Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 27/04/2001 |
Numero: | 826 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 590/2001 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M57 - Regolamento 27 aprile 2001, n. 826.
Regolamento (CE) n. 826/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 590/2001 prevede deroghe e modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine
(G.U.C.E. 28 aprile 2001, n. L 120)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del
(3) L'articolo 1, paragrafo 3, del
(4) Occorre pertanto modificare il
(5) In considerazione dell'evolversi della situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del
- 430 chilogrammi per la prima gara; tuttavia, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore a 430 chilogrammi, ma in tal caso il prezzo d'acquisto corrisposto non può superare il prezzo corrispondente al summenzionato peso massimo,
- 430 chilogrammi per la seconda gara; tuttavia, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore a 430 chilogrammi, ma in tal caso il prezzo d'acquisto corrisposto non può essere superiore al prezzo corrispondente al summenzionato peso massimo, oppure, nel caso dei quarti anteriori, il prezzo di acquisto corrisposto non può essere superiore al prezzo corrispondente al 40% del peso massimo pagabile,
- 410 chilogrammi per la terza e la quarta gara,
- 390 chilogrammi per le ultime due gare."
2) All'articolo 1, dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo 5 bis:
"5 bis. In deroga all'articolo 17 del
Tuttavia, quando viene effettuata un'ispezione preventiva dei quarti anteriori e posteriori secondo le condizioni fissate al paragrafo 3 dello stesso articolo, i quarti anteriori accettati nell'ambito dell'ispezione preventiva possono essere presentati senza il quarto posteriore ai fini della loro presa in consegna definitiva nel centro d'intervento, dopo esservi stati trasportati con un veicolo sigillato."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.