§ 1.6.F32 - Regolamento 6 dicembre 2001, n. 2388.
Regolamento (CE) n. 2388/2001 della Commissione che deroga, per la Spagna e l'Italia, all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 20, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/12/2001
Numero:2388


Sommario
Art. 1.      In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, e fatti salvi i controlli previsti dalla normativa comunitaria gli olivicoltori in Spagna e in Italia possono presentare [...]
Art. 2.      In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori in Spagna e in Italia ed eventualmente le loro unioni possono presentare le dichiarazioni [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F32 - Regolamento 6 dicembre 2001, n. 2388.

Regolamento (CE) n. 2388/2001 della Commissione che deroga, per la Spagna e l'Italia, all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/99-2003/04.

(G.U.C.E. 7 dicembre 2001, n. L 323).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 5,

     visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98, in particolare l'articolo 19,

     considerando quanto segue:

      (1) Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione 1998/99-2003/04, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2070/2001, ciascun olivicoltore presenta, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura.

      (2) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento le organizzazioni di produttori ed eventualmente le loro unioni presentano, anteriormente al 1° gennaio di ogni campagna di commercializzazione, le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni.

      (3) Il Sistema di informazione geografica (SIG) in Spagna e in Italia dovrebbe essere operativo e in grado di registrare direttamente le dichiarazioni di coltura alcune settimane dopo il 1° dicembre 2001. È necessario prorogare la data limite di presentazione delle dichiarazioni di coltura per gli olivicoltori nonché per le organizzazioni di produttori e per le loro unioni relativamente alla campagna 2001/02, per consentire alle autorità spagnole e italiane di introdurre le dichiarazioni nel SIG man mano che vengono presentate, trattando immediatamente le eventuali modifiche. Vista l'importanza del SIG ai fini del miglioramento delle operazioni di controllo è quindi opportuno prorogare, per la campagna 2001/02 in Spagna, la data di presentazione delle dichiarazioni dal 1° dicembre 2001 al 1° marzo 2002 per quanto concerne la presentazione delle dichiarazioni da parte degli olivicoltori e dal 1° gennaio 2002 al 1° aprile 2002 per quanto concerne la presentazione, in Spagna e in Italia, delle dichiarazioni da parte delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni. La proroga della data di presentazione delle dichiarazioni di coltura per gli oleicoltori e per le organizzazioni di produttori e loro unioni non pregiudica l'applicazione delle disposizioni in materia di controlli nei termini fissati dalla normativa comunitaria.

      (4) Tenuto conto della necessità di prorogare, fra l'altro, la data del 1° dicembre 2001, occorre prevedere che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dal 30 novembre 2001.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, e fatti salvi i controlli previsti dalla normativa comunitaria gli olivicoltori in Spagna e in Italia possono presentare le dichiarazioni di coltura relative agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti da loro coltivati al 1° novembre della campagna cui si riferisce la dichiarazione fino al 1° marzo 2002 per la campagna di commercializzazione 2001/02.

 

     Art. 2.

     In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori in Spagna e in Italia ed eventualmente le loro unioni possono presentare le dichiarazioni di coltura dei loro soci o le modifiche eventualmente apportate a tali dichiarazioni fino al 1° aprile 2001 per la campagna di commercializzazione 2001/02.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2001.