§ 20.5.153 - Regolamento 11 luglio 2006, n. 1052.
Regolamento (CE) n. 1052/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:11/07/2006
Numero:1052


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.5.153 - Regolamento 11 luglio 2006, n. 1052.

Regolamento (CE) n. 1052/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente l’adesione (Sapard) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 189).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale nel periodo precedente l’adesione, in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione disciplina il disimpegno automatico degli stanziamenti inutilizzati, disponendo che, per il 2004 e il 2005, esso avrà luogo il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno finanziario in questione (la «regola n + 2» per il disimpegno automatico), sulla base dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

     (2) Nel 2005, la Bulgaria e soprattutto la Romania sono state colpite da gravi alluvioni che hanno ulteriormente ostacolato l’attuazione dello strumento di preadesione, con probabili conseguenze sull’utilizzo degli stanziamenti disponibili per il 2004 e il 2005.

     (3) È pertanto giustificato applicare alla Bulgaria e alla Romania la regola «n + 3» per il disimpegno automatico per gli anni 2004 e 2005.

     (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2222/2000.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2222/2000, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 10, la Commissione disimpegna la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile entro le date seguenti:

     a) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2000: 31 dicembre 2004;

     b) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2001: 31 dicembre 2005;

     c) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2002: 31 dicembre 2006;

     d) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2003: 31 dicembre 2006;

     e) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2004: 31 dicembre 2007;

     f) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2005: 31 dicembre 2008;

     g) per gli stanziamenti corrispondenti alla dotazione annua del 2006: 31 dicembre 2008.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.