§ 20.1.19 - Decisione 25 giugno 2001, n. 496.
Decisione n. 2001/496/PESC del Consiglio relativa al regime applicabile al personale militare nazionale distaccato presso il Segretariato [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.1 questioni generali
Data:25/06/2001
Numero:496


Sommario
Art. 1.  Definizione.
Art. 2.  Durata del distacco.
Art. 3.  Mansioni.
Art. 4.  Livello, esperienza professionale, conoscenze linguistiche.
Art. 5.  Previdenza sociale.
Art. 6.  Interruzione o fine del distacco.
Art. 7.      1. Il militare distaccato deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta ai soli interessi del Consiglio
Art. 8.  Durata del lavoro - Orari.
Art. 9.  Congedi e giorni festivi.
Art. 10.  Gestione - Controllo.
Art. 11.  Comunicazione dell'importo dello stipendio versato dal datore di lavoro d'origine.
Art. 12.  Indennità di soggiorno.
Art. 13.  Indennità forfettaria supplementare.
Art. 14.  Spese di viaggio.
Art. 15.  Spese di trasloco.
Art. 16.  Missioni e spese di missione.
Art. 17.  Adeguamento del trattamento economico.
Art. 18.  Fissazione delle dotazioni - Contratti.
Art. 19.  Liquidazione delle spese.
Art. 20.  Spese di infrastruttura.
Art. 21.      La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione
Art. 22.      La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale


§ 20.1.19 - Decisione 25 giugno 2001, n. 496. [1]

Decisione n. 2001/496/PESC del Consiglio relativa al regime applicabile al personale militare nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea.

(G.U.C.E. 4 luglio 2001, n. L 181).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 22 gennaio 2001 il Consiglio ha adottato la decisione 2001/79/PESC che istituisce il comitato militare dell'Unione europea.

     (2) Il 22 gennaio 2001 il Consiglio ha adottato la decisione 2001/80/PESC che istituisce lo Stato maggiore dell'Unione europea.

     (3) I membri dello Stato maggiore sono soggetti alle norme che saranno stabilite da una decisione del Consiglio.

     (4) È quindi opportuno definire dette norme,

 

     DECIDE:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Definizione.

     1. Le disposizioni del presente regime si applicano ai militari nazionali distaccati, in seguito denominati "militari distaccati", presso il Segretariato generale del Consiglio, in seguito denominato "Segretariato generale", ai sensi della decisione 2001/80/PESC.

     2. Le persone alle quali si applica detto regime devono essere, per tutta la durata del loro distacco, in servizio retribuito presso le forze armate di uno Stato membro dell'Unione europea.

     3. I militari distaccati devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

 

     Art. 2. Durata del distacco.

     1. I militari distaccati possono essere distaccati per tre anni al massimo. In casi eccezionali, e tenuto conto di particolari mansioni da svolgere, il distacco può essere prolungato di un periodo non superiore a un anno.

Per tutta la durata del distacco essi garantiscono le loro prestazioni a tempo pieno.

     2. La durata probabile del distacco è precisata, in occasione della messa a disposizione, nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     3. Di norma, uno stesso militare può essere distaccato presso il Segretariato generale una sola volta. Tuttavia, un militare distaccato già oggetto di un distacco può essere nuovamente distaccato purché sia trascorso, salvo casi eccezionali, un periodo di almeno tre anni tra la fine del precedente distacco e il nuovo distacco, se le circostanze lo giustificano e d'accordo con il Segretario generale/Alto rappresentante.

 

     Art. 3. Mansioni.

     1. Sotto l'autorità del Segretario generale/Alto rappresentante, i militari distaccati adempiono la missione, svolgono le mansioni ed esercitano le funzioni loro assegnate a norma dell'allegato della decisione 2001/80/PESC.

     2. Salvo mandato speciale conferito sotto l'autorità del Segretario generale/Alto rappresentante, i militari distaccati non possono in alcun modo impegnare il Segretariato generale nei confronti dell'esterno.

 

     Art. 4. Livello, esperienza professionale, conoscenze linguistiche.

     1. Può essere distaccato presso il Segretariato generale ogni militare che svolga mansioni di concetto e di studio e dimostri un elevato grado di competenza per le mansioni da svolgere.

