§ 1.6.G37 - Regolamento 11 luglio 2002, n. 1250.
Regolamento (CE) n. 1250/2002 della Commissione recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/07/2002
Numero:1250


Sommario
Art. 1.      In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli olivicoltori sono autorizzati a presentare le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2001/2002, [...]
Art. 2.      In deroga all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il numero di domande di aiuto e le quantità di olio d'oliva per [...]
Art. 3.      In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori e le loro unioni sono autorizzate a presentare all'organismo competente dello Stato [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G37 - Regolamento 11 luglio 2002, n. 1250.

Regolamento (CE) n. 1250/2002 della Commissione recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004.

(G.U.C.E. 12 luglio 2002, n. L 183).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 5,

     visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98, in particolare l'articolo 19,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2070/2001, stabilisce che gli olivicoltori presentano le domande di aiuto alla produzione di olio d'oliva anteriormente al 1° luglio di ogni campagna di commercializzazione. Inoltre, gli Stati membri produttori devono comunicare alla Commissione, anteriormente al 5 settembre di ogni campagna, il numero di domande di aiuto e le relative quantità di olio di oliva.

     (2) L'articolo 20, paragrafo 2, del summenzionato regolamento stabilisce che le organizzazioni di produttori o eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato le domande di aiuto relative alla campagna in corso anteriormente al 1° agosto di ogni campagna. Inoltre, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere trasmesse dall'organizzazione o dall'unione entro e non oltre il 14 agosto di ciascuna campagna.

     (3) Al fine di rendere possibili controlli supplementari sulle domande di aiuto, in particolare utilizzando il sistema di informazione geografica (SIG), è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli olivicoltori al 15 luglio 2002, invece del 1° luglio 2002. Di conseguenza, è inoltre necessario prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni nonché prorogare il termine entro il quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il numero di domande di aiuto e le relative quantità di olio di oliva.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli olivicoltori sono autorizzati a presentare le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2001/2002, relative agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti da loro coltivati al 1° novembre 2001, fino al 15 luglio 2002.

 

     Art. 2.

     In deroga all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il numero di domande di aiuto e le quantità di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 2001/2002 anteriormente al 10 settembre 2002.

 

     Art. 3.

     In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori e le loro unioni sono autorizzate a presentare all'organismo competente dello Stato membro interessato le domande di aiuto relative alla campagna di commercializzazione 2001/2002 fino al 15 agosto 2002.

     Tuttavia, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere trasmesse dall'organizzazione o dall'unione entro e non oltre il 30 agosto 2002.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 30 giugno 2002.