§ 1.6.N54 – Regolamento 9 gennaio 2004, n. 39.
Regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/01/2004
Numero:39


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.N54 – Regolamento 9 gennaio 2004, n. 39.

Regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

(G.U.U.E. 10 gennaio 2004, n. L 6).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 27, paragrafo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che vengano concesse restituzioni all'esportazione per taluni prodotti disciplinati dal medesimo regolamento esportati sotto forma delle merci elencate nell'allegato V, in particolare sotto forma di lieviti vivi dei codici NC 2102 10 31 e 2102 10 39.

     (2) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero stabilisce, a decorrere dal 1° febbraio 2004, che le quantità di sciroppi di zucchero utilizzate per la produzione di lieviti vivi non entrano o nel calcolo della produzione di zucchero ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001. A fini di coerenza, occorre abolire, a decorrere dalla medesima data, la possibilità di concedere restituzioni all'esportazione per le quantità di zucchero utilizzate per la produzione di lieviti vivi.

     (3) Occorre modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001.

     (4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, le linee corrispondenti ai codici NC ex 2102, 2102 10, 2102 10 31 e 2102 10 39 sono soppresse.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2004.