§ 40.3.16 - L. 9 aprile 1990, n. 92.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:09/04/1990
Numero:92


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della convenzione stessa.
Art. 3.      1. In relazione al paragrafo 3), lettera a), dell'articolo 8 della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al [...]
Art. 4.      1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica «Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile» è istituito apposito capitolo «per memoria» [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 40.3.16 - L. 9 aprile 1990, n. 92.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

(G.U. 2 maggio 1990, n. 100, S.O.).

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) riunita in sessione straordinaria.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. In relazione al paragrafo 3), lettera a), dell'articolo 8 della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti della Parte che presta assistenza nel quadro della convenzione, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dalla Parte nell'esercizio delle funzioni espletate nel quadro della convenzione.

 

     Art. 4.

     1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica «Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile» è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo 1. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione relativa all'assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica.

(Adottata il 26 settembre 1986,nel corso dell'ottava sessione plenaria). Gli Stati parte alla presente Convenzione,

Essendo a conoscenza che in un certo numero di Stati vengono svolte attività nucleari,

Constatando che sono state adottate e vengono adottate misure di insieme per assicurare un alto livello di sicurezza nelle attività nucleari, al fine di prevenire gli incidenti nucleari e limitare il più possibile le conseguenze dovute ad incidenti di questo tipo che potrebbero verificarsi, Desiderosi di rafforzare maggiormente la cooperazione internazionale per uno sviluppo ed un uso sicuro dell'energia nucleare,

Convinti della necessità di istituire una struttura internazionale per facilitare la fornitura rapida di assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, al fine di attenuarne le conseguenze,

Vista l'utilità delle intese bilaterali e multilaterali sulla mutua assistenza in questo settore,

Prendendo atto delle attività dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica relative alla elaborazione di direttive sulle intese per la mutua assistenza di emergenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica,

Hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo 1. Disposizioni Generali.

     1. Gli Stati Parte coopereranno tra loro e con l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica (qui di seguito denominata l'«Agenzia») in conformità alle disposizioni della presente Convenzione al fine di facilitare l'assistenza urgente in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica per limitarne il più possibile le conseguenze e proteggere la vita, i beni e l'ambiente dagli effetti delle scorie radioattive.

     2. Per agevolare detta cooperazione, gli Stati Parte potranno concludere accordi bilaterali o multilaterali o, se del caso, una combinazione di entrambe al fine di prevenire o di limitare il più possibile i danni materiali ed i danni che possono essere causati da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica.

     3. Gli Stati Parte chiedono all'Agenzia, agendo nell'ambito del suo Statuto, di fare tutto il possibile, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, per promuovere, facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati Parte prevista dalla presente Convenzione.

 

     Articolo 2. Forniture di assistenza.

     1. Qualora uno Stato Parte necessiti di assistenza in caso di incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica, sia che lo incidente o la situazione di emergenza abbia origine o meno sul suo territorio, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, esso può richiedere la suddetta assistenza a ogni altro Stato Parte, direttamente o per il tramite della Agenzia, e all'Agenzia o, se del caso, ad altre Organizzazioni Internazionali intergovernative (qui di seguito denominate «Organizzazioni Internazionali»).

     2. Uno Stato Parte che richieda un'assistenza, deve indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, e quando ciò sia possibile, comunicare alla Parte che fornisce l'assistenza le informazioni eventualmente necessarie a detta Parte per determinare in quale misura essa sia in grado di far fronte alla richiesta. Qualora non sia possibile, per lo Stato Parte che richiede assistenza, indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, lo Stato Parte che richiede l'assistenza e la Parte che la fornisce stabiliscono, dopo essersi consultate, la portata ed il tipo di assistenza richiesta.

     3. Ogni Stato Parte al quale venga rivolta una richiesta di assistenza di questo tipo, stabilisce rapidamente e fa sapere allo Stato Parte che richiede l'assistenza, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, se è in grado di fornire l'assistenza richiesta, nonché la portata e le condizioni dell'assistenza che potrebbe essere fornita.

