Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.2 comuni |
Data: | 21/08/1940 |
Numero: | 1289 |
Sommario |
Art. 1. Sono cedute al Comune di Messina tutte le case, con le relative aree, dipendenze e pertinenze, attualmente in gestione del Ministero dei lavori pubblici nel territorio [...] |
Art. 2. Il patrimonio formato dalle aree, dai baraccamenti, dalle case e dai crediti ceduti come al precedente articolo, sarà dal Comune trasferito all'Istituto fascista [...] |
Art. 3. L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Messina dovrà provvedere a completare l'opera di sbaraccamento della città e dei villaggi. Fino a [...] |
Art. 4. La riscossione dei canoni di ammortamento o d'uso e delle pigioni relative alle aree, alle baracche, agli alloggi e alle botteghe può essere eseguita dall'Istituto [...] |
Art. 5. Le case attualmente in corso di costruzione in Messina a cura del Ministero dei lavori pubblici sono cedute al Comune e saranno consegnate alla loro ultimazione |
Art. 6. Contro gli acquirenti che si rendano morosi di due rate di ammortamento del debito e dei relativi accessori, su richiesta dell'Istituto fascista autonomo per le case [...] |
Art. 7. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge |
Art. 8. Tutti gli atti occorrenti per la cessione ed il trasferimento di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge sono esenti da ogni tassa di registro, bollo, ipotecaria e di [...] |
§ 41.2.6 - Legge 21 agosto 1940, n. 1289. [1]
Cessione al Comune di Messina delle aree, baracche e case economiche popolari e ultra popolari finora in gestione dello Stato nel territorio del Comune stesso
(G.U. 23 settembre 1940, n. 223)
Sono cedute al Comune di Messina tutte le case, con le relative aree, dipendenze e pertinenze, attualmente in gestione del Ministero dei lavori pubblici nel territorio di quel Comune a norma del R.
Per tutte le case già alienate con pagamento rateale, sono ceduti al Comune i crediti spettanti allo Stato in base ai relativi contratti e tutti i diritti e le facoltà consentiti dalle disposizioni ora in vigore a favore dell'Amministrazione dello Stato.
Sono altresì retrocedute al Comune le aree e le baracche passate in gestione del Ministero predetto, ai sensi dell'art. 9 del citato R. decreto-legge 4 settembre 1924, escluse le aree della zona industriale.
Il patrimonio formato dalle aree, dai baraccamenti, dalle case e dai crediti ceduti come al precedente articolo, sarà dal Comune trasferito all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Messina da costituire a termini della
(Omissis) [2].
Le ipoteche iscritte sulle case già alienate alla data medesima si intendono trasferite a favore del predetto Istituto fascista autonomo per le case popolari.
In corrispettivo del trasferimento del patrimonio di cui al 1° comma del presente articolo, l'Istituto verserà annualmente al Comune:
a) una quota degli utili netti di esercizio non inferiore a lire un milione e, sui maggiori utili, una quota non inferiore alla metà degli utili stessi;
b) l'importo corrispondente alle somme introitate per rate di scomputo degli alloggi alienati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Di detto importo il Comune investirà una quota del 20 per cento in titoli di Stato.
L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Messina dovrà provvedere a completare l'opera di sbaraccamento della città e dei villaggi. Fino a quando non sarà completato lo sbaraccamento, l'Istituto medesimo è autorizzato a procedere all'affitto degli alloggi disponibili nelle case in sua gestione unicamente a favore delle famiglie ricoverate in baracca o in vecchie costruzioni da demolire per l'attuazione del piano regolatore della città.
La riscossione dei canoni di ammortamento o d'uso e delle pigioni relative alle aree, alle baracche, agli alloggi e alle botteghe può essere eseguita dall'Istituto fascista autonomo per le case popolari a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con le norme, in quanto applicabili, dell'art. 261 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165. I canoni di ammortamento del prezzo di alloggi venduti ad impiegati delle Amministrazioni statali possono essere riscossi mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni. La Sezione di Regia tesoreria provinciale o le singole Amministrazioni verseranno mensilmente l'importo delle ritenute all'Istituto fascista autonomo per le case popolari.
Le case attualmente in corso di costruzione in Messina a cura del Ministero dei lavori pubblici sono cedute al Comune e saranno consegnate alla loro ultimazione.
Il Comune trasferirà le case stesse all'Istituto fascista autonomo per le case popolari in aumento del patrimonio conferitogli a norma dell'art. 2, 1° comma, della presente legge.
Contro gli acquirenti che si rendano morosi di due rate di ammortamento del debito e dei relativi accessori, su richiesta dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Messina, si applicano le disposizioni dell'art. 103, 3°, 4° e 5° comma, del R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Contro gli occupanti illegittimi o abusivi delle aree, delle baracche e delle case in gestione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari, potrà essere emessa ordinanza di sfratto dal Prefetto.
Dette ordinanze di sfratto hanno forza di titolo esecutivo e contro di esse non è ammesso alcun ricorso od azione; la loro esecuzione è affidata agli agenti della forza pubblica.
A tutti gli effetti degli artt. 32 e 33 del citato R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per la procedura di sfratto contro i locatari che si siano resi morosi anche di una sola mensilità, gli atti di concessione in uso degli alloggi, attualmente in vigore, sono equiparati a contratti di affitto debitamente registrati.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.
Tutti gli atti occorrenti per la cessione ed il trasferimento di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge sono esenti da ogni tassa di registro, bollo, ipotecaria e di concessione governativa.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma soppresso dall'art. 1 della