§ 20.6.103 - Decisione del 3 dicembre 2001, n. 916.
Decisione (CE) n. 916/2001 del Consiglio recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:03/12/2001
Numero:916


Sommario
Art. 1.      E’ approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e [...]
Art. 2.      1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata
Art. 3.      Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato I del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di [...]
Art. 4.      1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92
Art. 5.      1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di armonizzazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e [...]
Art. 6.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999
Art. 7.      1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di associazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e [...]
Art. 8.      1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e dal comitato di applicazione per i vini [...]
Art. 9.      La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.103 - Decisione del 3 dicembre 2001, n. 916.

Decisione (CE) n. 916/2001 del Consiglio recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate.

(G.U.C.E. 27 dicembre 2001, n. L 342).

 

Art. 1.

     E’ approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (denominato in appresso "protocollo").

     Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.

     2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato I del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di applicazione resi necessari da cambiamenti dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 5.

     1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di armonizzazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione della Comunità è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la Commissione concluderà i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo, secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano in detti articoli, la posizione comunitaria è definita e presentata dalla Commissione.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7.

     1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di associazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione comunitaria è definita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la Commissione concluderà i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano nei detti articoli, la posizione della Comunità è definita e presentata dalla Commissione.

 

     Art. 8.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e dal comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. I comitati adottano il loro regolamento interno.

 

     Art. 9.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate [2].

 

[2] Vedi, per alcune disposizioni riguardanti il presente protocollo, il regolamento (CE) n. 2597/2001.

 

     Articolo 1.

     Il presente protocollo comprende i seguenti elementi:

     1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

     2) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del presente protocollo);

     3) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (allegato III del presente protocollo).

     Gli elenchi di cui all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 2 e all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 3 saranno in seguito redatti e approvati secondo la procedura prevista ai rispettivi articoli 13 e 14 di tali accordi.

 

     Articolo 2.

     Il presente protocollo e i suoi allegati sono parte integrante dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

 

     Articolo 3.

     Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per applicare il presente protocollo.

     Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure corrispondenti di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Articolo 4.

     Il presente protocollo entra in vigore alla stessa data dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

 

     Articolo 5.

     Il presente protocollo è redatto in due esemplari in ognuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

 

ALLEGATO I

Accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

 

     1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

     2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

     3. Le importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

     4. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

     5. Il presente accordo riguarda il vino

     a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione;      e

     b)

     i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

     ii) originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

     6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto da entrambe le parti contraenti e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

     7. Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

     8. Le parti contraenti garantiscono che i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

     9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

     10. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

 

 

ALLEGATO II

Accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini

 

     Articolo 1. Obiettivi.

     1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di vini originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

     2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

 

     Articolo 2. Portata e campo di applicazione.

     Il presente accordo si applica ai vini contemplati alla voce 2204 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

 

     Articolo 3. Definizioni.

     Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

     a) "vino originario di", seguito dal nome di una delle parti contraenti: un vino prodotto nel territorio della parte contraente in questione con uve raccolte esclusivamente sul suo territorio;

     b) "indicazione geografica": ogni indicazione, inclusa la "denominazione d'origine", ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (denominato in appresso "accordo TRIPS"), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

     c) "dicitura tradizionale": una denominazione di uso tradizionale come indicato nell'allegato, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino, è sufficientemente distintiva e/o fruisce di una reputazione consolidata ed è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

     d) "denominazione protetta": un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), protetta in virtù del presente accordo;

     e) "omonimo": una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione o evocare luoghi di origine diversi o vini diversi originari dei rispettivi territori delle parti contraenti;

     f) "designazione": i termini utilizzati per designare un vino sull'etichetta, sui documenti che accompagnano il vino nel trasporto, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

     g) "etichettatura": il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano il vino, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;

     h) "presentazione": i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

     i) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

     j) "marchio commerciale":

     - un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,

     - un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e

     - un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967).

 

TITOLO I

Protezione reciproca delle denominazioni di vini

 

     Articolo 4. Principi.

     1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo TRIPS di cui all'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per garantire una protezione efficace e per impedire che un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale sia utilizzata per identificare un vino non coperto da tale indicazione o dicitura.

     2. Nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni comunitarie protette:

     a) sono riservate esclusivamente ai vini originari della Comunità a cui si applicano; e

     b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità.

     3. Nella Comunità, le denominazioni protette dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

     a) sono riservate esclusivamente ai vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a cui si applicano; e

     b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

     4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali diciture sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora:

     - sia indicata la vera origine del vino,

     - l'indicazione geografica sia tradotta,

     - tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.

     5. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

     a) se le indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;

     b) se un'indicazione protetta in virtù del presente accordo è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte contraente in questione.

     6. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:

     a) se le diciture protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione copre entrambe le diciture, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;

     b) se una dicitura protetta in virtù del presente accordo è identica a una denominazione utilizzata per un vino non originario del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte in questione.