     4. Gli Stati Parte, nei limiti delle loro capacità, designano e notificano all'Agenzia, gli esperti, il materiale ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione per la fornitura di un'assistenza ad altri Stati Parte in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, nonché le condizioni, in particolare quelle finanziarie, alle quali detta assistenza potrebbe essere fornita.

     5. Ogni Stato Parte può richiedere un'assistenza per quanto riguarda il trattamento medico o la sistemazione provvisoria sul territorio di un altro Stato Parte di persone colpite da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica.

     6. L'Agenzia risponde, in conformità al suo Statuto ed alle disposizioni della presente Convenzione, alla richiesta di assistenza di uno Stato Parte che richiede assistenza o di uno Stato Membro in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica:

     a) mettendo a sua disposizione le adeguate risorse a tal fine stanziate;

     b) trasmettendo con sollecitudine la domanda ad altri Stati Membri ed a Organizzazioni Internazionali le quali, in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia, abbiano le risorse necessarie;

     c) coordinando a livello internazionale l'assistenza che può essere così disponibile, qualora lo Stato che richiede l'assistenza ne faccia domanda.

 

     Articolo 3. Direzione e controllo dell'assistenza.

     A meno che non sia convenuto altrimenti:

     a) la direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione globale dell'assistenza spettano, sul suo territorio, allo Stato che richiede l'assistenza. La Parte che fornisce l'assistenza dovrebbe, qualora l'assistenza necessiti di personale, designare, dopo aver consultato lo Stato che richiede l'assistenza, la persona cui dovrebbe essere affidata e che dovrebbe mantenere la supervisione operativa diretta del personale e del materiale da essa forniti. La persona designata dovrebbe espletare detta supervisione in collaborazione con le autorità competenti dello Stato che richiede l'assistenza;

     b) lo Stato che richiede l'assistenza fornisce, nei limiti delle sue possibilità, le attrezzature ed i Servizi locali necessari ad una razionale ed efficace gestione dell'assistenza. Esso provvederà altresì a garantire la protezione del personale, del materiale e dei materiali introdotti sul suo territorio ai fini dell'assistenza, a cura della Parte che fornisce assistenza o per suo conto;

     c) la proprietà del materiale e dei materiali forniti dall'una o dall'altra parte durante i periodi di assistenza non verrà modificata, e la loro restituzione è garantita;

     d) uno Stato Parte che fornisce assistenza per ottemperare ad una domanda formulata ai sensi dal par. 5 dell'art. 2 coordina detta assistenza sul suo territorio.

 

     Articolo 4. Autorità competenti e punti di contatto.

     1. Ciascun Stato Parte indicherà all'Agenzia e agli altri Stati Parte, direttamente o tramite la Agenzia, le sue autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fare ed a ricevere domande e ad accettare offerte di assistenza. Detti punti di contatto ed una cellula centrale presso l'Agenzia saranno accessibili in permanenza.

     2. Ogni Stato Parte comunicherà con sollecitudine all'Agenzia, ogni eventuale modifica alle informazioni di cui al par. 1.

     3. L'Agenzia comunicherà regolarmente e con sollecitudine agli Stati Parte, agli Stati membri ed alle Organizzazioni internazionali pertinenti, le informazioni di cui ai par. 1 e 2.

 

     Articolo 5. Compiti dell'Agenzia.

     Gli Stati Parte, in conformità al par. 3 dello art. primo e senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione, incaricano la Agenzia di:

     a) raccogliere e divulgare agli Stati Parte ed agli Stati Membri le informazioni concernenti:

     I) gli esperti, il materiale ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione in casi di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;

     II) i metodi, le tecniche ed i risultati disponibili dei lavori di ricerca relativi agli interventi in caso di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;

     b) Fornire su richiesta il proprio aiuto ad uno Stato Parte o ad uno Stato Membro, per una qualsiasi delle questioni qui di seguito elencate o per altre questioni pertinenti:

     II) l'elaborazione di piani di emergenza in caso di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica, nonché di un'adeguata legislazione;

     II) la messa a punto, di adeguati programmi di formazione per il personale chiamato ad intervenire in casi di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica;

     III) trasmissione delle domande di assistenza e di informazioni pertinenti in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;

     IV) messa a punto di programmi, procedure ed adeguate norme di controllo della radioattività;