     2. Il militare distaccato deve avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza sufficiente di un'altra di queste lingue per quanto necessario allo svolgimento delle mansioni affidategli.

     3. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dev'essere stabilito il livello appropriato di nulla osta di sicurezza del militare distaccato, che non può essere inferiore a SEGRETO.

     4. Il militare distaccato deve essere in possesso di una buona conoscenza dell'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione.

 

     Art. 5. Previdenza sociale.

     1. Prima del distacco l'amministrazione nazionale da cui dipende il militare da distaccare deve trasmettere al Segretariato generale un certificato attestante che detto militare resta soggetto per tutto il periodo del distacco alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all'amministrazione nazionale da cui dipende e che assume l'onere delle spese sostenute all'estero.

     2. Dal giorno dell'entrata in servizio il militare distaccato è personalmente coperto contro i rischi d'infortunio, alle condizioni in vigore per il personale non statutario del Segretariato generale.

 

     Art. 6. Interruzione o fine del distacco.

     1. Il distacco può essere interrotto previa autorizzazione del Segretario generale/Alto rappresentante e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata di tale interruzione le indennità di cui agli articoli 12 e 13 non sono pagate. Le indennità di cui agli articoli 14 e 15 sono corrisposte unicamente se l'interruzione avviene su richiesta del Segretario generale/Alto rappresentante.

     2. Si può porre fine ad un distacco se gli interessi del Segretariato generale o dell'amministrazione nazionale da cui dipende il militare distaccato lo rendono necessario, oppure per qualsiasi altro motivo debitamente giustificato.

 

Capo II

Diritti e doveri

 

     Art. 7.

     1. Il militare distaccato deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta ai soli interessi del Consiglio.

     2. Il militare distaccato deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione.

     3. Il militare distaccato che, nell'esercizio delle sue funzioni, debba esprimersi su una questione nei confronti della cui trattazione o soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza, è tenuto ad informare il capo del servizio a cui è stato assegnato.

     4. Il militare distaccato è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Egli non deve comunicare in alcun modo ad una persona non idonea ad averne conoscenza documenti o informazioni non ancora resi pubblici. Anche dopo la cessazione dalle sue funzioni egli è tenuto ad osservare tale dovere.

     5. Il militare distaccato non deve pubblicare né far pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione europea senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le regole in vigore presso il Segretariato generale.

     6. Il militare distaccato è soggetto alle norme di sicurezza vigenti presso il Segretariato generale.

     7. Gli emolumenti derivanti da lavori eseguiti dal militare distaccato nell'esercizio delle sue funzioni sono versati al Segretariato generale.

     8. Il militare distaccato è tenuto a risiedere nella sede di servizio o a una distanza conciliabile con l'esercizio delle sue funzioni.

     9. Il militare distaccato è tenuto ad assistere ed a consigliare la propria gerarchia. Egli è responsabile di fronte a detta gerarchia dello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate.

     10. Si può porre fine ad un distacco senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi, ai quali il militare distaccato è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione è adottata dal Segretario generale/Alto rappresentante dopo che l'interessato è stato messo in grado di presentare la propria difesa. Prima di adottare la decisione, il Segretario generale/Alto rappresentante ne informa il Rappresentante permanente dello Stato membro di cui il militare distaccato ha la cittadinanza. In seguito a tale decisione, le indennità di cui agli articoli 14 e 15 non sono corrisposte.

     Prima della decisione di cui al primo comma, il militare distaccato può essere oggetto di una misura di sospensione in caso di grave mancanza addebitatagli dal Segretario generale/Alto rappresentante dopo che l'interessato sia stato messo in grado di presentare la propria difesa. Le indennità di cui agli articoli 12 e 13 non sono pagate per tutta la durata di tale sospensione che non può oltrepassare tre mesi.

     Il Segretario generale/Alto rappresentante può segnalare alle autorità nazionali qualsiasi violazione, da parte del militare distaccato, del regime stabilito o delle norme contenute nella presente decisione.

     Il militare distaccato continua ad essere soggetto alle norme disciplinari nazionali.

 

Capo III

Condizioni di lavoro

 

     Art. 8. Durata del lavoro - Orari.

     1. Il militare distaccato è soggetto alle regole in vigore presso il Segretariato generale in materia di durata del lavoro e di orario.