     7. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può fissare mediante decisione le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai punti 5 e 6, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

     8. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

     9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale dell'altra parte contraente che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

     10. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte per i prodotti contemplati dal presente accordo.

 

     Articolo 5. Denominazioni protette.

     Per quanto concerne i vini originari della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni riportate negli elenchi stabiliti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), sono considerate protette.

 

     Articolo 6. Marchi commerciali.

     1. La registrazione di un marchio commerciale per un vino che contiene o consiste di una denominazione protetta in virtù del presente accordo viene rifiutata ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidata se il vino in questione:

     - non è originario del luogo al quale si riferisce l'indicazione geografica, oppure, se del caso,

     - non è un vino al quale è riservata la dicitura tradizionale.

     2. Tuttavia, un marchio commerciale registrato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

 

     Articolo 7. Esportazioni.

     Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando i vini originari delle parti contraenti sono esportati e commercializzati al di fuori dei loro territori, le denominazioni protette di una delle parti contraenti di cui all'articolo 5 non vengano utilizzate per designare e presentare un vino originario dell'altra parte contraente.

 

     Articolo 8. Estensione della protezione.

     Nella misura in cui la legislazione pertinente delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

 

     Articolo 9. Applicazione.

     1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire in qualsiasi altro modo l'impiego abusivo di una denominazione protetta.

     2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

     a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato;

     b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, sull'origine, sulla natura, sulla varietà di vite o sulle qualità materiali del vino;

     c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

     3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di prendere misure appropriate sul territorio delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

 

     Articolo 10. Altre leggi interne e altri accordi internazionali.

     Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

 

TITOLO II

Controlli e reciproca assistenza tra le autorità competenti

 

     Articolo 11. Autorità responsabili dell'applicazione.

     1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

     2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

 

     Articolo 12. Violazioni.

     1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

     a) un vino che è o è stato oggetto di scambi tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti; e

     b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

     2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati sul vino di cui trattasi:

     a) il nome del produttore e della persona che detiene tale vino;

     b) la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;

     c) la sua designazione e presentazione;

     d) la natura della violazione commessa alle regole sulla produzione e la commercializzazione.

 

TITOLO III

Gestione dell'accordo

     Articolo 13. Gruppo di lavoro.

     1. E’ istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici di un comitato speciale per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 113 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

 

     Articolo 14. Compiti delle parti contraenti.

     1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'esecuzione e al funzionamento del presente accordo.

     2. In particolare, le parti contraenti:

     a) redigono e modificano, mediante decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;

     b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore vitivinicolo;

     c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

     3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato vitivinicolo, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

     4. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 2, lettera a), sono obbligatorie per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.

 

TITOLO IV

Disposizioni generali

 

     Articolo 15. Transito di piccoli quantitativi.

     Il presente accordo non si applica ai vini che:

     a) sono in transito sul territorio di una delle due parti contraenti; o

     b) sono originari del territorio di una delle parti contraenti e sono scambiati in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti, alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

 

     Articolo 16. Ambito territoriale di applicazione.

     Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

 

     Articolo 17. Inosservanza.

     1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.

     2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

     3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione delle misure.

     4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

 

     Articolo 18. Commercializzazione di scorte preesistenti.

     1. I vini che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

     2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

 

Protocollo all'accordo

 

     In applicazione dell'articolo 15, lettera b) dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di vino i seguenti:

     1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

     2) a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

     b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

     c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

     d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

     e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

     f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

     Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.

 

 

ALLEGATO III

Accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande

spiritose e bevande aromatizzate

 

     Articolo 1. Obiettivi.

     1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

     2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

 

     Articolo 2. Portata e campo di applicazione.

     Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:

     a) bevande spiritose, quali definite:

     - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose,

     - per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia n. 16/88), modificato da ultimo dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia n. 63/88), e comprese nella voce 2208 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983;

     b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati "bevande aromatizzate", quali definiti:

     - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,

     - per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dal regolamento sulla qualità dei vini (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia n. 17/81), modificato da ultimo dal regolamento sulla qualità dei vini (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia n. 14/89), e compresi nelle voci 2205 ed ex 2206 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

 

     Articolo 3. Definizioni.

     Ai fini del presente accordo, s'intende per:

     a) "bevanda spiritosa originaria di", seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda spiritosa prodotta sul territorio della parte contraente in questione;

     b) "bevanda aromatizzata originaria di", seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda aromatizzata prodotta sul territorio della parte contraente in questione;

     c) "designazione": i termini utilizzati sull'etichetta, sui documenti, se del caso, che accompagnano nel trasporto le bevande spiritose o aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

     d) "omonimo": una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione o evocare luoghi di origine diversi o bevande spiritose o aromatizzate diverse originarie dei rispettivi territori delle parti contraenti;

     e) "etichettatura": il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano le bevande spiritose o aromatizzate, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;

     f) "presentazione": i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

     g) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

     h) "marchio commerciale":

     - un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,

     - un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e

     - un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967).

