§ 1.5.C69 - Direttiva 28 giugno 2001, n. 48.
Direttiva n. 2001/48/CE della Commissione recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/06/2001
Numero:48


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue in corrispondenza all'azossistrobina
Art. 2.      Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE i valori indicati nelle colonne con intestazioni "azossistrobina" e "kresoxim metile" sono sostituiti da quelli stabiliti nell'allegato della presente [...]
Art. 3.      Gli Stati membri applicano il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/42/CE "la quantità massima di residui di acefato sulle pesche è fissata a 0,02
Art. 4.      1. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.C69 - Direttiva 28 giugno 2001, n. 48.

Direttiva n. 2001/48/CE della Commissione recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 3 luglio 2001, n. L 180).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/39/CE della Commissione, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/39/CE, in particolare l'articolo 7,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/47/CE della Commissione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

     considerando quanto segue:

     (1) Le nuove sostanze attive azossistrobina e kresoxim metile sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE rispettivamente con le direttive 98/47/CE e 1999/1/CE della Commissione, unicamente per utilizzazioni come fungicidi, senza specificare particolari condizioni aventi un'incidenza sulle colture che possono essere trattate con prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.

     (2) Quantità massime di residui in e su tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE sono stati stabiliti dalle direttive 1999/71/CE e 2000/48/CE della Commissione per quanto riguarda l'azossistrobina nonché dalla direttiva 2000/58/CE della Commissione per quanto riguarda il kresoxim metile.

     (3) Nel fissare dette quantità massime di residui venne riconosciuto che queste dovevano essere riesaminate e modificate sulla base di nuovi dati ed informazioni. Le direttive 1999/71/CE, 2000/48/CE e 2000/58/CE riconoscono che quantità massime di residui provvisorie a livello nazionale per altri cereali e prodotti ortofrutticoli sono stabiliti dagli Stati membri nel quadro della concessione delle loro autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina o kresoxim metile e devono essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Per agevolare questa eventualità alcune delle quantità stabilite nelle direttive 1999/71/CE e 2000/48/CE nonché tutte le quantità stabilite nella direttiva 2000/58/CE sono state fissate provvisoriamente in modo che gli Stati membri potessero concedere altre autorizzazioni per nuovi impieghi e notificarle alla Commissione secondo la procedura indicata nel suddetto articolo. Tale articolo prevede che qualora esista una quantità massima di residui provvisoria stabilita a livello comunitario e qualora il nuovo impiego autorizzato comporti limiti più elevati, lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione stabilisce un livello massimo di residui nazionale provvisorio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE prima che l'autorizzazione possa essere concessa.

     (4) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è stato ritenuto prudente, nel quadro dell'adozione delle direttive 1999/71/CE, 2000/48/CE e 2000/58/CE, stabilire quantità massime di residui provvisorie al limite inferiore di determinazione analitica per tali prodotti. La fissazione di tali quantità massime di residui provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano concedere autorizzazioni provvisorie per impieghi di azossistrobina e/o kresoxim metile su tali prodotti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

     (5) Ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, gli Stati membri devono applicare i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE nel valutare, in particolare, un dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE presentato dal richiedente l'autorizzazione. L'allegato III, parte A, sezione 8, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che i richiedenti presentino talune informazioni tra cui le quantità massime di residui proposte con relativa completa giustificazione e stime dell'esposizione potenziale e reale attraverso la dieta alimentare o tramite altre vie. L'allegato VI, parte B, sezione 2.4.2, e parte C, sezione 2.5, della direttiva 91/414/CEE prevede che gli Stati membri valutino le informazioni presentate riguardanti l'incidenza sulla salute umana e degli animali dovuta ai residui e l'impatto sull'ambiente nonché prendano delle decisioni sulle autorizzazioni che garantiscano che i residui presenti corrispondano alle quantità minime del prodotto fitosanitario necessarie per ottenere l'adeguato controllo corrispondente alla buona pratica agricola, applicato in modo tale che i residui al momento del raccolto, alla macellazione o dopo l'immagazzinamento, a seconda del caso, siano ridotti al minimo.

     (6) Sono stati forniti nuovi dati per impieghi di azossistrobina su melanzane, peperoni, avena, luppolo, piselli (freschi ed essiccati) nonché per impieghi di kresoxim metile su asparagi, fragole e altra piccola frutta e bacche. Questi nuovi dati sono stati valutati e si è ritenuto opportuno modificare le quantità massime di residui provvisorie stabilite per questi prodotti nelle direttive 1999/71/CE, 2000/48/CE e 2000/58/CE.

     (7) Per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la valutazione scientifica e tecnica dell'azossistrobina è stata portata a termine il 22 aprile 1998 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per l'azossistrobina. In tale rapporto di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per l'azossistrobina è fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo. Per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la valutazione scientifica e tecnica del kresoxim metile è stata portata a termine il 16 ottobre 1998 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il kresoxim metile. In tale rapporto di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per il kresoxim metile è fissata a 0,4 mg/kg di peso corporeo. Il tempo di esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con azossistrobina o kresoxim metile è stato esaminato e valutato conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità e si è calcolato che le quantità massime di residui previste nella presente direttiva non comportano il superamento di dette ADI.

     (8) Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti l'iscrizione dell'azossistrobina e del kresoxim metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.

     (9) I partner commerciali comunitari sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, circa le quantità stabilite nella presente direttiva ed è stato tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo. Sulla base della presentazione di dati accettabili la Commissione esaminerà la possibilità di fissare quantità massime di residui di tolleranza all'importazione per combinazioni specifiche di antiparassitari/colture.

     (10) È stato tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

     (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue in corrispondenza all'azossistrobina:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE i valori indicati nelle colonne con intestazioni "azossistrobina" e "kresoxim metile" sono sostituiti da quelli stabiliti nell'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri applicano il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/42/CE "la quantità massima di residui di acefato sulle pesche è fissata a 0,02 [*] mg/kg" dal 1° dicembre 2001.

 

     Art. 4.

     1. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     3. Essi applicano dette disposizioni dal 1° marzo 2002.

     4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate d'un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     (Omissis).