§ 20.6.128 - Decisione 20 marzo 2002, n. 233.
Decisione n. 2002/233/CE della Commissione che modifica e corregge la decisione n. 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:20/03/2002
Numero:233


Sommario
Art. 1.      La decisione 2002/79/CE è modificata come segue
Art. 2.      La decisione 2002/79/CE è corretta come segue
Art. 3.      La decisione 2002/80/CE è modificata come segue
Art. 4.      La decisione 2002/80/CE è corretta come segue
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 20.6.128 - Decisione 20 marzo 2002, n. 233.

Decisione n. 2002/233/CE della Commissione che modifica e corregge la decisione n. 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina e la decisione n. 2002/80/CE che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia.

(G.U.C.E. 21 marzo 2002, n. L 78).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

     consultati gli Stati membri,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2002/79/CE della Commissione subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina. La decisione 2002/80/CE della Commissione impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia.

     (2) Al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi, occorre prevedere disposizioni per le partite che abbiano lasciato la Cina e la Turchia in data anteriore all'11 marzo 2002, purché l'operatore dimostri, mediante prelievo di campioni ed analisi, eseguiti a norma della direttiva 98/53/CE della Commissione, del 16 luglio 1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, la conformità di tali partite alle norme di diritto comunitario relative ai livelli di aflatossina B1 e di aflatossina totale.

     (3) Occorre aggiungere, per quanto concerne Belgio, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Austria e Svezia una serie di punti di entrata attraverso i quali è possibile importare nella Comunità europea i prodotti di cui alle decisioni 2002/79/CE e 2002/80/CE. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato II delle decisioni 2002/79/CE e 2002/80/CE.

     (4) E’ quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2002/79/CE e 2002/80/CE.

     (5) Nel contempo è opportuno procedere alla correzione di alcuni errori linguistici nelle versioni tedesca e olandese della decisione 2002/79/CE e nelle versioni tedesca, francese e olandese della decisione 2002/80/CE,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 2002/79/CE è modificata come segue:

     1) è inserito il seguente articolo 1 bis:

     (Omissis).

     2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La decisione 2002/79/CE è corretta come segue:

     1) all'articolo 1, paragrafo 5, prima frase:

     Riguarda solo la versione tedesca;

     2) all'articolo 2, seconda frase:

     Riguarda solo la versione olandese.

 

     Art. 3.

     La decisione 2002/80/CE è modificata come segue:

     1) è inserito il seguente articolo 1 bis:

     (Omissis).

     2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

 

     Art. 4.

     La decisione 2002/80/CE è corretta come segue:

     1) il considerando 8 è sostituito dal seguente testo:

     Riguarda solo la versione tedesca;

     2) all'articolo 1, quarto trattino:

     Riguarda solo la versione olandese;

     3) l'articolo 1, paragrafo 5, è così formulato:

     Riguarda solo le versioni francese e olandese.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

     (Omissis).

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis).