§ 40.2.262 - Deliberazione 2 agosto 2006, n. 179.
Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2003 per l'impresa elettrica minore non [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:02/08/2006
Numero:179

§ 40.2.262 - Deliberazione 2 agosto 2006, n. 179.

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2003 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.a.: Società Elettrica Liparese S.n.c.

(G.U. 9 settembre 2006, n. 210)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 2 agosto 2006;

     Visti:

     la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

     la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

     la legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare, l'art. 7;

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

     la legge 23 agosto 2004, n. 239, in particolare l'art. 1, comma 43;

     il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987;

     il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996;

     i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1997;

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

     la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98;

     la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;

     la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;

     la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;

     la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;

     la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;

     la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 82/06;

     la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06 (di seguito: deliberazione n. 85/06);

     Viste:

     la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in data 16 marzo 2006, prot. n. 006395, con la quale gli Uffici della Cassa hanno trasmesso, all'Autorità documentazione inerente le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alla Società Elettrica Liparese s.n.c. (di seguito: Sel) per gli anni dal 1999 al 2002;

     la comunicazione dell'Autorità in data 7 aprile 2006, prot. EF/M06/2040/segr, con la quale, tra le altre notazioni, si sollecitava la Cassa ad accelerare la definizione delle istruttorie per la determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative al periodo 1999-2003 per la Società Elettrica Liparese;

     la comunicazione della Cassa in data 14 aprile 2006, prot. n. 009206;

     la comunicazione della Cassa in data 27 aprile 2006, prot. n. 001001 (prot. Autorità, 2 maggio 2006, n. 010536) con la quale la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alla Sel per gli anni dal 1999 al 2003;

     la comunicazione dell'Autorità alla Cassa in data 11 maggio 2006, prot. TSE/M06/2549/fl-vp, con la quale l'Autorità richiedeva alla Cassa medesima di procedere ad una serie di approfondimenti e di verifiche relative alle istruttorie per la determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per il periodo 1999-2003 da erogarsi alla Sel;

     la comunicazione della Cassa in data 5 giugno 2006, prot. n. 013355, con la quale la Cassa ha segnalato all'Autorità che la Sel aveva presentato in data 26 maggio 2006 l'istanza di cui al punto 1 della deliberazione n. 85/06;

     le comunicazioni della Cassa in data 1° agosto 2006 (prot. Autorità, 1° agosto 2006, n. 018704 e 2 agosto 2006, n. 018871) con le quali la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alla Sel per gli anni dal 1999 al 2003, come riformulate in esito sia agli approfondimenti istruttori richiesti dall'Autorità con la comunicazione dell'11 maggio 2006, sia a verifiche ulteriori condotte dalla Cassa stessa;

     Considerato che:

     la Sel ha presentato l'istanza di cui al punto 1 della deliberazione n. 85/06;

     in ottemperanza delle disposizioni previste dalla deliberazione n. 85/06, per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa è tenuta ad adeguare l'ultima componente combustibile definitiva approvata per un coefficiente di adeguamento determinato dall'Autorità;

     la deliberazione n. 85/06 prevede che il coefficiente di adeguamento da applicarsi alla componente combustibile venga rideterminato in occasione della definizione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative ad anni successivi al 1998;

     in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 85/06, la Cassa è tenuta ad aggiornare gli acconti erogati ai sensi della delibera in esame, al fine di tener conto di quanto considerato negli alinea precedenti;

     Ritenuto opportuno:

     determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel: Società Elettrica Liparese s.n.c. con sede in Lipari;

     che le aliquote definitive relative all'anno 2003 si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria con decorrenza dal 1° gennaio 2004;

     che la Cassa, in applicazione della deliberazione n. 85/06 e per effetto di quanto indicato al precedente alinea, ridetermini la componente combustibile spettante alla Sel a partire dal 1° gennaio 2005 e, conseguentemente, che la Cassa medesima adegui la maggiore integrazione tariffaria, calcolata secondo quanto previsto dai punti 2, 3 e 4 della citata deliberazione n. 85/06, erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio alla Sel;

 

     Delibera:

 

     1. Di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito anche: Cassa) dell'integrazione tariffaria spettante alla Società Elettrica Liparese s.n.c. (di seguito: Sel), impresa elettrica minore non trasferita all'Enel, nonchè ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 per ogni kWh venduto dalla Sel medesima, come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

     2. Di disporre che, per l'anno 2004 e seguenti, la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda all'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata.

     3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 85/06 per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa adegua, per la Sel, la componente combustibile definitiva approvata relativa all'esercizio 2003 per un coefficiente di adeguamento pari a 1,34.

     4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

 

     Tabella 1

     ALIQUOTE DELL'INTEGRAZIONE SPETTANTI ALLA SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE S.N.C.

 

     (Importi in centesimi di euro per kWh)

 

Impresa

 

 

Anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999

2000

2001

2002

2003

Sel....

9,61

13,91

12,07

11,27

9,19