§ 14.5.580 – Regolamento 28 aprile 2004, n. 838.
Regolamento (CE) n. 838/2004 della Commissione relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:28/04/2004
Numero:838


Sommario
Art.  1. Definizioni.
Art.  2. Oggetto del presente regolamento.
Art.  3. Quantitativo aggiuntivo.
Art.  4. Accesso al quantitativo aggiuntivo.
Art. 5.  Quantitativo disponibile per il secondo periodo di rilascio dei titoli nel luglio 2004.
Art. 6.  Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004.
Art. 7.  Assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004.
Art. 8.  Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli.
Art. 8  bis. Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel luglio 2004 per il secondo periodo.
Art. 8  ter. Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel settembre 2004 per il terzo periodo.
Art.  9. Svincolo delle cauzioni.
Art.  10. Titolo di riassegnazione.
Art.  11. Cessione dei titoli adesione.
Art.  12. Adattamento dell'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.
Art.  13. Entrata in vigore.


§ 14.5.580 – Regolamento 28 aprile 2004, n. 838.

Regolamento (CE) n. 838/2004 della Commissione relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma, e l'articolo 57,

     visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità.

     (2) Il regolamento (CE) n. 414/2004 della Commissione, recante misure specifiche per l'adeguamento delle modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di banane in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri il 1° maggio 2004, ha adottato le prime misure in vista dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri alla Comunità. L'obiettivo di tali misure era censire gli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 che hanno approvvigionato i mercati di tali Stati e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 896/2001, per gli operatori tradizionali, e gli articoli da 6 a 12 dello stesso regolamento, per gli operatori non tradizionali. Nel contempo, i nuovi Stati membri hanno adottato disposizioni analoghe secondo le rispettive procedure nazionali.

     (3) Per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione al regime d'importazione derivante dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, occorre adottare le necessarie misure transitorie.

     (4) Per assicurare l'approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, occorre fissare un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l'importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie. Tale fissazione deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare il risultato delle negoziazioni in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi membri. Essa deve inoltre prevedere l'eventualità di un aumento del suddetto quantitativo per far fronte ad esigenze comprovate della domanda.

     (5) Il quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti per la gestione dei contingenti tariffari esistenti dal regolamento (CE) n. 896/2001. Tuttavia, dato il suo carattere transitorio, tale quantitativo aggiuntivo deve essere oggetto di una gestione separata rispetto ai contingenti tariffari.

     (6) Nell'ambito dei meccanismi istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno rispettare la ripartizione del quantitativo aggiuntivo tra le due categorie di operatori di cui all'articolo 2 di detto regolamento, nonché adottare le disposizioni relative alla determinazione di un quantitativo di riferimento specifico per ciascun operatore tradizionale e di un'assegnazione specifica per ciascun operatore non tradizionale. Occorre ricordare che la citata ripartizione e la determinazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni, riguardano gli operatori che negli anni precedenti l'adesione hanno approvvigionato il mercato dei nuovi Stati membri.

     (7) Tenuto conto delle difficoltà incontrate per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 414/ 2004, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di attestare che le banane oggetto di importazioni primarie nel periodo di riferimento 2000-2002 sono state effettivamente immesse in libera pratica nei nuovi Stati membri, e tenuto conto altresì della modifica di tale disposizione tramite il regolamento (CE) n. 689/2004, occorre prevedere la fissazione per ciascun operatore, secondo il caso, di un quantitativo di riferimento o di un'assegnazione provvisoria per il rilascio di una prima parte di titoli d'importazione all'inizio di maggio 2004. Lo scopo di tale fissazione provvisoria è consentire alle autorità nazionali competenti di effettuare i controlli e le verifiche dei documenti giustificativi presentati dagli operatori, di correggere le dichiarazioni rese in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 414/ 2004 e di rettificare eventualmente le comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento in tempo utile prima dell'apertura di una nuova parte del quantitativo aggiuntivo.

     (8) Al fine di gestire tale quantitativo disponibile, occorre fissare coefficienti di adattamento da applicare alle quantità comunicate dagli Stati membri.

     (9) Per assicurare un approvvigionamento soddisfacente del mercato e in particolare per assicurare la continuità dei flussi di importazione nei nuovi Stati membri occorre prevedere, nell'ambito delle misure transitorie, che i titoli siano rilasciati per un'immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro. Le cauzioni costituite sono quindi svincolate in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.

     (10) Per lo stesso motivo, è opportuno aprire il primo periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione all'inizio di maggio 2004, prima del periodo fissato per la presentazione delle domande relative al terzo trimestre.

