Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 03/04/1961 |
Numero: | 283 |
Sommario |
Art. 1. Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre [...] |
Art. 2. Le norme della presente legge si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata. L'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio deve essere [...] |
§ 41.1.1d - Legge 3 aprile 1961, n. 283. [1]
Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali.
(G.U. 27 aprile 1961, n. 103).
Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni.
Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio. L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo.
Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda: trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data.
Nei casi di inadempienza previsti dall'art. 40 del
Le norme della presente legge si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata. L'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del