Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 20/03/2002 |
Numero: | 233 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2002/79/CE è modificata come segue |
Art. 2. La decisione 2002/79/CE è corretta come segue |
Art. 3. La decisione 2002/80/CE è modificata come segue |
Art. 4. La decisione 2002/80/CE è corretta come segue |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 20.6.128 - Decisione 20 marzo 2002, n. 233.
Decisione n. 2002/233/CE della Commissione che modifica e corregge la decisione n. 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina e la decisione n. 2002/80/CE che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia.
(G.U.C.E. 21 marzo 2002, n. L 78).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
consultati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi, occorre prevedere disposizioni per le partite che abbiano lasciato la Cina e la Turchia in data anteriore all'11 marzo 2002, purché l'operatore dimostri, mediante prelievo di campioni ed analisi, eseguiti a norma della
(3) Occorre aggiungere, per quanto concerne Belgio, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Austria e Svezia una serie di punti di entrata attraverso i quali è possibile importare nella Comunità europea i prodotti di cui alle decisioni 2002/79/CE e 2002/80/CE. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato II delle decisioni 2002/79/CE e 2002/80/CE.
(4) E’ quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2002/79/CE e 2002/80/CE.
(5) Nel contempo è opportuno procedere alla correzione di alcuni errori linguistici nelle versioni tedesca e olandese della
ha adottato la presente decisione:
La
1) è inserito il seguente articolo 1 bis:
(Omissis).
2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.
La
1) all'articolo 1, paragrafo 5, prima frase:
Riguarda solo la versione tedesca;
2) all'articolo 2, seconda frase:
Riguarda solo la versione olandese.
La
1) è inserito il seguente articolo 1 bis:
(Omissis).
2) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.
La
1) il considerando 8 è sostituito dal seguente testo:
Riguarda solo la versione tedesca;
2) all'articolo 1, quarto trattino:
Riguarda solo la versione olandese;
3) l'articolo 1, paragrafo 5, è così formulato:
Riguarda solo le versioni francese e olandese.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
(Omissis).
ALLEGATO II
(Omissis).