§ 20.6.173 - Decisione 22 agosto 2002, n. 678.
Decisione n. 2002/678/CE della Commissione recante modifica della decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:22/08/2002
Numero:678


Sommario
Art. 1.      La decisione 2002/79/CE è modificata come segue
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 20.6.173 - Decisione 22 agosto 2002, n. 678.

Decisione n. 2002/678/CE della Commissione recante modifica della decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 27 agosto 2002, n. L 229).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

     previa consultazione degli Stati membri,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 2 della decisione 2002/79/CE della Commissione, nella versione modificata dalla decisione 2002/233/CE, prevede che tale decisione sia riesaminata entro il 1° maggio 2002 al fine di appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità nonché di valutare la necessità che le autorità competenti dello Stato membro d'importazione continuino a sottoporre ogni partita a prelievo di campioni e analisi sistematiche.

     (2) I risultati dei prelievi di campioni e delle analisi sistematiche di ogni partita di arachidi originaria o proveniente dalla Cina dimostrano che non sussiste più la necessità che le autorità competenti dello Stato membro d'importazione continuino a sottoporre ogni partita a prelievo di campioni e analisi sistematiche, e che un prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale rappresentano un sufficiente livello di protezione della salute pubblica nella Comunità.

     (3) Al fine di assicurare che il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale su ogni partita di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina avvenga in maniera armonizzata in tutta la Comunità, è appropriato fissare una frequenza approssimativa per il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale.

     (4) E’ necessario aggiornare l'elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione dei prodotti di cui alla decisione 2002/79/CE per quanto riguarda il Belgio, la Germania, la Francia, l'Austria, l'Irlanda e la Svezia.

     (5) La decisione 2002/79/CE dovrebbe quindi essere emendata di conseguenza,

     ha adottato la seguente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 2002/79/CE è modificata come segue:

     1) l'articolo 1 è modificato come segue:

     a) la frase seguente è aggiunta al paragrafo 3:

     (Omissis).

     b) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     c) il seguente paragrafo 6 è aggiunto:

     (Omissis).

     2) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).