Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 01/07/1996 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'immissione in libera pratica nel Principato di Andorra dei prodotti tessili di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime [...] |
Art. 2. Il Principato di Andorra comunica alla Commissione, entro il decimo giorno di ogni mese: |
Art. 3. A norma dell'articolo 10 dell'accordo, l'esportazione definitiva nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione è autorizzata solo in base a deroghe decise, caso per [...] |
Art. 4. |
§ 20.4.111 - Decisione 1 luglio 1996, n. 2.
Decisione n. 2/96 del Comitato misto CE-Andorra relativa alle modalità d'applicazione dell'allegato II dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra.
(G.U.C.E. 24 luglio 1996, n. L 184).
1. L'immissione in libera pratica nel Principato di Andorra dei prodotti tessili di cui all'allegato V del
2. L'immissione in libera pratica dei prodotti sotto sorveglianza preventiva è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Tale documento è vistato dalla competente autorità andorrana, a titolo gratuito, per tutte le quantità richieste, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi, dopo che l'autorità competente ha ricevuto una dichiarazione redatta da tutti gli importatori stabiliti nel Principato di Andorra.
3. Il documento d'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti per mezzo di un formulario conforme, mutatis mutandis, al modello riportato nell'allegato I del
Il Principato di Andorra comunica alla Commissione, entro il decimo giorno di ogni mese:
a) le quantità e gli importi, calcolati sulla base dei prezzi cif, per i quali sono stati consegnati o vistati documenti d'importazione nel corso del mese precedente;
b) le importazioni effettuate durante il mese che precede quello contemplato al punto a).
Per quanto riguarda i prodotti tessili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, le informazioni sono suddivise per categorie tessili e per paese d'origine, in base alle descrizioni riportate nell'allegato I A del regolamento (CEE) n. 3030/93. Per gli altri prodotti, tali informazioni sono suddivise per prodotto e per paese d'origine [2].
A norma dell'articolo 10 dell'accordo, l'esportazione definitiva nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione è autorizzata solo in base a deroghe decise, caso per caso, dal Comitato misto, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 7 dell'accordo.
La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1996.
[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della