§ 1.6.D50 - Regolamento 22 dicembre 1999, n. 2789.
Regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/12/1999
Numero:2789


Sommario
Art. 1.      La norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola di cui al codice NC 0806 10 10 è stabilita nell'allegato
Art. 2.      Il regolamento (CEE) n. 1730/87 è abrogato
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal primo giorno del mese [...]


§ 1.6.D50 - Regolamento 22 dicembre 1999, n. 2789.

Regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola.

(G.U.C.E. 29 dicembre 1999, n. L 336).

 

Art. 1.

     La norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola di cui al codice NC 0806 10 10 è stabilita nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

     - una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

     - per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria "Extra", lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 1730/87 è abrogato.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

 

 

ALLEGATO

NORMA PER L'UVA DA TAVOLA

 

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

 

     La presente norma si applica all'uva da tavola delle varietà (cultivar) derivanti dalla Vitis vinifera L., destinata ad essere fornita allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dell'uva da tavola destinata alla trasformazione industriale.

 

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITA'

 

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che l'uva da tavola deve presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

 

     A. Caratteristiche minime [1]

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i grappoli e gli acini devono essere:

     - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

     - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

     - praticamente esenti da parassiti;

     - praticamente esenti da danni provocati da parassiti;

     - privi di umidità esterna anormale;

     - privi di odore e/o sapore estranei.

     Inoltre, gli acini devono essere:

     - interi;

     - ben formati;

     - sviluppati normalmente.

     La pigmentazione dovuta al sole non costituisce un difetto.

     I grappoli devono essere stati raccolti con cura.

     Il succo degli acini deve presentare un indice di rifrazione corrispondente almeno a:

     - 12° Brix per le varietà Alphonse Lavallée, Cardinal e Victoria,

     - 13° Brix per tutte le altre varietà con semi,

     - 14° Brix per tutte le varietà senza semi.

     Tutte le varietà devono inoltre presentare un rapporto zucchero-acidità soddisfacente.

     Lo sviluppo e lo stato dell'uva da tavola devono essere tali da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse, e

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

 

     B. Classificazione

     L'uva da tavola è classificata nelle tre categorie seguenti.

 

     i) Categoria "Extra"

     L'uva da tavola di questa categoria deve essere di qualità superiore. I grappoli devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Essi devono essere esenti da qualsiasi difetto. Gli acini devono essere consistenti, ben attaccati, distribuiti uniformemente sul graspo e praticamente ricoperti della loro pruina.

 

     ii) Categoria I

     L'uva da tavola di questa categoria deve essere di buona qualità. I grappoli devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Gli acini devono essere consistenti, ben attaccati e, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno uniformemente che nella categoria "Extra".

Gli acini possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

     - un lieve difetto di forma,

     - un lieve difetto di colorazione,

     - lievissime bruciature da sole, che interessino solo l'epidermide.

 

     iii) Categoria II

     Questa categoria comprende l'uva da tavola che non può essere classificata nelle categorie superiori, ma che corrisponde alle caratteristiche minime sopra definite.

I grappoli possono presentare lievi difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, purché le caratteristiche essenziali della varietà, tenuto conto della zona di produzione, non ne siano alterate.

Gli acini devono essere sufficientemente consistenti e attaccati, per quanto possibile coperti di pruina. Essi possono essere distanziati sul graspo in modo più irregolare che nella categoria I.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

     - difetti di forma;

     - difetti di colorazione;

     - lievi bruciature da sole sull'epidermide;

     - lievi ammaccature;

     - lievi alterazioni dell'epidermide.

 

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE [2]

 

     La calibrazione è determinata secondo il peso dei grappoli.

     Il peso minimo per grappolo è stabilito come segue per l'uva da tavola coltivata in serra e per l'uva di pieno campo ad acini grossi e piccoli:

 

 

Uva da tavola coltivata in serra (se menzionato nell'etichetta)

Uva da tavola coltivata in pieno campo

 

Tutte le varietà ad esclusione di quelle ad acino piccolo indicate nell'appendice

Varietà ad acino piccolo indicate nell'appendice

Categoria “Extra”

300 g

200 g

150 g

Categoria I

250 g

150 g

100 g

Categoria II

150 g

100 g

75 g

 

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

 

     Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

 

     A. Tolleranze di qualità

     i) Categoria "Extra"

     Il 5% in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

     ii) Categoria I

     Il 10% in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

     iii) Categoria II

     Il 10% in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o da qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

 

     B. Tolleranze di calibro [3]

     i) Categorie "Extra" e I

     Il 10% in peso di grappoli non rispondenti alla calibrazione stabilita per la categoria in oggetto, bensì a quella prevista per la categoria immediatamente inferiore.

     ii) Categoria II

     Il 10% in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria, ma di peso non inferiore a 75 g.

     iii) Categorie Extra, I e II: in ciascun imballaggio destinato alla vendita diretta ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, è autorizzato un grappolo di peso inferiore a 75 g per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che esso soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria indicata.

