Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 06/12/2001 |
Numero: | 2388 |
Sommario |
Art. 1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, e fatti salvi i controlli previsti dalla normativa comunitaria gli olivicoltori in Spagna e in Italia possono presentare [...] |
Art. 2. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori in Spagna e in Italia ed eventualmente le loro unioni possono presentare le dichiarazioni [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.F32 - Regolamento 6 dicembre 2001, n. 2388.
Regolamento (CE) n. 2388/2001 della Commissione che deroga, per la Spagna e l'Italia, all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/99-2003/04.
(G.U.C.E. 7 dicembre 2001, n. L 323).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 1 del
(2) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento le organizzazioni di produttori ed eventualmente le loro unioni presentano, anteriormente al 1° gennaio di ogni campagna di commercializzazione, le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni.
(3) Il Sistema di informazione geografica (SIG) in Spagna e in Italia dovrebbe essere operativo e in grado di registrare direttamente le dichiarazioni di coltura alcune settimane dopo il 1° dicembre 2001. È necessario prorogare la data limite di presentazione delle dichiarazioni di coltura per gli olivicoltori nonché per le organizzazioni di produttori e per le loro unioni relativamente alla campagna 2001/02, per consentire alle autorità spagnole e italiane di introdurre le dichiarazioni nel SIG man mano che vengono presentate, trattando immediatamente le eventuali modifiche. Vista l'importanza del SIG ai fini del miglioramento delle operazioni di controllo è quindi opportuno prorogare, per la campagna 2001/02 in Spagna, la data di presentazione delle dichiarazioni dal 1° dicembre 2001 al 1° marzo 2002 per quanto concerne la presentazione delle dichiarazioni da parte degli olivicoltori e dal 1° gennaio 2002 al 1° aprile 2002 per quanto concerne la presentazione, in Spagna e in Italia, delle dichiarazioni da parte delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni. La proroga della data di presentazione delle dichiarazioni di coltura per gli oleicoltori e per le organizzazioni di produttori e loro unioni non pregiudica l'applicazione delle disposizioni in materia di controlli nei termini fissati dalla normativa comunitaria.
(4) Tenuto conto della necessità di prorogare, fra l'altro, la data del 1° dicembre 2001, occorre prevedere che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dal 30 novembre 2001.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
ha adottato il presente regolamento:
In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, e fatti salvi i controlli previsti dalla normativa comunitaria gli olivicoltori in Spagna e in Italia possono presentare le dichiarazioni di coltura relative agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti da loro coltivati al 1° novembre della campagna cui si riferisce la dichiarazione fino al 1° marzo 2002 per la campagna di commercializzazione 2001/02.
In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori in Spagna e in Italia ed eventualmente le loro unioni possono presentare le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni fino al 1° aprile 2001 per la campagna di commercializzazione 2001/02.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2001.