§ 20.4.281 - Decisione 31 maggio 2002, n. 49.
Decisione n. 49/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:31/05/2002
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue
Art. 2.      I testi delle direttive 2001/48/CE, 2001/57/CE e 2001/62/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE
Art. 4.      La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.4.281 - Decisione 31 maggio 2002, n. 49.

Decisione n. 49/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L 238).

 

     IL COMITATO MISTO SEE,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

     (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 32/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002.

     (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/48/CE della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

     (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/57/CE della Commissione del 25 luglio 2001 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

     (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/62/CE della Commissione, del 9 agosto 2001, che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

     1) ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini:

     - 32001 L 0048: direttiva 2001/48/CE della Commissione del 28 giugno 2001 (GU L 180 del 3.7.2001, pag. 26),

     - 32001 L 0057: direttiva 2001/57/CE della Commissione del 25 luglio 2001 (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 36);

     2) al punto 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

     - 32001 L 0057: direttiva 2001/57/CE della Commissione del 25 luglio 2001 (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 36);

     3) al punto 52 (direttiva 90/128/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

     - 32001 L 0062: direttiva 2001/62/CE della Commissione del 9 agosto 2001 (GU L 221 del 17.8.2001, pag. 18).

 

     Art. 2.

     I testi delle direttive 2001/48/CE, 2001/57/CE e 2001/62/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

 

     Art. 4.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.