     (11) Per assicurare la gestione separata del quantitativo aggiuntivo e il controllo dell'utilizzo dei titoli d'importazione, conformemente agli obblighi imposti, occorre specificare le diciture particolari che devono essere riportate su tali documenti. Occorre inoltre adattare le disposizioni applicabili in materia di titoli di riassegnazione così come le disposizioni che disciplinano il trasferimento dei titoli tra operatori.

     (12) È necessario adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001 per includervi l'indicazione delle autorità competenti nei nuovi Stati membri per la gestione del regime.

     (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «Comunità dei quindici»: la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,

     b) «nuovi Stati membri»: la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia,

     c) «Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1° maggio 2004,

     d) «importazione primaria»: l'operazione economica definita all'articolo 3, punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, per la vendita in uno o più dei nuovi Stati membri,

     e) «quantitativo minimo»: il quantitativo minimo definito all'articolo 3, punto 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, accertato in base all'insieme delle importazioni primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato dei nuovi Stati membri,

     f) «autorità competenti»: le autorità competenti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001, come modificato dal presente regolamento.

 

     Art. 2. Oggetto del presente regolamento.

     Il presente regolamento ha per oggetto l'adozione delle misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima della loro adesione alla Comunità a quindici al regime d'importazione di contingenti tariffari stabilito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e dal regolamento (CE) n. 896/2001.

     Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 896/2001.

 

     Art. 3. Quantitativo aggiuntivo.

     1. È disponibile un quantitativo di 300 000 tonnellate (peso netto) per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004.

     Tale quantitativo è disponibile per l'importazione di prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/ 93.

     Nell'ambito di tale quantitativo, le importazioni sono soggette ai dazi stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato.

     2. Il quantitativo fissato al paragrafo 1 può essere aumentato se si registra un aumento della domanda nei nuovi Stati membri.

 

     Art. 4. Accesso al quantitativo aggiuntivo.

     1. L'accesso al quantitativo aggiuntivo fissato dall'articolo 3 è aperto agli operatori tradizionali e agli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità allargata che soddisfano le condizioni fissate, rispettivamente, nell'articolo 3 o nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 414/2004.

     2. Il quantitativo è aperto fino a concorrenza di 249 000 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 51 000 tonnellate per gli operatori non tradizionali.

 

          Art. 5. Quantitativo disponibile per il secondo periodo di rilascio dei titoli nel luglio 2004. [1]

     Un quantitativo di 105 000 tonnellate è disponibile per il secondo periodo di rilascio, nel luglio 2004, di titoli per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri. Tale quantitativo è aperto fino a concorrenza di 87 150 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 17 850 tonnellate per gli operatori non tradizionali.

 

          Art. 6. Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004. [2]

     1. Per ciascun operatore tradizionale che abbia realizzato, nel corso di uno degli anni del periodo di riferimento 2000, 2001 e 2002, importazioni primarie di banane per il quantitativo minimo previsto ai fini della vendita in uno o più nuovi Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione dell’operatore stabiliscono un quantitativo di riferimento specifico per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 sulla base della media delle importazioni primarie effettuate nel triennio summenzionato. Tale quantitativo di riferimento è stabilito per mezzo dei documenti giustificativi di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 414/2004.

     Tale quantitativo di riferimento specifico si ottiene applicando alla media annua delle importazioni primarie di cui al comma precedente il coefficiente 0,667.

     2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo fissato dall’articolo 3, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale.

     3. Le autorità competenti notificano ad ogni operatore il quantitativo di riferimento specifico assegnatogli, eventualmente adeguato mediante l’applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 2, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento recante fissazione di tale coefficiente.

 

          Art. 7. Assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004. [3]

     1. Per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, le autorità competenti stabiliscono un’assegnazione specifica per ogni operatore non tradizionale registrato presso di loro.

     Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo fissato dall’articolo 3, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale.

     2. Le autorità competenti notificano ad ogni operatore non tradizionale l’assegnazione stabilita entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento recante fissazione di tale coefficiente.

 

          Art. 8. Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli. [4]

     1. Le domande di titoli d’importazione sono inoltrate alle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’operatore è registrato.

     2. I titoli d’importazione, qui denominati «titoli adesione», sono rilasciati unicamente per l’immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro.

     3. Le domande di titoli riportano le diciture «titolo adesione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale», «regolamento (CE) n. 838/2004. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro».

     Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo.

