§ 20.1.79 - Decisione 19 maggio 2003, n. 400.
Decisione n. 2003/400/CE del Consiglio che modifica la decisione n. 2001/496/PESC, la decisione n. 2001/41/CE, la decisione del Consiglio del 25 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:19/05/2003
Numero:400


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.1.79 - Decisione 19 maggio 2003, n. 400.

Decisione n. 2003/400/CE del Consiglio che modifica la decisione n. 2001/496/PESC, la decisione n. 2001/41/CE, la decisione del Consiglio del 25 giugno 1997 e la decisione del Consiglio del 22 marzo 1999 per quanto riguarda l'indennità di soggiorno del personale militare nazionale e degli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio.

(G.U.U.E. 6 giugno 2003, n. L 139).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) I regimi amministrativi applicabili ai militari e agli esperti nazionali, distaccati presso il segretariato generale del Consiglio, prevedono, a talune condizioni, la possibilità di rivedere l'importo dell'indennità di soggiorno accordata.

     (2) In considerazione dell'andamento dei prezzi al consumo a Bruxelles, occorre attualizzare l'importo dell'indennità di soggiorno,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     All'articolo 12, paragrafo 1:

     - della decisione 2001/496/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2001, relativa al regime applicabile al personale militare nazionale distaccato presso il segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea,

     - della decisione 2001/41/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio nel quadro di un regime di scambi fra funzionari del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e funzionari delle amministrazioni nazionali o di organismi internazionali,

     - della decisione del Consiglio, del 25 giugno 1997, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio (direzione generale della Giustizia e degli affari interni) nel quadro dell'attuazione del programma di intensificazione della lotta alla criminalità organizzata, e

     - della decisione del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio (direzione generale della Giustizia e degli affari interni) nell'ambito della valutazione collettiva dell'adozione, dell'applicazione e dell'effettiva attuazione, da parte dei paesi candidati all'adesione, dell'acquis dell'Unione europea nel settore della giustizia e degli affari interni,

     l'importo di 104,03 EUR è sostituito dall'importo di 107,10 EUR.

 

          Art. 2.

     La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

     Essa si applica a decorrere dal 1° febbraio 2003.