovini vivi di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg, dei codici NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 o 0102 90 49, originari della Bulgaria o della Romania, fatte salve eventuali riduzioni negoziate successivamente tra la Comunità e questi due paesi.

     Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4537.

     2. Il dazio doganale è ridotto del 90 %.

     3. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono scaglionati nel periodo ivi riferito come segue:

     a) 33 000 bovini vivi nel periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004;

     b) 60 000 bovini vivi nel periodo dal 1° gennaio 2005 il 31 marzo 2005;

     c) 60 000 bovini vivi nel periodo dal 1° aprile 2005 al 30 giugno 2005.

     4. Se in uno dei periodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), i quantitativi oggetto delle domande di titolo presentate per ciascun periodo sono inferiori al quantitativo disponibile per lo stesso periodo, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del periodo successivo.

 

     Art. 2.

     1. Per avere accesso al contingente di cui all'articolo 1, il richiedente è una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda di titolo di importazione, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato nel corso del 2003 almeno 100 capi di cui alla sottovoce 0102 90 del sistema armonizzato.

     Il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

     2. Gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia possono presentare domanda di titolo di importazione in base alle importazioni di cui al paragrafo 1 realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

     3. La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

     Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, per ciascun richiedente.

     4. Non possono presentare domanda gli operatori che alla data del 1° gennaio 2004 hanno cessato l'attività nell'ambito degli scambi commerciali nel settore delle carni bovine con i paesi terzi.

     5. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

 

     Art. 3.

     1. Le domande di titoli di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell'IVA.

     2. Le domande di titolo di importazione per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

     a) riguardano un quantitativo pari o superiore a 100 capi;

     b) non possono riferirsi ad un quantitativo superiore al 5% del quantitativo disponibile.

     Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, lettera b), non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

     3. Le domande di titoli di importazione sono presentate nei primi 10 giorni lavorativi del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 3. Tuttavia, le domande relative al primo periodo sono presentate entro il secondo giovedì successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     4. Ogni interessato può presentare una sola domanda per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

     5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

     Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato I per le domande effettivamente presentate.

 

     Art. 4.

     1. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

     2. Se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione a norma dell'articolo 3 superano i quantitativi disponibili per il periodo di cui trattasi, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

     Se l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma dà esito ad un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi. L’eventuale quantitativo residuo di meno di 100 capi costituisce una sola partita.

     3. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

 

     Art. 5.

     1. I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell'operatore che ha presentato domanda.

     2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

     a) nella casella 8, il paese d'origine;

     b) nella casella 16, l'indicazione del gruppo di codici della nomenclatura combinata: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49;

     c) nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4537) e almeno una delle diciture di cui all'allegato II. I titoli obbligano ad importare dal paese di cui alla lettera a).

 

     Art. 6.

     1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

     2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), è di 150 giorni. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2005.

     3. La cauzione relativa al titolo d'importazione è di 20 EUR/ capo e viene depositata dal richiedente assieme alla domanda di titolo.

     4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

     5. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

     6. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo svincolo della cauzione è subordinato alla prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in questione. Tale prova è costituita almeno dai seguenti documenti:

     a) l'originale o una copia autenticata della fattura commerciale rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

     b) la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali in questione;

     c) la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione, nella casella 8, il nome e l'indirizzo del titolare del titolo.

 

     Art. 7.

     Gli animali importati beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

 

     Art. 8.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

 

     Art. 9.

     Il regolamento (CE) n. 1247/1999 è abrogato. Le domande di diritti di importazione eventualmente presentate a norma del regolamento (CE) n. 1247/1999 sono automaticamente respinte.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

 

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     in italiano: Regolamento (CE) n. 1204/2004