§ 20.6.174 - Decisione 22 agosto 2002, n. 679.
Decisione n. 2002/679/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/80/CE che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:22/08/2002
Numero:679


Sommario
Art. 1.      La decisione 2002/80/CE è modificata come segue
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 20.6.174 - Decisione 22 agosto 2002, n. 679.

Decisione n. 2002/679/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/80/CE che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati, originari o provenienti dalla Turchia. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 27 agosto 2002, n. L 229).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     viso il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) In base all'articolo 2 della decisione 2002/80/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2002/233/CE, è previsto, entro il 1° luglio 2002, un riesame della stessa, per appurare se le condizioni particolari previste in tale decisione tutelino in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità e, inoltre, se sia ancora necessaria l'applicazione di tali condizioni.

     (2) Dai risultati di campionamenti e analisi aleatorie di partite di fichi secchi, nocciole e pistacchi, originarie o provenienti dalla Turchia è emerso che permane la necessità di applicare condizioni speciali, quali quelle previste dalla decisione 2002/80/CE, al fine di salvaguardare in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità.

     (3) Fino a questo momento non è stata registrata la presenza di tenori di aflatossine nei fichi freschi. Tali frutti vanno pertanto esclusi dal campo d'applicazione della decisione 2002/80/CE. A seguito invece dell'accertamento della presenza di aflatossine nelle paste di fichi e nocciole s'impone l'applicazione a tali prodotti delle disposizioni della decisione.

     (4) Al fine di garantire l'armonizzazione a livello comunitario dei campionamenti e delle analisi aleatorie di partite di fichi secchi, nocciole e pistacchi, originarie o provenienti dalla Turchia, è opportuno fissare, a titolo indicativo, la frequenza di tali operazioni e specificare le procedure di campionamento da applicarsi alle nocciole, anche in confezioni sottovuoto.

     (5) E’ necessario aggiornare l'elenco dei punti di entrata per Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Austria e Svezia, attraverso i quali possono essere importati i prodotti indicati nella decisione 2002/80/CE.

     (6) Pertanto, la decisione 2002/80/CE va modificata di conseguenza.

     (7) E’ stato consultato il comitato permanente della catena alimentare e salute animale,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 2002/80/CE è modificata come segue:

     1) l'articolo 1 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     b) viene aggiunto il seguente paragrafo 6:

     (Omissis).

     2) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).