§ 20.1.176 – Regolamento 10 agosto 2004, n. 1480.
Regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:10/08/2004
Numero:1480


Sommario
Art.  1. Norme in materia di origine.
Art.  2. Documento di accompagnamento.
Art.  3. Ispezioni e relazioni fitosanitarie.
Art.  4. Sicurezza alimentare e dei prodotti, merci contraffatte e usurpative.
Art.  5. Misure di difesa commerciale.
Art.  6. IVA.
Art.  7. Situazioni di emergenza.
Art.  8. Obblighi di comunicazione.
Art.  9. Entrata in vigore.


§ 20.1.176 – Regolamento 10 agosto 2004, n. 1480.

Regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo.

(G.U.U.E. 20 agosto 2004, n. L 272).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, in particolare l'articolo 4, paragrafo 12, previa consultazione del comitato istituito dal regolamento sulla linea di separazione,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 866/2004 prevede un regime speciale per il trattamento delle merci provenienti dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo (di seguito denominate «le zone») che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo.

     (2) L’applicazione del regime stabilito dal regolamento (CE) n. 866/2004 per le merci diverse da quelle che sono, al tempo stesso, interamente ottenute nelle aree e conformi ai requisiti di cui all’allegato II del suddetto regolamento è soggetta all’adozione da parte della Commissione di norme specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 12, del regolamento stesso. È tuttavia chiaramente inteso che tali norme specifiche dovrebbero applicarsi a tutte le merci che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento.

     (3) È necessario definire norme dettagliate in merito a forma e contenuto del documento che deve essere rilasciato dalla Camera di commercio turco-cipriota o da un altro ente autorizzato, nonché in merito ai controlli riguardanti l'osservanza delle norme applicabili.

     (4) È altresì necessario definire norme dettagliate in merito agli obblighi di comunicazione che incombono alla Camera di commercio turco-cipriota o ad un altro ente autorizzato, alle autorità della Repubblica di Cipro e alle autorità della zona orientale di sovranità di Cipro riguardo alla natura, ai quantitativi, alla destinazione e al valore delle merci per le quali vengono rilasciati certificati e che attraversano la linea; lo stesso vale per la definizione di norme dettagliate relative ad eventuali sanzioni applicate o dazi all’importazione riscossi.

     (5) È necessario garantire il rispetto di esigenze fitosanitarie e di sicurezza alimentare nonché di altri requisiti di sicurezza. Occorre garantire la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e occorre inoltre definire norme dettagliate in merito al rilascio di documenti riguardanti i controlli di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 866/2004. Occorre imporre misure di protezione specifiche o controlli supplementari specifici in attesa della definizione delle condizioni fitosanitarie delle zone per quanto riguarda i pertinenti organismi nocivi elencati nell’allegato I o nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE  del Consiglio.

     (6) Per motivi di sicurezza e onde evitare fin da subito qualsiasi abuso, determinate categorie di merci soggette a restrizioni o a misure di difesa commerciale dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 866/2004.

     (7) Si dovrebbe chiarire che, nel caso di trasferimento di merci originarie delle zone verso altri Stati membri, dette merci devono essere considerate, ai fini dell’IVA, come precedentemente importate nella Repubblica di Cipro.

     (8) È inoltre necessario definire il significato delle «emergenze» di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 866/2004,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Norme in materia di origine.

     L'origine di tutti i prodotti a cui si applica il presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

 

     Art. 2. Documento di accompagnamento.

     1. Il documento di accompagnamento di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 866/2004 risponde ai seguenti requisiti:

     1) contiene tutte le informazioni dettagliate necessarie all'identificazione delle merci a cui si riferisce, e in particolare:

     a) designazione delle merci;

     b) eventuali numero d’ordine, marche e numeri delle merci;

     c) numero e natura dei colli;

     d) volume e valore delle merci;

     e) nome e indirizzo del produttore delle merci;

     f) nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;

     2) garantisce la conformità alle norme in materia di origine di cui all’articolo 1 e certifica in modo inequivocabile che le merci cui si riferisce sono originarie delle zone definite all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003; a tal fine, prima di rilasciare il documento, la Camera di commercio turco-cipriota o qualsiasi altro ente autorizzato effettua i controlli necessari ad accertare l’esattezza delle specifiche fornite dal produttore e dallo speditore. Detti controlli includono almeno una visita di verifica presso la sede del produttore.

