| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 1. agricoltura | 
| Capitolo: | 1.6 interventi di mercato | 
| Data: | 22/07/2002 | 
| Numero: | 1324 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1163/2002 è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. | 
§ 1.6.G44 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1324.
Regolamento (CE) n. 1324/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1163/2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali.
(G.U.C.E. 23 luglio 2002, n. L 194).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
     (1) Il 
(2) L'articolo 2 precisa che questo regolamento è applicabile a decorrere dal 1 o luglio 2002. Poiché questa data può causare confusione, occorre precisare a cosa si riferisce l'applicabilità del regolamento.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,
ha adottato il presente regolamento:
     Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del 
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.