§ 40.3.32 - D.P.C.M. 24 giugno 2005, n. 183.
Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:24/06/2005
Numero:183


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e deroghe
Art. 2.  Organizzazione operativa
Art. 3.  Autorizzazioni
Art. 4.  Competenze
Art. 5.  Qualificazione del personale
Art. 6.  Funzioni ispettive
Art. 7.  Relazione annuale


§ 40.3.32 - D.P.C.M. 24 giugno 2005, n. 183. [1]

Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.

(G.U. 17 settembre 2005, n. 217)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto in particolare, l'articolo 162 del richiamato decreto legislativo n. 230 del 1995, il quale prevede l'emanazione del regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per il Ministero della difesa in tempo di pace, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, che tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, si uniformi ai principi di radioprotezione fissati nello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995 e nella normativa comunitaria, in modo da assicurare la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente l'attuazione della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente l'attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 20, il quale definisce le attribuzioni del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1994 concernente l'istituzione del Centro interforze studi per le applicazioni militari di San Pietro a Grado (Pisa);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare ed ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, l'articolo 23 sostituito dall'articolo 10, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, che ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, nella riunione del 28 ottobre 2004;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;

Su proposta del Ministro della difesa;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Campo di applicazione e deroghe

     1. Le attività che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, di seguito definito decreto legislativo, svolte nell'ambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attività formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti ed alle norme del presente regolamento. Il regolamento si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa.

     2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, in relazione alla peculiarità delle attività, alle disposizioni del decreto legislativo, le attività e i luoghi di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di Polizia militare, di protezione civile ed addestrative, nonchè le attività effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.

 

     Art. 2. Organizzazione operativa

     1. Con decreto del Ministro della difesa, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

     2. L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti, di cui al precedente articolo 1 ed alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo e dal presente regolamento.

     3. Le norme delle istruzioni di cui al comma 1, disciplinano anche la predisposizione ed attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile.

     4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.

     5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorità competenti nazionali ed estere le cui modalità e norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Autorizzazioni

     1. Per le attività di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

     2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:

     a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive;

     b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.

 

     Art. 4. Competenze

     1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attività indicate nel decreto legislativo, sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

     2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, sono definite come segue:

     a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli ispettorati ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;

     b) le direzioni generali, nell'ambito delle aree di rispettiva competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica ed al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;

     c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, provvedono alla tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui all'articolo 1;

     d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa, definiti con il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, provvedono alla vigilanza per le attività di cui all'articolo 1, in particolare nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.

     3. Le funzioni connesse alle attività di informazione, di sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal decreto legislativo, sono espletate nell'ambito del Ministero della difesa come segue:

     a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;

     b) al CISAM, sono affidate le competenze in materia di radioattività ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;

     c) al CISAM e all'organizzazione della sanità militare, sono attribuite le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attività di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.

 

     Art. 5. Qualificazione del personale

     1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 2 del regolamento.

     2. Le attività professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal regolamento, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo. L'abilitazione è rilasciata previo esame di apposite Commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.

 

     Art. 6. Funzioni ispettive

     1. Le funzioni ispettive e le relative modalità di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento.

 

     Art. 7. Relazione annuale

     1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalità fissate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti ed all'avvio di attività concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

     2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attività in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.