§ 1.6.O89 – Regolamento 24 febbraio 2004, n. 393.
Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/02/2004
Numero:393


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.O89 – Regolamento 24 febbraio 2004, n. 393.

Regolamento (CE) n. 393/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre.

(G.U.U.E. 3 marzo 2004, n. L 65).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio stabilisce all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, che gli Stati membri possono derogare al limite del 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi e concedere l'aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o di capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 % nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Tale possibilità è tuttavia prevista soltanto fino alla campagna di commercializzazione 2003/2004.

     (2) Attualmente, la maggior parte delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa ricavate a livello della prima trasformazione contiene percentuali di impurità e di canapuli o capecchi superiori al limite del 7,5 %. Per consolidare la tendenza positiva che si registra nel settore e al fine di consentire un ulteriore miglioramento della competitività, occorre prorogare per due campagne la possibilità che gli Stati membri hanno di derogare al summenzionato limite.

     (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1673/2000,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000, i termini «da 2001/2002 a 2003/2004» sono sostituiti dai termini «da 2001/2002 a 2005/2006».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.