§ 20.3.177 - Decisione 30 gennaio 2002, n. 170.
Decisione n. 1/2002 del Consiglio di cooperazione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia in merito all'introduzione di due dichiarazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:30/01/2002
Numero:170


Sommario
Art. 1.      Il protocollo 4 sulla definizione della nozione di “prodotti originali” e sui metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra [...]
Art. 2.      Dopo il protocollo 4 sono aggiunte le seguenti dichiarazioni comuni
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione e si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua adozione


§ 20.3.177 - Decisione 30 gennaio 2002, n. 170.

Decisione n. 1/2002 del Consiglio di cooperazione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia in merito all'introduzione di due dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino e alle modifiche del protocollo 4 sulla definizione della nozione di “prodotti originari” e sui metodi di cooperazione amministrativa.

(G.U.C.E. 27 febbraio 2002, n. L 56).

 

     Il Consiglio di cooperazione,

     visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, denominato in appresso “l'accordo interinale”,

     visto in particolare l'art. 38 del protocollo 4 sulla definizione della nozione di “prodotti originari” e sui metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo interinale,

     considerando quanto segue:

     (1) In attesa che entri in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001, con la decisione 2001/330/CE del Consiglio è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra.

     (2) L'accordo interinale con i relativi allegati e protocolli, compreso il protocollo 4 sulla definizione della nozione di “prodotti originari” e sui metodi di cooperazione amministrativa, è entrato in vigore il 1° giugno 2001 conformemente all'art. 50 dell'accordo stesso e a seguito della notifica di entrambe le parti, avvenuta il 27 aprile 2001, riguardante l'espletamento delle rispettive procedure interne.

     (3) E’ opportuno inserire, dopo il protocollo 4, una dichiarazione comune sul riconoscimento e l'accettazione da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia dei prodotti originari della Repubblica di San Marino come originari della Comunità. L'inserimento di una dichiarazione comune di questo tipo è prassi diffusa nel contesto degli accordi preferenziali negoziati dalla Comunità con paesi terzi ed è giustificata dall'esistenza di un'unione doganale tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

     (4) E’ opportuno inserire, dopo il protocollo 4, una dichiarazione comune sul riconoscimento e l'accettazione da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia dei prodotti contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato originari del Principato di Andorra come originari della Comunità. L'inserimento di una dichiarazione comune di questo tipo è prassi diffusa nel contesto degli accordi preferenziali negoziati dalla Comunità con paesi terzi ed è giustificata dall'esistenza di un'unione doganale tra la Comunità e il Principato di Andorra per questi prodotti.

     (5) Per maggiore chiarezza, è opportuno che nel protocollo 4 vengano corretti taluni erronei riferimenti di singoli articoli ad altri articoli nonché taluni errori materiali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Il protocollo 4 sulla definizione della nozione di “prodotti originali” e sui metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, applicabile a partire dal 1° giugno 2001 a seguito della comunicazione di entrambe le parti, avvenuta il 27 aprile 2001, relativa all'espletamento delle rispettive procedure interne, è così modificato:

     1) Nell'“indice”, al titolo II, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) Nell'“indice”, al titolo II, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All'art. 3 il titolo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6) Nella versione italiana, all'art. 5, paragrafo 2, lettera c), all'art. 17, paragrafo 4, e all'art. 31, paragrafo 1, i termini “Stato membro della CE” e “Stati membri della CE” sono sostituiti rispettivamente da:

     (Omissis);

     7) L'art. 15, paragrafo 1, modificato nella versione inglese, nella versione italiana resta immutato ed è il seguente:

     (Omissis).

     8) All'art. 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9) All'art. 15, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10) All'art. 30, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     11) All'art. 30, paragrafo 3, e all'art. 31, paragrafo 1, i termini “Commissione europea” sono sostituiti da:

     (Omissis);

     12) Nell'allegato II, alla voce 1901, il testo dell'ultimo trattino della colonna 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     13) Nell'allegato II, alla voce 2106, il testo dell'ultimo trattino della colonna 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     14) Nell'allegato II, alla voce 5602, il testo degli ultimi tre trattini della colonna 3 applicabili al primo trattino della colonna (2) è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     15) Nell'allegato II, al capitolo 57, il testo degli ultimi tre trattini della colonna 3 applicabili al primo trattino della colonna (2) è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Dopo il protocollo 4 sono aggiunte le seguenti dichiarazioni comuni:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione e si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua adozione.