     2. Il militare distaccato non può tuttavia essere autorizzato ad esercitare la sua attività a metà tempo.

 

     Art. 9. Congedi e giorni festivi.

     Il militare distaccato è soggetto alle regole in vigore presso il Segretariato generale in materia di congedo ordinario, di congedo straordinario e di giorni festivi.

 

     Art. 10. Gestione - Controllo.

     La gestione ed il controllo dei giorni di congedo e degli orari sono di competenza dell'amministrazione del Segretariato generale.

 

Capo IV

Trattamento economico

 

A. Retribuzione

 

     Art. 11. Comunicazione dell'importo dello stipendio versato dal datore di lavoro d'origine.

     1. La Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato comunica al Segretariato generale, per ciascun militare distaccato, l'importo dello stipendio annuo lordo che gli viene versato.

     2. Tale informazione figura nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

B. Indennità

 

     Art. 12. Indennità di soggiorno.

     1. Il militare distaccato ha diritto, per tutta la durata del distacco, ad un'indennità di soggiorno giornaliera di 107,10 EUR. Tale indennità è versata mensilmente. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, si può tuttavia stabilire che tale indennità non sia corrisposta [2].

     2. L'indennità continua ad essere versata anche nel corso di una missione, del congedo ordinario o del congedo straordinario, nonché durante i giorni festivi ufficiali del Segretariato generale.

     3. I militari distaccati che, durante il periodo di tre anni che scade sei mesi prima della rispettiva data di entrata in servizio in qualità di esperti nazionali, abbiano risieduto abitualmente od abbiano esercitato la loro attività professionale principale ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede del distacco percepiscono un'indennità giornaliera ridotta del 75%.

     Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, non vanno prese in considerazione le situazioni risultanti dal servizio prestato, dai militari distaccati, per uno Stato diverso da quello del distacco o un'organizzazione internazionale 1.

     4. Al militare distaccato è versato, al momento dell'entrata in servizio, un anticipo corrispondente alle indennità dovutegli ai sensi del paragrafo 1 per il periodo compreso fra il giorno dell'entrata in servizio e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in servizio.

     Il versamento comporta l'estinzione di qualsiasi diritto a nuove indennità per il periodo al quale esso corrisponde.

     In caso di cessazione definitiva dalle funzioni presso il Segretariato generale prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo del versamento dell'anticipo, la frazione dell'importo di detto anticipo da versare al militare distaccato è soggetta a ripetizione dell'indebito proporzionalmente alla durata del periodo che non ha potuto essere effettuato.

     5. L'indennità di soggiorno del militare distaccato può essere rivista in considerazione dell'andamento dei prezzi al consumo a Bruxelles [3].

 

     Art. 13. Indennità forfettaria supplementare.

     Tranne nel caso in cui il luogo di assunzione del militare distaccato sia situato ad una distanza inferiore a 50 km dalla sede di servizio, al militare distaccato viene corrisposta, se del caso, un'indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra, da un lato, lo stipendio annuo lordo che gli è versato dal suo datore di lavoro di origine (ad eccezione degli assegni familiari) aumentato dell'indennità di soggiorno corrispostagli dal Segretariato generale e, dall'altro, lo stipendio base del grado A 8, scatto 1, o B 5, scatto 1, in funzione della categoria statutaria alla quale il militare è comparato. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, si può tuttavia stabilire che tale indennità non sia corrisposta.

 

C. Rimborso delle spese

 

     Art. 14. Spese di viaggio.

     1. Se il militare distaccato non ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto per sé al versamento mensile di un importo corrispondente al costo di un viaggio andata e ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione. Il pagamento è effettuato alla fine di ogni mese oppure l'ultimo giorno di prestazioni se queste non coprono il mese per intero. L'importo è fissato forfettariamente, sulla base del costo del viaggio in treno (tariffa di prima classe) quando il viaggio di andata semplice non supera la distanza di 500 km. Se la distanza è superiore a 500 km o se l'itinerario abituale comporta la traversata di un mare, l'importo è fissato sulla base del costo del viaggio in aereo a tariffa ridotta (tariffa più economica praticata dalle compagnie nazionali che servono il luogo d'assunzione e la sede di servizio).

