Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 10/04/2001 |
Numero: | 719 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 590/2001 è sostituito dal seguente testo: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M55 - Regolamento 10 aprile 2001, n. 719.
Regolamento (CE) n. 719/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 590/2001, che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine
(G.U.C.E. 11 aprile 2001, n. L 100)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Tenuto conto di questa situazione eccezionale del mercato e al fine di migliorare l'efficacia delle misure d'intervento previste dal
(3) Occorre modificare di conseguenza il
(4) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 1, paragrafo 3, del
"3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del
- di 430 kg per le prime due gare; tuttavia, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore a 430 kg, ma in tal caso il prezzo di acquisto è pagato soltanto a concorrenza di tale peso massimo,
- di 410 kg per la terza e la quarta gara,
- di 390 kg per le ultime due gare."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.