 

TITOLO I

Protezione reciproca delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

 

     Articolo 4. Principi.

     1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso "accordo TRIPS"), le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per designare bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire che una denominazione sia utilizzata per designare bevande spiritose o aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

     2. Nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni comunitarie protette:

     - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e

     - sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

     3. Nella Comunità, le denominazioni protette dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

     - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e

     - sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a cui si applicano.

     4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per bevande spiritose e aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla denominazione in questione o del luogo in cui la denominazione in questione è tradizionalmente utilizzata, anche qualora:

     - sia indicata la vera origine delle bevande spiritose e aromatizzate,

     - l'indicazione geografica sia tradotta,

     - tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.

     5. In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose e aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può fissare mediante decisione le condizioni pratiche per differenziare tra loro le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

     6. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

     7. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

     8. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte.

 

     Articolo 5. Denominazioni protette.

     Sono protette le seguenti denominazioni:

     a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 1;

     b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni che figurano nell'elenco 2;

     c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 3;

     d) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni che figurano nell'elenco 4.

 

     Articolo 6. Marchi commerciali.

     1. Il deposito di un marchio commerciale per una bevanda spiritosa o aromatizzata che contiene o consiste di una denominazione di cui all'articolo 5 viene rifiutata oppure, su richiesta di una parte interessata, viene invalidato se tale bevanda non è originaria del luogo indicato nella denominazione.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, un marchio commerciale depositato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dal suo deposito.

 

     Articolo 7. Esportazioni.

     Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando le bevande spiritose o aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti sono esportate e commercializzate al di fuori del loro territorio, le denominazioni di una parte contraente protette in virtù del presente accordo non vengano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o aromatizzata originaria dell'altra parte contraente.

 

     Articolo 8. Estensione della protezione.

     Nella misura in cui la legislazione in materia delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

 

     Articolo 9. Esecuzione.

     1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire l'impiego abusivo della denominazione protetta.

     2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

     a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità della bevanda spiritosa o aromatizzata così identificata;

     b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a denominazioni protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, termini, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, sulla natura o sulle qualità materiali della bevanda spiritosa o aromatizzata;

     c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine della bevanda spiritosa o aromatizzata.

     3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

 

     Articolo 10. Altre leggi interne e altri accordi internazionali.

     Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

 

TITOLO II

Controlli e reciproca assistenza tra le autorità competenti

 

     Articolo 11. Autorità responsabili dell'applicazione.

     1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

     2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

 

     Articolo 12. Violazioni.

     1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

     a) una bevanda spiritosa o aromatizzata di cui all'articolo 2 che è o è stata oggetto di scambi tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti applicabili alle bevande spiritose e aromatizzate; e

     b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

     2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati concernenti la bevanda spiritosa o aromatizzata di cui trattasi:

     a) il nome del produttore e della persona che ha il potere di disporre della bevanda spiritosa o aromatizzata;

     b) la composizione e le caratteristiche organolettiche di tale bevanda;

     c) la sua designazione e presentazione;

     d) informazioni dettagliate in merito al mancato rispetto delle norme sulla produzione e la commercializzazione.

 

TITOLO III

Gestione dell'accordo

 

     Articolo 13. Gruppo di lavoro.

     1. E’ istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici di un comitato speciale per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 113 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

     2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

 

     Articolo 14. Compiti delle parti contraenti.

     1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'esecuzione e al funzionamento del presente accordo.

     2. In particolare, le parti contraenti:

     a) redigono e modificano, mediante decisione del Comitato di stabilizzazione e di associazione, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;

     b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni di pubblico interesse (protezione della salute pubblica o protezione dei consumatori) che hanno implicazioni per il mercato delle bevande spiritose e aromatizzate;

     c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

     3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato delle bevande spiritose e aromatizzate, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

     4. Le decisioni prese ai sensi del presente articolo sono obbligatorie per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.

 

TITOLO IV

Disposizioni generali

 

     Articolo 15. Transito di piccoli quantitativi.

     Il presente accordo non si applica alle bevande spiritose e aromatizzate:

     a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti; o

     b) originarie del territorio di una delle parti contraenti e spedite in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

 

     Articolo 16. Ambito territoriale di applicazione.

     Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

 

     Articolo 17. Inosservanza.

     1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.

     2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

     3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione delle misure.

     4. Se, in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure di salvaguardia per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

 

     Articolo 18. Commercializzazione di scorte preesistenti.

     1. Le bevande spiritose e aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono state prodotte, designate e presentate in modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma che sono vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo le bevande spiritose e aromatizzate contemplate nello stesso non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine.

     2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose e aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino a esaurimento delle scorte.

 

Protocollo all'accordo

 

     In applicazione dell'articolo 15, lettera b), dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di bevande spiritose e aromatizzate i seguenti:

     1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 10 litri;

     2) a) i quantitativi non superiori a 10 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

     b) i quantitativi non superiori a 10 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

     c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

     d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

     e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

     f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

     Il caso di esenzione di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al paragrafo 2.