 

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

 

     A. Omogeneità [4]

     Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto grappoli della stessa origine, varietà e qualità e dello stesso grado di maturazione.

     Per l'uva da tavola condizionata in piccoli imballaggi destinati alla vendita ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, l'omogeneità di varietà e d'origine non è richiesta.

     Per la categoria "Extra", i grappoli devono essere di colorazione e di calibro pressoché uniformi.

     Per la varietà Chasselas è ammesso l'inserimento in ciascun imballaggio di grappoli di colore diverso a fini decorativi.

     La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [5].

 

     B. Condizionamento

     L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

     Nella categoria "Extra", i grappoli devono essere presentati disposti in un solo strato.

     I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di corpi estranei, salvo presentazione speciale comportante un frammento di tralcio aderente al raspo del grappolo e non eccedente 5 cm di lunghezza.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia. [6]

 

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

 

     Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

 

     A. Identificazione [7]

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

 

     B. Natura del prodotto [8]

     - "Uva da tavola", se il contenuto non è visibile dall'esterno.

     - Denominazione della o, se del caso, delle varietà.

     - "di serra", se del caso.

 

     C. Origine del prodotto

     - Paese o, se del caso, Paesi d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

 

     D. Caratteristiche commerciali

     - Categoria.

 

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

 

     Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. [9]

 

Appendice [10]

Elenchi limitativi delle varietà ad acino piccolo

 

Varietà

Altre denominazioni con le quali la varietà è conosciuta

Admirable de Courtiller

Admirable, Csiri Csuri

Albillo

Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon

Angelo Pirovano

I. Pirovano 2

Annamaria

I. Ubizzoni 4

Baltali

 

Beba

Beba de los Santos - Eva

Catalanesca

Catalanesa, Catalana, Uva Catalana

Chasselas blanc

Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan

Chasselas rouge

Roter Gutedel

Chelva

Chelva de Cebreros, Guareña, Mantuo, Villanueva

Ciminnita

Cipro bianco

Clairette

Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona

Colombana bianca

Verdea, Colombana de Peccioli

Dehlro

 

Delizia di Vaprio

I. Pirovano 46 A

Exalta

 

Flame Seedless

Red Flame

Gros Vert

Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell'Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusalemme

Jaoumet

Madeleine de St Jacques, Saint Jacques

Madeleine

Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Republicain

Mireille

 

Molinera

Besgano, Castiza, Molinera gorda

Moscato d'Adda

Moscato d'Adda

Moscato d'Amburgo

Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d'Hambourg, Moscato Preto

Moscato di Terracina

Moscato di Maccarese

Œillade

Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso

Panse precoce

Bianco di Foster, Foster's white, Sicilien

Perla di Csaba

Càbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de Csaba

Perlaut

 

Perlette

 

Pizzutello bianco

Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta di vacca

Precoce de Malingre

 

Primus

I. Pirovano 7

Prunesta

Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli

Regina dei Vigneti

Königin der Weingärten, Muskat Szölöskertek Kizalyneja, Szölöskertek Kizalyneh, Rasaki ourgarias, Regina Villoz, Reina de las Viñas, Reine des Vignes, I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards

Servant

Servan, Servant di Spagna

Sideritis

Sidiritis

Sultanines

Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson Seedless et mutations

Valenci blanc

Valensi, Valency, Panse blanche

Valenci noir

Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro

Yapincak

 

 


[1] Punto così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2137/2002.

[2] Titolo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 716/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2137/2002.

[3] Punto già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 716/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2137/2002.

[4] Punto così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 716/2001.

[5] Capoverso aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2003.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[7] Parte così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[8] Punto così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 716/2001.

[9] Comma aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[10] Appendice modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 716/2001 e così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2137/2002, nel testo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2003, n. L 49.