Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 11/07/2002 |
Numero: | 1250 |
Sommario |
Art. 1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli olivicoltori sono autorizzati a presentare le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2001/2002, [...] |
Art. 2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il numero di domande di aiuto e le quantità di olio d'oliva per [...] |
Art. 3. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori e le loro unioni sono autorizzate a presentare all'organismo competente dello Stato [...] |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.G37 - Regolamento 11 luglio 2002, n. 1250.
Regolamento (CE) n. 1250/2002 della Commissione recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004.
(G.U.C.E. 12 luglio 2002, n. L 183).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 12 del
(2) L'articolo 20, paragrafo 2, del summenzionato regolamento stabilisce che le organizzazioni di produttori o eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato le domande di aiuto relative alla campagna in corso anteriormente al 1° agosto di ogni campagna. Inoltre, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere trasmesse dall'organizzazione o dall'unione entro e non oltre il 14 agosto di ciascuna campagna.
(3) Al fine di rendere possibili controlli supplementari sulle domande di aiuto, in particolare utilizzando il sistema di informazione geografica (SIG), è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli olivicoltori al 15 luglio 2002, invece del 1° luglio 2002. Di conseguenza, è inoltre necessario prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni nonché prorogare il termine entro il quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il numero di domande di aiuto e le relative quantità di olio di oliva.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
ha adottato il presente regolamento:
In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli olivicoltori sono autorizzati a presentare le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2001/2002, relative agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti da loro coltivati al 1° novembre 2001, fino al 15 luglio 2002.
In deroga all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il numero di domande di aiuto e le quantità di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 2001/2002 anteriormente al 10 settembre 2002.
In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori e le loro unioni sono autorizzate a presentare all'organismo competente dello Stato membro interessato le domande di aiuto relative alla campagna di commercializzazione 2001/2002 fino al 15 agosto 2002.
Tuttavia, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere trasmesse dall'organizzazione o dall'unione entro e non oltre il 30 agosto 2002.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 30 giugno 2002.