§ 1.6.Q89 – Regolamento 11 giugno 2004, n. 1107.
Regolamento (CE) n. 1107/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 708/98 per quanto concerne i quantitativi massimi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/06/2004
Numero:1107


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.Q89 – Regolamento 11 giugno 2004, n. 1107.

Regolamento (CE) n. 1107/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 708/98 per quanto concerne i quantitativi massimi della terza quota dellintervento per la campagna 2003/04.

(G.U.U.E. 12 giugno 2004, n. L 211).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l'articolo 8, lettera b),

     visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l'articolo 32, paragrafi 2 e 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni della presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento sono state fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione, del 30 marzo 1998, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha ristretto a 100 000 tonnellate i quantitativi che possono essere acquisiti dagli organismi di intervento tra il 1o aprile e il 31 luglio 2004. Tali quantitativi possono essere modificati sulla base di un bilancio che rispecchi la situazione del mercato.

     (3) È emerso che in diversi Stati membri i quantitativi offerti all’intervento sono largamente superiori ai quantitativi di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/98. Di conseguenza, tenuto conto della situazione del mercato quale emerge dal bilancio sopramenzionato, è opportuno aumentare di 45 000 tonnellate i quantitativi in questione e di modificare i quantitativi massimi della terza quota d’intervento della campagna 2003/04.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 708/98.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/98, nella colonna «quota n. 3», la cifra «0» è sostituita da «45 000».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.