     V) effettuazione di studi per determinare la possibilità di installare adeguati sistemi di controllo della radioattività;

     c) Mettere a disposizione di uno Stato Parte o di uno Stato Membro che richieda assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica risorse appropriate stanziate in vista di effettuare una valutazione iniziale dell'incidente o della situazione di emergenza;

     d) Proporre i suoi buoni uffizi agli Stati Parte o agli Stati Membri in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;

     e) stabilire e mantenere il collegamento con le Organizzazioni Internazionali pertinenti al fine di ottenere e scambiare le informazioni ed i dati pertinenti, e fornire un elenco di dette Organizzazioni agli Stati Parte, agli Stati Membri ed alle Organizzazioni summenzionate.

 

     Articolo 6. Riservatezza e dichiarazioni pubbliche.

     1. Lo Stato che richiede assistenza e la parte che fornisce assistenza manterranno la riservatezza delle informazioni riservate alle quali entrambe possono avere accesso durante l'assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica. Dette informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'assistenza concordata.

     2. La Parte che fornisce l'assistenza farà il possibile per consultarsi con lo Stato che richiede assistenza prima di rendere pubbliche le informazioni relative all'assistenza fornita in occasione di un incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica.

 

     Articolo 7. Rimborso Spese.

     1. La parte che fornisce assistenza può offrirla gratuitamente allo Stato che la richiede. Nell'esaminare se dovrà fornire assistenza su questa base, la Parte che fornisce assistenza dovrà tener conto:

     a) della natura dell'incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;

     b) del luogo di origine dell'incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;

     c) delle necessità dei paesi in via di sviluppo;

     d) delle particolari esigenze dei paesi sprovvisti di impianti nucleari;

     e) di altri fattori pertinenti.

     2. Qualora l'assistenza venga fornita interamente o parzialmente dietro rimborso, lo Stato che richiede l'assistenza rimborsa alla Parte che fornisce l'assistenza le spese sostenute per i servizi resi da persone o Organizzazioni che operano per suo conto, nonché tutte le spese attinenti all'assistenza qualora queste spese non vengano direttamente pagate dallo Stato che richiede l'assistenza. A meno che non sia convenuto altrimenti, il rimborso sarà effettuato con sollecitudine dopo che la Parte che fornisce l'assistenza ne abbia fatto domanda allo Stato che richiede l'assistenza e, ove si tratti di spese diverse da quelle locali, il rimborso potrà essere trasferito liberamente.

     3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, la parte che fornisce l'assistenza può, in qualsiasi momento, rinunciare al rimborso o accettarne un differimento, totale o parziale. Nel considerare detta rinuncia o detto differimento, le Parti che forniscono l'assistenza dovranno tenere debitamente conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

 

     Articolo 8. Privilegi, immunità e agevolazioni.

     1. Lo Stato che richiede l'assistenza, concede al personale della Parte che fornisce l'assistenza ed al personale che opera per suo conto, i privilegi, le immunità e le agevolazioni necessarie ad assicurare l'esercizio delle loro funzioni di assistenza.

     2. Lo Stato che richiede l'assistenza concede i seguenti privilegi ed immunità al personale della Parte che fornisce l'assistenza o al personale che opera per suo conto, e che sia stato debitamente notificato allo Stato che richiede l'assistenza e da questi accettato:

     a) immunità da arresto, detenzione e azioni giudiziarie, ivi compresa la giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato che richiede l'assistenza, per gli atti od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni;

     b) esenzione da imposte, diritti o altre tasse, ad eccezione di quelle normalmente incluse nel prezzo delle merci, o percepite quale corrispettivo di servizi resi, riguardo all'espletamento delle loro mansioni di assistenza.

     3. Lo Stato che richiede l'assistenza:

     a) concede alla parte che fornisce l'assistenza l'esenzione da imposte, diritti o altre tasse sul materiale ed i beni che, ai fini dell'assistenza, vengono introdotti sul territorio dello Stato che richiede l'assistenza dalla Parte che fornisce l'assistenza;

     b) concede l'immunità da sequestro, sequestro presso terzi o requisizione di detto materiale e di detti beni.

