Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 22/08/2002 |
Numero: | 678 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 2002/79/CE è modificata come segue |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 20.6.173 - Decisione 22 agosto 2002, n. 678.
Decisione n. 2002/678/CE della Commissione recante modifica della decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 27 agosto 2002, n. L 229).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2 della
(2) I risultati dei prelievi di campioni e delle analisi sistematiche di ogni partita di arachidi originaria o proveniente dalla Cina dimostrano che non sussiste più la necessità che le autorità competenti dello Stato membro d'importazione continuino a sottoporre ogni partita a prelievo di campioni e analisi sistematiche, e che un prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale rappresentano un sufficiente livello di protezione della salute pubblica nella Comunità.
(3) Al fine di assicurare che il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale su ogni partita di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina avvenga in maniera armonizzata in tutta la Comunità, è appropriato fissare una frequenza approssimativa per il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale.
(4) E’ necessario aggiornare l'elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione dei prodotti di cui alla
(5) La
ha adottato la seguente decisione:
La
1) l'articolo 1 è modificato come segue:
a) la frase seguente è aggiunta al paragrafo 3:
(Omissis).
b) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
c) il seguente paragrafo 6 è aggiunto:
(Omissis).
2) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato alla presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis).