§ 1.6.M57 - Regolamento 27 aprile 2001, n. 826.
Regolamento (CE) n. 826/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 590/2001 prevede deroghe e modifiche al regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/04/2001
Numero:826


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 590/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M57 - Regolamento 27 aprile 2001, n. 826.

Regolamento (CE) n. 826/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 590/2001 prevede deroghe e modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 28 aprile 2001, n. L 120)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 590/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 719/2001, prevede una serie di modifiche e deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione al fine di gestire la situazione di mercato eccezionale conseguente ai recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). La successiva epidemia di afta epizootica ha reso necessarie alcune ulteriori modifiche.

     (2) In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 590/2001 stabilisce che possono essere acquistati all'intervento i quarti anteriori ottenuti medianti taglio dritto a cinque costole. Alla luce dell'esperienza acquista, occorre definire talune norme relative alla presa in consegna dei quarti.

     (3) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 590/2001 prevede, per le prime due gare del secondo trimestre 2001, la possibilità di acquistare all'intervento carcasse di peso superiore al peso massimo, limitando tuttavia in tal caso il prezzo d'acquisto al prezzo del peso massimo autorizzato. Al fine di chiarire la situazione relativa all'acquisto di quarti anteriori, alla seconda gara dovrebbe essere applicata una disposizione restrittiva che limiti il prezzo d'acquisto al 40% del peso massimo pagabile per le carcasse.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 590/2001.

     (5) In considerazione dell'evolversi della situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 590/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     "3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 562/2000, per il secondo trimestre 2001, il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è di:

     - 430 chilogrammi per la prima gara; tuttavia, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore a 430 chilogrammi, ma in tal caso il prezzo d'acquisto corrisposto non può superare il prezzo corrispondente al summenzionato peso massimo,

     - 430 chilogrammi per la seconda gara; tuttavia, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore a 430 chilogrammi, ma in tal caso il prezzo d'acquisto corrisposto non può essere superiore al prezzo corrispondente al summenzionato peso massimo, oppure, nel caso dei quarti anteriori, il prezzo di acquisto corrisposto non può essere superiore al prezzo corrispondente al 40% del peso massimo pagabile,

     - 410 chilogrammi per la terza e la quarta gara,

     - 390 chilogrammi per le ultime due gare."

     2) All'articolo 1, dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

     "5 bis. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 562/2000, quando la presa in consegna riguarda unicamente i quarti anteriori, questi ultimi devono essere presentati unitamente ai quarti posteriori corrispondenti ai fini della loro accettazione da parte dell'organismo d'intervento, in modo da consentire il controllo del peso massimo, della presentazione e della classificazione della carcassa da cui provengono.

     Tuttavia, quando viene effettuata un'ispezione preventiva dei quarti anteriori e posteriori secondo le condizioni fissate al paragrafo 3 dello stesso articolo, i quarti anteriori accettati nell'ambito dell'ispezione preventiva possono essere presentati senza il quarto posteriore ai fini della loro presa in consegna definitiva nel centro d'intervento, dopo esservi stati trasportati con un veicolo sigillato."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.