 

          Art. 8 bis. Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel luglio 2004 per il secondo periodo. [5]

     1. Per il secondo periodo le domande di titoli sono presentate entro il sesto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

     Ai fini dell’ammissibilità, la domanda o le domande di titoli inoltrate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore:

     a) al 35 % del quantitativo di riferimento specifico notificato in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, per gli operatori tradizionali;

     b) al 35 % dell’assegnazione specifica notificata in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, per gli operatori non tradizionali.

     Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d’importazione senza indugio.

     2. La validità dei titoli d’importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno effettivo di rilascio e scade il 7 ottobre 2004.

 

          Art. 8 ter. Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel settembre 2004 per il terzo periodo. [6]

     1. Per il terzo periodo di rilascio dei titoli nel settembre 2004, le domande di titoli sono inoltrate in conformità dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 896/2001.

     2. Ai fini dell’ammissibilità, le domande di titoli d’importazione per il quantitativo aggiuntivo,

     a) presentate da un operatore tradizionale non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento notificato in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d’importazione rilasciati a tale operatore nei primi due periodi dei mesi di maggio e di luglio rispettivamente;

     b) presentate da un operatore non tradizionale non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra l’assegnazione notificata in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d’importazione rilasciati a tale operatore nei primi due periodi dei mesi di maggio e di luglio rispettivamente.

     3. I titoli di cui al presente articolo sono rilasciati in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 896/2001.

 

     Art. 9. Svincolo delle cauzioni.

     1. La cauzione relativa al titolo d'importazione per gli operatori tradizionali, prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 896/2001, è svincolata in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.

     2. La cauzione relativa all'assegnazione per gli operatori non tradizionali, prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, è svincolata progressivamente in proporzione ai quantitativi effettivamente immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro alle condizioni stabilite dal suddetto articolo.

 

     Art. 10. Titolo di riassegnazione.

     In deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 896/2001:

     1) I quantitativi non utilizzati di un titolo adesione sono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario del titolo, per un periodo ulteriore. Tale riassegnazione riguarda un'importazione di banane nell'ambito del quantitativo aggiuntivo.

     2) La domanda e il titolo di riassegnazione riportano nella casella n. 20 le diciture: «titolo di riassegnazione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale»- «regolamento (CE) n. 838/2004 — articolo 10. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro».

 

     Art. 11. Cessione dei titoli adesione.

     I diritti derivanti dai titoli adesione sono trasferibili solo ad un unico operatore cessionario nell'ambito del quantitativo aggiuntivo.

     I diritti possono essere trasferiti esclusivamente

     — tra operatori tradizionali di cui all'articolo 5,

     — da operatori tradizionali di cui all'articolo 5 a operatori non tradizionali di cui all'articolo 6,

     — tra operatori non tradizionali di cui all'articolo 6.

 

     Art. 12. Adattamento dell'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.

     L'allegato del presente regolamento è aggiunto all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

 

 

ALLEGATO

 

Autorità competenti dei nuovi Stati membri

 

     — REPUBBLICA CECA

 

     State Agriculture Intervention Fund

     Ve Smečkách 33

     CZ-11000 Praha 1

 

     — ESTONIA

 

     Estonian Agricultural Registers and Information Board

     Trade measures Unit

     Narva road, 3

     EE-51009 Tartu

 

     — CIPRO

 

     Ministry of Commerce, Industry and Tourism

     Import & Export Licensing Unit

     CY-1421 Cyprus

 

     — LETTONIA

 

     Ministry of Agriculture

     Rural Support Services

     Trade Mechanisms

     Department/Licence Division

     Republikas laukums, 2

     LV-1981 Riga

 

     — LITUANIA

 

     National Paying Agency

     Foreign Trade Department

     Gedimino av. 19

     LT–01103 Vilnius-25

 

     — UNGHERIA

 

     Ministry of Economy and Transport

     Licensing and Administration Office

     Margit krt. 85

     HU-1024 Budapest

 

     — MALTA

 

     Ministry of Rural Affairs and the Environment

     Agricultural Services & Rural Development Division

     Ngiered road

     MT-CMR02 Marsa

 

     — POLONIA

 

     Agricultural Market Agency

     Foreign Trade Regulation Department

     6/12 Nowy Swiat Str.

     PL–00-400 Warszawa

 

     — SLOVENIA

 

     Agency for Agricultural markets and rural development

     External Trade Department

     Dunajska Cesta 160

     SI-1000 Ljubljana

 

     — SLOVACCHIA

 

     Agricultural Paying Agency

     Dobrovicova 12

     SK-81526 Bratislava


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1260/2004.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1260/2004.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1260/2004.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1260/2004.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1260/2004.

[6] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1260/2004.