     4. Lo Stato richiedente l'assistenza garantisce la rispedizione di detto materiale e di detti beni. A richiesta della Parte che fornisce l'assistenza, lo Stato che richiede l'assistenza adotta, in base ai propri mezzi, delle disposizioni per la necessaria decontaminazione, prima della sua rispedizione, del materiale riutilizzabile che è servito all'assistenza.

     5. Lo Stato che richiede l'assistenza agevola l'entrata ed il soggiorno sul suo territorio nazionale, nonché, l'uscita dal proprio territorio nazionale, al personale che sia stato oggetto della notifica di cui al par. 2, nonché al materiale ed ai beni necessari per l'assistenza.

     6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l'assistenza a concedere ai propri cittadini o ai propri residenti i privilegi e le immunità previste ai precedenti paragrafi.

     7. Senza pregiudicare detti privilegi ed immunità, tutti i beneficiari di detti privilegi ed immunità ai sensi del presente articolo sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato che richiede l'assistenza. Sono anche tenuti a non interferire negli affari interni dello Stato che richiede l'assistenza.

     8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica i diritti e gli obblighi relativi ai privilegi ed alle immunità concesse in virtù di altri accordi internazionali o norme di diritto internazionale consuetudinario.

     9. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare che non si considera vincolato interamente o in parte, dai par. 2 e 3.

     10. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione ai sensi del par. 9, può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

 

     Articolo 9. Transito del personale, del materiale e dei beni.

     Ciascuno Stato Parte, su domanda dello Stato che richiede l'assistenza o della Parte che fornisce l'assistenza, farà di tutto per facilitare il transito sul proprio territorio, a destinazione e provenienza dallo Stato che richiede l'assistenza, del personale che sia stato debitamente oggetto di una notifica, nonché del materiale e dei beni utilizzati per l'assistenza.

 

     Articolo 10. Azioni giudiziarie e riparazioni.

     1. Gli Stati Parte coopereranno strettamente per facilitare la composizione di azioni e procedimenti giudiziari intrapresi conformemente al presente articolo.

     2. A meno che non sia stato convenuto altrimenti, per ogni decesso o ferimento di persone fisiche, danni a beni o perdita di beni o danni all'ambiente causati sul proprio territorio, o in altra zona posta sotto la sua giurisdizione od il suo controllo, in occasione della fornitura dell'assistenza richiesta, uno Stato Parte che richieda un'assistenza:

     a) non avvierà nessuna azione giudiziaria contro la Parte che fornisce l'assistenza, o contro persone fisiche o morali che agiscano per suo conto;

     b) si assumerà l'onere delle azioni e procedimenti giudiziari intrapresi da terzi contro la Parte che fornisce l'assistenza o contro persone fisiche o morali che agiscano per suo conto;

     c) esenterà la Parte che fornisce l'assistenza o le persone fisiche o morali che agiscano per suo conto, per quanto riguarda le azioni o procedimenti giudiziari di cui al comma b);

     d) pagherà un risarcimento alla Parte che fornisce l'assistenza o alle persone fisiche e morali che agiscono per conto di quest'ultima in caso:

     I) di decesso o ferimento del personale della Parte che fornisce l'assistenza, o di persone fisiche che agiscano per conto di quest'ultima;

     II) di perdita di materiale o di materiali durevoli utilizzati per fornire l'assistenza, o di danni a quest'ultimi;

tranne che in caso di errore intenzionale di coloro che abbiano causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno.

     3. Il presente articolo non pregiudica il versamento di risarcimenti o di indennizzi previsti dagli Accordi Internazionali o dalle leggi nazionali di ciascuno Stato che potrebbero essere applicati.

     4. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l'assistenza ad applicare il par. 2., in tutto o in parte, nei confronti dei suoi cittadini o dei suoi residenti.

     5. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare, o aderire alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare:

     a) che non si considera vincolato, in tutto o in parte, dal par. 2.;

     b) che non applicherà il par. 2., in tutto o in parte, in caso di negligenza grave da parte di coloro che hanno causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno.

     6. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformità al par. 5. può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

 

     Articolo 11. Cessazione dell'assistenza.