     Il documento di accompagnamento è redatto su un formulario conforme al modello di cui all'allegato I.

     2. Gli operatori che chiedono un documento di accompagnamento presentano domanda per iscritto agli enti incaricati del rilascio summenzionati. La domanda contiene i seguenti dati:

     1) una dichiarazione del produttore in cui questi

     a) dichiara che le merci interessate sono originarie delle zone definite all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003;

     b) si impegna a conservare a fini di verifica, per un periodo di almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, tutta la contabilità relativa alla produzione (incluso l’acquisto di materie prime) e alla vendita delle merci, e ad accettare che le verifiche vengano effettuate, in qualsiasi momento ragionevole, dagli enti di cui al paragrafo 1 o dai servizi della Commissione;

     2) una dichiarazione dello speditore riguardante la destinazione delle merci.

     Il modulo di presentazione della domanda è redatto su un formulario conforme al modello di cui all'allegato II.

     3. Gli enti di cui al paragrafo 1, punto 2), trasmettono alla Commissione, al governo di Cipro e alle autorità della zona orientale di sovranità nomi e titoli delle persone abilitate alla firma dei documenti, unitamente a un facsimile delle loro firme e del timbro utilizzato.

     4. Le autorità della Repubblica di Cipro informano i servizi della Commissione dei casi di ragionevole dubbio quanto alla conformità delle merci ai criteri in materia di origine. In tali casi, le autorità della Repubblica di Cipro autorizzano l'attraversamento della linea da parte delle merci alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 866/2004, fatta salva l’applicazione delle misure cautelari ritenute necessarie in attesa dei risultati di un successivo controllo.

     Se si accerta che il rilascio dei documenti è avvenuto senza che fossero adeguatamente soddisfatte le condizioni necessarie, tutti i dazi e le tasse dovuti per l’immissione in libera pratica delle merci nel territorio doganale della Comunità sono esigibili all'aliquota applicabile ai paesi terzi in assenza di qualsiasi trattamento preferenziale. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni relative all’insorgenza di un’obbligazione doganale e alla riscossione dell’importo della medesima.

 

     Art. 3. Ispezioni e relazioni fitosanitarie.

     1. Qualora le merci siano vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, esperti indipendenti nel settore fitosanitario, nominati dalla Commissione e operanti in coordinamento con la Camera di commercio turco-cipriota per l’applicazione del regolamento (CE) n. 866/2004, ispezionano le merci in questione allo stadio della produzione e, di nuovo, alla raccolta e allo stadio della commercializzazione.

     Nel caso si tratti di patate, gli esperti verificano che le patate oggetto della spedizione siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri o da tuberiseme certificati in qualsiasi altro Stato in provenienza dal quale non è vietata l'introduzione nella Comunità di patate destinate alla piantagione a norma dell'allegato III della direttiva 2000/29/CE.

     Nel caso si tratti di agrumi, gli esperti verificano che i frutti siano esenti da foglie e peduncoli e rechino il marchio di origine appropriato.

     2. Se gli esperti constatano che, a loro conoscenza e per quanto sia possibile accertare, i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti inclusi nella spedizione sono conformi ai pertinenti requisiti e controlli di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 866/2004, e sono altresì conformi alle disposizioni del paragrafo 1, secondo e terzo comma, essi riferiscono le loro constatazioni utilizzando il modello di modulo per il «Rapporto di ispezione fitosanitaria» figurante all’allegato III del presente regolamento. Il «Rapporto di ispezione fitosanitaria» è allegato come supplemento al documento di accompagnamento di cui all’articolo 2.

     Gli esperti non redigono rapporti di ispezione fitosanitaria per le piante destinate alla piantagione, compresi i tuberi di Solanum tuberosum (L.) destinati alla piantagione.

     3. Gli esperti sigillano pertanto i camion o altri mezzi di trasporto utilizzati in modo tale da impedire l’apertura della spedizione fino all’avvenuto attraversamento della linea. Nessuna merce interessata dalle disposizioni del presente articolo può essere trasportata attraverso la linea se il suddetto modulo di rapporto non è compilato per intero e debitamente firmato da almeno uno dei summenzionati esperti fitosanitari.

     4. Al suo arrivo nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, la spedizione viene esaminata dalla competenti autorità. Se del caso, il rapporto di ispezione fitosanitaria è sostituito da un passaporto fitosanitario rilasciato ai sensi delle disposizioni delle direttive 92/105/CEE e 93/51/CEE della Commissione.

