§ 20.6.361 – Decisione 17 marzo 2004, n. 255.
Decisione n. 2004/255/CE della Commissione che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:17/03/2004
Numero:255


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.361 – Decisione 17 marzo 2004, n. 255.

Decisione n. 2004/255/CE della Commissione che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.

(G.U.U.E. 18 marzo 2004, n. L 80).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare gli articoli 8 e 9,

     visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, in particolare gli articoli 13 e 15,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

 

     (1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/2002 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Lo stesso giorno, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1339/2002, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

     (2) Nell'ambito dei procedimenti in questione, la Commissione ha accettato, con la decisione 2002/611/CE, un impegno di prezzo offerto dalla società indiana Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (in appresso la «Società»).

 

B. REVOCA VOLONTARIA DI UN IMPEGNO

 

     (3) Nel dicembre 2003, la Società ha manifestato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

 

C. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2002/611/CE

 

     (4) In considerazione di quanto sopra esposto, occorre abrogare la decisione 2002/611/CE della Commissione.

     (5) Parallelamente alla presente decisione, con il regolamento (CE) n. 492/2004 il Consiglio ha revocato l'esenzione dai dazi antidumping e compensativo concessa per le esportazioni del prodotto fabbricato dalla società e ha istituito su tali esportazioni un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2002/611/CE della Commissione è abrogata.

 

          Art. 2.

     La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.