     Lo Stato che richiede l'assistenza o la Parte che fornisce l'assistenza può, in qualsiasi momento, dopo adeguate consultazioni e mediante notifica scritta, domandare che sia posto fine all'assistenza ricevuta o fornita ai sensi della presente Convenzione. A seguito di detta domanda, le Parti interessate si consulteranno per adottare disposizioni in vista di un'adeguata cessazione dell'assistenza.

 

     Articolo 12. Relazioni con altri accordi internazionali.

     La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati Parte, in virtù di Accordi internazionali esistenti relativi alle questioni incluse nella presente Convenzione o in virtù di futuri accordi internazionali stipulati in conformità alle finalità ed agli scopi della presente Convenzione.

 

     Articolo 13. Composizione delle controversie.

     1. In caso di controversia tra Stati Parte o tra uno Stato Parte e l'Agenzia, riguardo all'interpretazione o all'attuazione della presente Convenzione, le parti alla controversia si consulteranno in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette Parti.

     2. Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati Parte non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione prevista al par. 1., essa verrà sottoposta, su richiesta di ciascuna Parte alla controversia, ad arbitrato, o rinviata per decisione alla Corte Internazionale di Giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non raggiungano un accordo in merito alla organizzazione dell'arbitrato, una Parte potrà domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle Parti alla Controversia, prevale la richiesta inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

     3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato potrà dichiarare che non si considera vincolato da una o l'altra, o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al par. 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie di cui al par. 2. nei confronti di uno Stato Parte per il quale detta dichiarazione è in vigore.

     4. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformità alle disposizioni del par. 3. può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

 

     Articolo 14. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la Sede dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica a Vienna, e presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986, e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, se quest'ultimo periodo è più lungo.

     2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la firma subordinata a ratifica, accettazione o approvazione, o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario.

     3. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati.

     4. Per ogni Stato che dia il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale il consenso è stato manifestato.

     5. a) La presente Convenzione, in conformità alle disposizioni del presente Articolo, è aperta all'adesione delle Organizzazioni Internazionali e degli organismi di integrazione regionale costituiti da Stati sovrani che siano abilitati a negoziare, concludere ed applicare Accordi internazionali concernenti le questioni coperte dalla presente Convenzione.

     b) Per le questioni di loro competenza, dette Organizzazioni, agendo per proprio conto, esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte.

     c) Nel depositare il proprio strumento di adesione, detta Organizzazione comunicherà al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza per quanto riguarda le questioni coperte dalla presente Convenzione.

     d) Detta Organizzazione non dispone di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati Membri.

 

     Articolo 15. Applicazione provvisoria.

     Uno Stato può, al momento della firma o ad una data successiva anteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.

 

     Articolo 16. Emendamenti.

     1. Uno Stato Parte potrà proporre emendamenti alla presente Convenzione. L'emendamento proposto verrà rimesso al depositario, che lo comunicherà immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.

     2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte richieda al depositario di convocare una Conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario inviterà tutti gli Stati Parte ad assistere a detta Conferenza, che avrà inizio almeno 30 giorni dopo l'invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la Conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Parte sarà messo per iscritto in un Protocollo, che sarà aperto alla firma di tutti gli Stati Parte a Vienna e a New York.

     3. Il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Per ogni Stato che esprima il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di detto Stato trenta giorni dopo la data alla quale il consenso è stato espresso.

 

     Articolo 17. Denuncia.

     1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario.

     2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.

 

     Articolo 18. Depositario.

     1. Il Direttore Generale dell'Agenzia è il depositario della presente Convenzione.

     2. Il Direttore Generale dell'Agenzia notificherà tempestivamente agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati:

     a) ogni firma della presente Convenzione o di ogni Protocollo di emendamento;

     b) ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo di emendamento;

     c) ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuati in conformità agli articoli 8, 10 e 13;

     d) ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione effettuata in conformità all'art. 15;

     e) l'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento;

     f) ogni denuncia effettuata in conformità all'articolo 17.

 

     Articolo 19. Testi autentici e copie autenticate.

     L'originale della presente Convenzione, di cui fanno ugualmente fede le versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sarà depositato presso il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica che ne farà pervenire copie autenticate agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati.

     In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 14.

     Adottata dalla Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riunita in Sessione Straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.