Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 11/07/2006 |
Numero: | 1052 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.5.153 - Regolamento 11 luglio 2006, n. 1052.
Regolamento (CE) n. 1052/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente l’adesione (Sapard) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 189).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 7, paragrafo 3, del
(2) Nel 2005, la Bulgaria e soprattutto la Romania sono state colpite da gravi alluvioni che hanno ulteriormente ostacolato l’attuazione dello strumento di preadesione, con probabili conseguenze sull’utilizzo degli stanziamenti disponibili per il 2004 e il 2005.
(3) È pertanto giustificato applicare alla Bulgaria e alla Romania la regola «n + 3» per il disimpegno automatico per gli anni 2004 e 2005.
(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 7 del
«3. Tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 10, la Commissione disimpegna la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile entro le date seguenti:
a) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2000: 31 dicembre 2004;
b) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2001: 31 dicembre 2005;
c) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2002: 31 dicembre 2006;
d) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2003: 31 dicembre 2006;
e) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2004: 31 dicembre 2007;
f) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2005: 31 dicembre 2008;
g) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2006: 31 dicembre 2008.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.