     5. Se la spedizione consiste interamente o in parte di lotti di patate, un adeguato campione di tali lotti viene esaminato per accertare l’eventuale presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente ai metodi di individuazione e di diagnosi di questi organismi nocivi stabiliti dalla Comunità.

 

     Art. 4. Sicurezza alimentare e dei prodotti, merci contraffatte e usurpative.

     1. Per motivi di sicurezza alimentare è proibito l’attraversamento della linea da parte di alimenti composti per animali, additivi per mangimi, premiscele o di tutti gli alimenti per animali contenenti prodotti di origine animale o qualsiasi prodotto contemplato dalle decisioni della Commissione elencate nell’allegato IV nonché da analoghe decisioni adottate in futuro. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 6, 7 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

     2. Le autorità della Repubblica di Cipro e le autorità della zona orientale di sovranità garantiscono la conformità delle merci che attraversano la linea con le norme comunitarie in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e tutela dei consumatori, come pure rispetto al divieto di importazione di merci contraffatte e usurpative.

 

     Art. 5. Misure di difesa commerciale.

     Non vengono rilasciati documenti di accompagnamento per le merci soggette alle misure di difesa commerciale dell’Unione europea, comprese le merci contenenti materie soggette a tali misure. Tale disposizione non pregiudica l’applicazione da parte della Comunità di misure antidumping, compensative o di salvaguardia, o di qualsiasi altro strumento di difesa commerciale dell’Unione europea.

 

     Art. 6. IVA.

     Nel caso di trasferimento verso altri Stati membri di merci originarie delle zone, la precedente introduzione di dette merci nelle zone in cui il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo è considerata un’importazione di beni conformemente all’articolo 7 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, e il proprietario dei beni o qualsiasi altra persona designata o riconosciuta quale soggetto passivo dal governo della Repubblica di Cipro è debitore del pagamento dell’IVA dovuta all’importazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, della medesima direttiva.

 

     Art. 7. Situazioni di emergenza.

     Le «altre emergenze» di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 866/2004 includono qualsiasi situazione o circostanza che possa determinare o rischiare di determinare un danno economico grave e permanente per una regione della Repubblica di Cipro, oppure qualsiasi situazione o circostanza che comprometta o rischi di compromettere il funzionamento del mercato interno, in particolare nel caso in cui un simile rischio sia dovuto alla mancata applicazione nelle zone di dazi all’importazione equivalenti a quelli istituiti a norma della tariffa doganale comune sulle materie prime utilizzate nel perfezionamento delle merci.

 

     Art. 8. Obblighi di comunicazione.

     1. La Camera di commercio turco-cipriota o un altro ente autorizzato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 866/2004 comunica ogni mese alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci per le quali ha rilasciato i documenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, unitamente a tutte le informazioni relative alle irregolarità eventualmente constatate e alle sanzioni applicate.

     2. Le autorità della Repubblica di Cipro, in conformità dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 866/2004, comunicano ogni mese alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci che, in base alle dichiarazioni contenute nei documenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, hanno attraversato la linea, unitamente a tutte le informazioni relative alle irregolarità eventualmente constatate e alle sanzioni applicate nonché a tutte le informazioni relative alle tariffe o ai dazi eventualmente riscossi su merci soggette a restituzioni all’esportazione o a misure di intervento.

     3. Le autorità della Repubblica di Cipro comunicano ogni tre mesi alla Commissione il tipo, il volume e il valore delle merci la cui destinazione finale, in base alle dichiarazioni contenute nei documenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, non è la Repubblica di Cipro. Le merci la cui destinazione finale è uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Cipro sono indicate a parte.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

Elenco delle decisioni della Commissione di cui all’articolo 4, paragrafo 1

 

     — Decisione della Commissione 2002/80/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia

     — Decisione della Commissione 2002/79/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

     — Decisione della Commissione 2000/49/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto

     — Decisione della Commissione 2003/493/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/428/CE, che impone condizioni speciali all'importazione di noci del Brasile in guscio originarie del Brasile o da esso spedite

     — Decisione della Commissione 1997/830/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE, che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran

     — Decisione della Commissione 2004/92/CE, del 21 gennaio 2004, recante misure di emergenza relative al peperoncino e ai prodotti derivati