| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 20. relazioni esterne | 
| Capitolo: | 20.6 politica commerciale | 
| Data: | 22/08/2002 | 
| Numero: | 679 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La decisione 2002/80/CE è modificata come segue | 
| Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione | 
§ 20.6.174 - Decisione 22 agosto 2002, n. 679.
Decisione n. 2002/679/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/80/CE che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati, originari o provenienti dalla Turchia. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 27 agosto 2002, n. L 229).
La Commissione delle Comunità europee,
viso il trattato che istituisce la Comunità europea,
     vista la 
considerando quanto segue:
     (1) In base all'articolo 2 della 
     (2) Dai risultati di campionamenti e analisi aleatorie di partite di fichi secchi, nocciole e pistacchi, originarie o provenienti dalla Turchia è emerso che permane la necessità di applicare condizioni speciali, quali quelle previste dalla 
     (3) Fino a questo momento non è stata registrata la presenza di tenori di aflatossine nei fichi freschi. Tali frutti vanno pertanto esclusi dal campo d'applicazione della 
(4) Al fine di garantire l'armonizzazione a livello comunitario dei campionamenti e delle analisi aleatorie di partite di fichi secchi, nocciole e pistacchi, originarie o provenienti dalla Turchia, è opportuno fissare, a titolo indicativo, la frequenza di tali operazioni e specificare le procedure di campionamento da applicarsi alle nocciole, anche in confezioni sottovuoto.
     (5) E’ necessario aggiornare l'elenco dei punti di entrata per Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Austria e Svezia, attraverso i quali possono essere importati i prodotti indicati nella 
     (6) Pertanto, la 
(7) E’ stato consultato il comitato permanente della catena alimentare e salute animale,
ha adottato la presente decisione:
     La 
1) l'articolo 1 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
(Omissis).
b) viene aggiunto il seguente paragrafo 6:
(Omissis).
2) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis).