§ 1.6.H30 - Regolamento 31 luglio 2001, n. 1563.
Regolamento (CE) n. 1563/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:31/07/2001
Numero:1563


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H30 - Regolamento 31 luglio 2001, n. 1563.

Regolamento (CE) n. 1563/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo.

(G.U.C.E. 1 agosto 2001, n. L 208).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) È necessario chiarire e precisare talune disposizioni concernenti i titoli di restituzione e l'utilizzazione dell'allegato D, previste dal regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000.

     (2) Al fine di rendere l'utilizzazione dei titoli di restituzione più efficace, è opportuno prevedere una trasferibilità di tali titoli senza però favorire l'aumento del numero delle domande a fini speculativi. È pertanto opportuno prevedere la designazione del cessionario anteriormente alla domanda di titolo.

     (3) È opportuno precisare che un operatore conserva il proprio diritto alla restituzione se ha osservato le disposizioni regolamentari applicabili anche se non ha effettuato una domanda di restituzione specifica entro il termine di tre mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione di esportazione. Va altresì precisato che in questo caso la cauzione o la parte della cauzione corrispondente al titolo di restituzione è incamerata.

     (4) È necessario prevedere disposizioni specifiche per i titoli di restituzione nel caso di una gara d'appalto indetta in un paese terzo, al fine di permettere agli operatori europei di presentare un'offerta in condizioni concorrenziali. Tuttavia, al fine di semplificare la procedura, è opportuno attenersi in gran parte a quella già prevista all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2001.

     (5) Appare auspicabile, per ragioni di semplificazione amministrativa, prevedere modalità particolari di svincolo della cauzione. È necessario in particolare precisare le condizioni di svincoli parziali e una soglia minima al di sotto della quale la cauzione che dovrebbe essere incamerata può essere svincolata.

     (6) Al fine di utilizzare pienamente le possibilità di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni, è opportuno prevedere disposizioni simili a quelle dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e incentivare durante tutto l'esercizio finanziario una sollecita restituzione dei titoli non interamente utilizzati.

     (7) In conseguenza delle modifiche di cui al presente regolamento, è necessario adattare i riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     (8) Al fine di utilizzare in modo più efficace le disponibilità finanziarie, tenuto conto in particolare del rispetto degli impegni internazionali della Comunità, è necessario prevedere modalità d'adattamento della soglia a partire dalla quale l'esenzione dalla presentazione dei titoli per taluni esportatori non è più applicabile. È altresì necessario prevedere disposizioni particolari al fine di permettere agli operatori che desiderano non avvalersi più dell'esenzione dalla presentazione dei titoli in occasione di un cambiamento di esercizio finanziario, di utilizzare efficacemente la soglia prevista all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 . Inoltre, al fine di poter garantire il rispetto, alla fine dell'anno finanziario, degli impegni internazionali della Comunità, è opportuno prevedere modalità di sospensione dei pagamenti relativi ai titoli di restituzione emessi nel corso dell'esercizio finanziario corrispondente.

     (9) Alla luce dell'esperienza acquisita dopo l'istituzione dei titoli di restituzione, è necessario adattare le procedure di cui all'allegato F del regolamento (CE) n. 1520/2000.

     (10) È opportuno poter applicare dal 9 luglio talune delle disposizioni del presente regolamento. È di conseguenza necessario che esso entri in vigore al più presto dopo la sua pubblicazione.

     (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:

     1) il testo dell'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) è inserito l'articolo 6 bis seguente:

     (Omissis).

     3) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

     (Omissis).

     4) è inserito l'articolo 10 bis seguente:

     (Omissis).

     5) il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     6) il testo dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     7) il testo dell'articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     8) l'articolo 16 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 3, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) il testo del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     9) l'allegato F è modificato nel modo seguente:

     a) il testo del capitolo I, punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) il testo del capitolo II, punto 3, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     c) il testo del capitolo IV è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     I paragrafi 2 e 5 dell'articolo 1 sono applicabili ai titoli richiesti a partire dal 9 luglio 2001 e corrispondenti ad esportazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2001.