§ 20.6.265 - Decisione 16 maggio 2001, n. 381.
Decisione n. 2001/381/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:16/05/2001
Numero:381


Sommario
Art. 1.      E’ accettato l'impegno offerto dalla Joint Stock Company "United Company Siberian Aluminium", Studencheskaya Street, 33/4, Mosca, Russia, da Sayan Foil, Sayanagorsk, Russia, da Rual Trade [...]
Art. 2.      La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.6.265 - Decisione 16 maggio 2001, n. 381. [1]

Decisione n. 2001/381/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia.

(G.U.C.E. 17 maggio 2001, n. L 134).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso definito "regolamento di base"), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000, in particolare gli articoli 8 e 9,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

     A. Procedura

     (1) In data 18 febbraio 2000 la Commissione ha annunciato con un avviso ("avviso di apertura") pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [1] l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Russia.

     (2) A causa della necessità di esaminare ulteriormente taluni aspetti del dumping nonché l'impatto sull'industria comunitaria delle importazioni in questione, non sono state istituite misure provvisorie, sono state chieste informazioni supplementari e l'inchiesta è proseguita.

     (3) Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 950/2001 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia.

[1] Pubblicato nella G.U.C.E. 18 febbraio 2000, n. C 45.

 

     B. Impegno

     (4) L'unico produttore esportatore in Russia e le sue società collegate che si occupano della produzione, del commercio e dell'importazione del prodotto in esame nella Comunità, hanno offerto un impegno. Secondo questo impegno, queste società hanno offerto di vendere il prodotto in esame, ai loro clienti non collegati nella Comunità, a un prezzo minimo.

     (5) La Commissione ritiene che l'impegno offerto dall'azienda russa, la Joint Stock Company "United Company Siberian Aluminium", Studenckeskaya Street, 33/4, Mosca, Russia, e dalle sue società collegate, in particolare la società di produzione Sayan Foil, Sayanagorsk, Russia, la società esportatrice Rual Trade Limited, Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar e la società di importazione Sibirsky Aluminium GmbH, Graf-Adolf-Platz 1-2, D-40213, Düsseldorf, può essere accettato in quanto elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, i rapporti periodici e particolareggiati che queste aziende si sono impegnate a fornire alla Commissione, e la struttura delle loro vendite del prodotto in esame consentiranno un controllo effettivo, tale da far ritenere alla Commissione che il rischio di elusione dell'impegno sarà limitato.

     (6) Al fine di assicurare l'effettivo rispetto e il controllo dell'impegno, al momento della presentazione all'autorità doganale pertinente della richiesta di immissione in libera pratica a seguito dell'impegno, l'esenzione dal dazio dovrebbe essere subordinata alla presentazione della fattura commerciale contenente le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 950/2001. Tale fattura è necessaria alla dogana per accertare che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali e che contengano i particolari richiesti. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto in esame presentato alla dogana, viene invece riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.

     (7) In caso di sospetta violazione, violazione o revoca di un impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, e dell'articolo 10 del regolamento di base,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     E’ accettato l'impegno offerto dalla Joint Stock Company "United Company Siberian Aluminium", Studencheskaya Street, 33/4, Mosca, Russia, da Sayan Foil, Sayanagorsk, Russia, da Rual Trade Limited, Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar, e da Sibirsky Aluminium GmbH, Graf-Adolf-Platz 1-2, D-40213, Düsseldorf, nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia.

 

     Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


[1] Decisione abrogata dall’art. 1 della decisione n. 2006/45/CE.