§ 1.5.G84 – Decisione 21 gennaio 2004, n. 92.
Decisione n. 2004/92/CE della Commissione recante misure di emergenza relative al peperoncino e ai prodotti derivati. (Testo rilevante ai fini [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/01/2004
Numero:92


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Condizioni per l'importazione di peperoncino e dei prodotti derivati.
Art. 3.  Campionamento ed analisi.
Art. 4.  Frazionamento delle partite.
Art. 5.  Partite adulterate.
Art. 6.  Recupero dei costi.
Art. 7.  Valutazione dei provvedimenti.
Art. 8.  Abrogazione.
Art. 9.  Destinatari.


§ 1.5.G84 – Decisione 21 gennaio 2004, n. 92. [1]

Decisione n. 2004/92/CE della Commissione recante misure di emergenza relative al peperoncino e ai prodotti derivati. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 gennaio 2004, n. L 27).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare gli articoli 53 e 54,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 178/2002 la Commissione è tenuta a sospendere la commercializzazione o l'utilizzo di un alimento o di un mangime che può comportare un grave rischio per la salute umana o ad adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio adeguato qualora tale rischio non possa essere opportunamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro interessato.

     (2) Il 9 maggio 2003 la Francia ha notificato attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi l'individuazione del colorante Sudan rosso I in peperoncini rossi originari dell'India. Non risulta che la notifica riguardi prodotti di origine comunitaria.

     (3) La decisione 2003/460/CE recante misure di emergenza relative al peperoncino rosso e ai prodotti derivati è stata adottata dalla Commissione il 20 giugno 2003.

     (4) Attuando la decisione 2003/460/CE gli Stati membri hanno effettuato controlli della presenza della sostanza in questione e di sostanze ad essa collegate nel peperoncino e nei prodotti derivati. Il colorante Sudan I è stato identificato in peperoncini e in prodotti derivati. Nei peperoncini e nei prodotti derivati sono state individuate anche altre sostanze, quali Sudan II, Sudan III e Sudan IV (Scarlet red). Tali sostanze sono state rinvenute in vari prodotti derivati, fra cui le polveri di curry. Tutti i casi in cui sono state individuate le suddette sostanze sono stati notificati attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi nel rispetto dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     (5) Le sostanze Sudan I, Sudan II, Sudan II e Sudan IV (Scarlet red) sono state classificate nella categoria 3 delle sostanze cancerogene dall'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC).

     (6) L'adulterazione individuata e notificata inizialmente dalla Francia e confermata da altri riscontri all'interno dell'Unione europea comporta pertanto un grave rischio per la salute.

     (7) Considerata la gravità della minaccia per la salute e i riscontri positivi è necessario mantenere ed estendere i provvedimenti di cui alla decisione 2003/460/CE. Occorre inoltre considerare la possibilità di un traffico triangolare, specialmente per quanto concerne i prodotti per i quali manca una certificazione di origine ufficiale. Al fine di tutelare la salute pubblica è opportuno esigere che le partite di peperoncino e prodotti derivati, importati nella Comunità in qualsiasi forma e destinati al consumo umano, siano accompagnate da una relazione analitica presentata dall'importatore o dall'operatore del settore alimentare interessato, dalla quale risulti che la partita non contiene i coloranti Sudan I, Sudan II, Sudan III o Sudan IV (Scarlet red). Per la stessa ragione gli Stati membri effettuano campionamenti aleatori ed analisi su partite di peperoncini e di prodotti derivati in fase d'importazione o già presenti sul mercato.

     (8) È opportuno ordinare la distruzione delle partite adulterate di peperoncini e dei prodotti derivati, al fine di evitarne l'introduzione nella catena alimentare.

     (9) Poiché i provvedimenti previsti dalla presente decisione hanno un notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri, i risultati di tali provvedimenti verranno esaminati dopo 12 mesi al fine di valutare se sono ancora necessari per la tutela della salute pubblica.

     (10) Tale valutazione deve tenere conto di tutti i risultati delle analisi effettuate dalle autorità competenti.

     (11) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per il ciclo alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Definizioni.

     La presente decisione si applica ai seguenti peperoncini e prodotti derivati in qualsiasi forma, destinati al consumo umano:

     a) pimenti del genere Capsicum, essiccati, tritati o polverizzati, di cui al codice NC 0904 20 90, in qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana; e

     b) Curry di cui al codice NC 0910 50, in qualsiasi forma, destinato all'alimentazione umana.

 

          Art. 2. Condizioni per l'importazione di peperoncino e dei prodotti derivati.

     1. Gli Stati membri vietano l'importazione di peperoncino e dei prodotti derivati, a meno che le partite siano accompagnate da una relazione analitica comprovante che il prodotto non contiene nessuna delle sostanze chimiche seguenti:

     a) Sudan I (numero CAS 842-07-9);

     b) Sudan II (numero CAS 3118-97-6);

     c) Sudan III (numero CAS 85-86-9);

     d) Sudan IV o Scarlet red (numero CAS 85-83-6).

     2. Le autorità competenti degli Stati membri verificano che le partite di peperoncino e dei prodotti derivati presentati all'importazione siano accompagnate da una relazione analitica come previsto al paragrafo 1.

     3. In assenza della relazione analitica di cui al paragrafo 1 l'importatore stabilito nella Comunità fa eseguire analisi sul prodotto, al fine di dimostrare che non contiene nessuna delle sostanze chimiche di cui al paragrafo 1. In attesa che si renda disponibile la relazione analitica il prodotto resta sotto controllo ufficiale.

 

          Art. 3. Campionamento ed analisi.

     1. Al fine di verificare l'assenza delle sostanze chimiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure adeguate, quali prelievi aleatori e analisi di partite di peperoncino e di prodotti derivati, presentati all'importazione o già commercializzati.

     Gli Stati membri informano la Commissione attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di tutte le partite nelle quali si riscontra la presenza delle suddette sostanze.

     Gli Stati membri notificano alla Commissione con frequenza trimestrale tutti i casi in cui si riscontrano le suddette sostanze nelle partite di peperoncino o prodotti derivati. La relazione è presentata nel mese successivo a ogni trimestre.

     2. Le partite sottoposte al campionamento e alle analisi ufficiali possono essere trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima di venire commercializzate.

 

          Art. 4. Frazionamento delle partite.

     Qualora la partita sia frazionata, una copia certificata della relazione analitica in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, accompagna ciascuna parte della partita frazionata.

 

          Art. 5. Partite adulterate.

     I peperoncini e i prodotti derivati nei quali siano state individuate una o più fra le sostanze chimiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, devono essere distrutti.

 

          Art. 6. Recupero dei costi.

     Le spese relative alle analisi, allo stoccaggio e alla distruzione effettuati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 o 3, e dell'articolo 5 sono a carico degli importatori o degli operatori del settore alimentare interessati.

 

          Art. 7. Valutazione dei provvedimenti.

     La presente decisione è riesaminata entro e non oltre il 31 gennaio 2005.

 

          Art. 8. Abrogazione.

     La decisione 2003/460/CEE è abrogata.

 

          Art. 9. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


[1] Decisione abrogata dall’art. 9 della decisione n. 2005/402/CE.