     2. La tariffa considerata è quella in vigore all'ufficio viaggi del Segretariato generale il 1° gennaio dell'anno in corso. Questa tariffa è riveduta il 1° luglio per le destinazioni il cui costo avesse subito un aumento di più del 5% dal 1° gennaio. Se le prestazioni terminano prima della fine del mese, l'importo è calcolato proporzionalmente al numero di giorni prestati.

     3. Se il militare distaccato ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto una volta all'anno al rimborso forfettario, per sé, per il coniuge e per i figli a carico, delle spese di viaggio di andata-ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale.

     4. Secondo le norme e le condizioni vigenti presso il Segretariato generale, il militare distaccato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio:

     a) per sé stesso:

     - all'inizio del suo distacco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio,

     - alla fine del distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione;

     b) per il coniuge e i figli a carico:

     - in occasione del trasloco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio,

     - alla fine del suo distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione.

     5. Ai fini della presente decisione, è considerato luogo di assunzione il luogo in cui il militare distaccato esercitava le sue funzioni presso il suo datore di lavoro d'origine prima del distacco. La sede di servizio è il luogo in cui ha sede il servizio presso il quale è stato distaccato. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, deve menzionare espressamente detti luoghi.

     6. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, si può stabilire che le spese di viaggio non siano a carico del Segretariato generale.

 

     Art. 15. Spese di trasloco.

     1. Il militare distaccato che debba trasferire la sua residenza nella sede di servizio può effettuare il trasloco del mobilio personale entro un termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in servizio, a condizione che la durata prevista per il suo distacco sia pari almeno a due anni e che il luogo di assunzione disti almeno 50 km dalla sede di servizio.

     2. Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale vengono rimborsate al militare distaccato secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale.

     3. Alla fine del distacco, il trasloco deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di cessazione dalle funzioni.

     4. Nello scambio di lettere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, si può stabilire che le spese di trasloco non siano a carico del Segretariato generale.

 

     Art. 16. Missioni e spese di missione.

     1. Il militare distaccato può essere inviato in missione, nel rispetto dell'articolo 3.

     2. Le spese di missione vengono liquidate secondo le regole e le condizioni in vigore per il rimborso delle spese di missione dei funzionari del Segretariato generale.

 

     Art. 17. Adeguamento del trattamento economico.

     1. Il trattamento economico di cui al presente capo applicato al militare distaccato non è rivedibile per tutta la durata del distacco.

     2. Tuttavia, l'indennità forfettaria supplementare di cui all'articolo 13 è adeguata una volta l'anno e senza effetto retroattivo, in funzione dell'evoluzione dello stipendio base dei funzionari comunitari.

 

Capo V

Disposizioni amministrative e di bilancio

 

     Art. 18. Fissazione delle dotazioni - Contratti.

     1. Le spese risultanti dal distacco di militari distaccati sono imputate al bilancio del Consiglio.

     2. Il distacco viene effettuato mediante scambio di lettere tra il Segretario generale/Alto rappresentante ed il rappresentante permanente dello Stato membro interessato. Nello scambio di lettere vengono stipulati i nomi delle persone autorizzate ad adottare le modalità pratiche del distacco nell'ambito della presente decisione, nonché il versamento delle indennità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15. Anche le lettere di prolungamento, di interruzione o di cessazione del distacco sono inviate dal Segretario generale/Alto rappresentante. Il militare distaccato si presenta il primo giorno del suo distacco presso il servizio competente della direzione generale dell'amministrazione e del protocollo per l'espletamento delle formalità amministrative di entrata in servizio. L'assunzione delle funzioni ha luogo, di massima, il primo giorno del mese.

 

     Art. 19. Liquidazione delle spese.

     I pagamenti sono effettuati dal servizio competente della direzione generale dell'amministrazione e del protocollo, in euro, su un conto aperto presso un istituto bancario in Belgio.

 

     Art. 20. Spese di infrastruttura.

     Le spese sostenute per creare condizioni di lavoro idonee per i militari distaccati (locali, mobilio, macchine ecc.) sono imputate agli stanziamenti di funzionamento del Consiglio.

 

     Art. 21.

     La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

 

     Art. 22.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


[1] Decisione abrogata dall’art. 38 della decisione n. 2003/479/CE.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della decisione n. 2003/400/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2002/34/CE.