§ 1.6.M52 - Regolamento 10 aprile 2001, n. 716.
Regolamento (CE) n. 716/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2789/1999 che stabilisce la norma di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:10/04/2001
Numero:716


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M52 - Regolamento 10 aprile 2001, n. 716.

Regolamento (CE) n. 716/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2789/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola

(G.U.C.E. 11 aprile 2001, n. L 100)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola, prevede nell'allegato disposizioni concernenti la calibrazione, la presentazione e le indicazioni esterne dell'uva da tavola.

     (2) Per motivi di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno procedere ad una revisione di tali disposizioni. In effetti, la norma raccomandata per l'uva da tavola dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è stata recentemente modificata, per rendere possibile la commistione in ciascun imballaggio di uva da tavola delle varietà Chasselas rouge e Chasselas blanc, per prevedere un'etichettatura particolare quando l'uva è stata coltivata in serra, ed è pertanto soggetta a norme specifiche di calibrazione, e per precisare talune disposizioni applicabili ai piccoli imballaggi destinati alla vendita ai consumatori.

     (3) Si sta sviluppando la produzione di molte nuove varietà. È dunque auspicabile farle figurare nell'elenco delle varietà allegato alla norma comunitaria applicabile all'uva da tavola, tanto come varietà ad acino grosso quanto come varietà ad acino piccolo.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999 è modificato come segue:

     1) Nel titolo III (Disposizioni relative alla calibrazione), il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Per tutte le categorie: in ciascun imballaggio destinato alla vendita ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, è autorizzato un grappolo di peso inferiore al peso minimo per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che esso soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria indicata."

     2) Nel titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte A (Omogeneità), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Per l'uva da tavola condizionata in piccoli imballaggi destinati alla vendita ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, l'omogeneità di varietà e d'origine non è richiesta."

     3) Nel titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte A (Omogeneità), dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

     "Per la varietà Chasselas è ammesso l'inserimento in ciascun imballaggio di grappoli di colore diverso a fini decorativi."

     4) Nel titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), parte B (Natura del prodotto), è aggiunto il seguente trattino: "- 'di serra', se del caso."

     5) Nell'appendice, alla parte 2a) (Varietà ad acino grosso), sono aggiunte le seguenti varietà:

     "Danuta" dopo "Danlas",

     "Isa" dopo "Imperial Napoleon"

     "Ora" dopo "Olivette noire"

     "Prima" dopo "Planta Nova".

     6) Nell'appendice, alla parte 2b) (Varietà ad acino piccolo), la varietà "Exalta" è aggiunta dopo "Delizia di Vaprio".

     7) Nel titolo IV (Disposizioni relative alle tolleranze), il testo della parte B è sostituito dal seguente:

     "B. Tolleranze di calibro

     i) Categorie 'Extra' e I

     Il 10% in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria in oggetto, bensì a quello previsto per la categoria immediatamente inferiore.

     ii) Categoria II

     Il 10% in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria, ma di peso non inferiore a 75 g."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello della sua entrata in vigore.