Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 02/07/1975 |
Numero: | 288 |
Sommario |
Art. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato con il decreto del [...] |
Art. 2. Le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art. 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 [...] |
Art. 3. Il limite di lire cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con il [...] |
Art. 4. I contribuenti che nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1975 non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 95.15.6 - D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288.
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni.
(G.U. 11 luglio 1975, n. 183)
Al
Art. 38. - Nel primo comma sono soppresse le parole "ovvero mediante i buoni d'imposta di cui al quarto comma del presente articolo".
Nel secondo comma le parole "un anno", "due mesi", "dodici mesi" e "sessantesimo" sono sostituite rispettivamente con le parole "due anni", "tre mesi", "ventiquattro mesi" e "novantesimo".
Nel terzo comma le parole "un anno" sono sostituite con le parole "due anni".
I commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Ai rimborsi previsti nei precedenti commi secondo e terzo provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54 il contribuente deve, entro sessanta giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi dalla data del rimborso calcolati al doppio del saggio legale, a meno che non presti la garanzia prevista nel terzo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. In tal caso resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 60".
Art. 62. - Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli".
Le modificazioni apportate dal
I contribuenti che dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1974, hanno versato l'imposta sul valore aggiunto per cessioni di beni e prestazioni di servizi non imponibili in virtù della disposizione di cui al precedente comma hanno diritto alla detrazione o al rimborso del relativo importo a norma dell'art. 19 del
Il limite di lire cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art. 72 del
I contribuenti che nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1975 non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo comma dell'art. 38 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.