Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 08/03/2004 |
Numero: | 492 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.5.555 – Regolamento 8 marzo 2004, n. 492.
Regolamento (CE) n. 492/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India.
(G.U.U.E. 18 marzo 2004, n. L 80).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO
(1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/ 2002 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Lo stesso giorno, il Consiglio ha istituito, con il
(2) Nell'ambito dei procedimenti in questione, la Commissione ha accettato, con la
(3) Le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India ed esportato nella Comunità dalla società (codice addizionale TARIC A 398) sono state esentate dai dazi compensativo e antidumping ai sensi degli articoli 2 del
B. REVOCA VOLONTARIA DI UN IMPEGNO
(4) Nel dicembre 2003, la Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd ha manifestato alla Commissione la propria intenzione di revocare volontariamente l'impegno.
(5) Conseguentemente, la
C. DAZI COMPENSATIVO E ANTIDUMPING DEFINITIVI
(6) L'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno offerto dalla società si è conclusa con i) l'accertamento definitivo delle sovvenzioni e del pregiudizio nel
(7) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 e dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, le aliquote del dazio compensativo e del dazio antidumping da istituire sulle importazioni del prodotto fabbricato ed esportato dalla società devono essere stabilite in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. Pertanto, sulla base del considerando 67 del
D. MODIFICA DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1338/2002 e (CE) N. 1339/2002
(8) In considerazione di quanto sopra, occorre abrogare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 2 del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Sono abrogati l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2 e l'allegato del
Sono abrogati l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2 e l'allegato del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.