| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.2 comuni | 
| Data: | 28/02/1967 | 
| Numero: | 105 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Per i tratti di strada che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti e che fanno parte della rete delle strade provinciali giusta [...] | 
| Art. 2. Nulla è dovuto alla Provincia per le preventive autorizzazioni di cui all'articolo precedente | 
§ 41.2.23 - Legge 28 febbraio 1967, n. 105. [1]
Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati.
(G.U. 23 marzo 1967, n. 74)
     Per i tratti di strada che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti e che fanno parte della rete delle strade provinciali giusta la lettera c) dell'art. 7 della 
Gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora comportino lavori che investono la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Presidente dell'Amministrazione provinciale.
In ogni caso i Comuni devono ripristinare a loro spese i tratti di strada manomessi per l'esecuzione dei lavori.
Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale delle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore del Comune.
Nulla è dovuto alla Provincia per le preventive autorizzazioni di cui all'articolo precedente.
[1] Abrogata dall'art. 24 del