§ 1.6.B68 - Regolamento 26 luglio 1971, n. 1696.
Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/07/1971
Numero:1696


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo che disciplina i prodotti seguenti
Art. 2. 
Art. 3.      1. Laddove i prodotti di cui all'articolo 1 siano soggetti ad una procedura di certificazione, essi possono essere commercializzati o esportati soltanto se il certificato è stato rilasciato
Art. 4. 
Art. 5.      1. I prodotti di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti ai requisiti qualitativi minimi di [...]
Art. 6.      1. Ogni contratto per la consegna di luppolo prodotto nella Comunità stipulato tra un produttore o più produttori associati e un acquirente è registrato dagli organismi designati a tale scopo da [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 15 bis. 
Art. 16. 
Art. 16 bis. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.      Il Comitato puo prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro
Art. 22.      Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato
Art. 23. 
Art. 24.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 si applicano, [...]


§ 1.6.B68 - Regolamento 26 luglio 1971, n. 1696. [1]

Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo.

(G.U.C.E. 4 agosto 1971, n. L 175).

 

Art. 1.

     1. E' istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo che disciplina i prodotti seguenti [2]:

 

Codice NC

Designazione delle merci

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

 

     2. Le norme relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti [3]:

 

Codice NC

Designazione delle merci

1302 13 00

Succhi ed estratti vegetali di luppolo

 

     3. A norma del presente regolamento si intende per:

     a) Luppolo: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femminile) del luppolo rampicante (humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoide, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm.

     b) Luppolo in polvere: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali.

     c) "luppolo in polvere arricchito di luppolina": il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo dopo l'eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi [4];

     d) "estratto di luppolo": i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente [5];

     e) Prodotti miscelati di luppolo: la miscela di due o più degli anzidetti prodotti.

     4. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, si intende per

     a) luppolo alla prima fase di preparazione: il luppolo che è stato sottoposto unicamente al trattamento di primo essiccamento e che è stato imballato, pronto ad essere messo in commercio;

     b) superfici in piena produzione: le superfici coltivate a luppolo, dal terzo anno di produzione [6].

 

TITOLO I

Commercializzazione

 

     Art. 2. [7]

     1. I prodotti di cui all'articolo 1, raccolti nella Comunità od ottenuti da luppolo raccolto nella Comunità o importato dai paesi terzi, sono soggetti ad una procedura di certificazione.

     2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione.

     Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da b) a e), il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti [8].

     3. Nel certificato devono essere indicati almeno:

     a) il luogo/i di produzione del luppolo,

     b) l'anno/gli anni di raccolta,

     c) la/le varietà.

     4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce, per ogni prodotto, le norme generali e la data di applicazione del presente articolo.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

 

     Art. 3.

     1. Laddove i prodotti di cui all'articolo 1 siano soggetti ad una procedura di certificazione, essi possono essere commercializzati o esportati soltanto se il certificato è stato rilasciato [9].

     2. Possono essere decise misure derogatorie alla disposizione di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 20:

     a) per soddisfare alle esigenze commerciali di taluni paesi terzi, o

     b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari. Le misure di cui al comma precedente:

     - non devono arrecare danno allo smercio normale dei prodotti che hanno ottenuto il certificato,

     - e devono essere accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti [10].

 

     Art. 4. [11]

 

     Art. 5.

     1. I prodotti di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti ai requisiti qualitativi minimi di commercializzazione stabiliti per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.

     2. I prodotti di cui all'articolo 1, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all'articolo 2, sono considerati come prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1. L'equivalenza degli attestati è constatata, secondo la procedura di cui all'articolo 20 [12].

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

 

TITOLO II

Contratti di consegna

 

     Art. 6.

     1. Ogni contratto per la consegna di luppolo prodotto nella Comunità stipulato tra un produttore o più produttori associati e un acquirente è registrato dagli organismi designati a tale scopo da ogni Stato membro produttore.

     2. I contratti relativi alla consegna di determinati quantitativi a prezzi convenuti in un periodo comprendente uno o più raccolti e conclusi anteriormente al 1° agosto dell'anno del primo raccolto di cui trattasi, sono denominati "contratti conclusi in anticipo". Essi vengono registrati separatamente.

     3. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione le informazioni statistiche relative alla registrazione dei contratti.

     4. I dati oggetto di registrazione possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

 

TITOLO III

Associazioni di produttori

 

     Art. 7. [13]

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende per "associazione di produttori" un'associazione composta esclusivamente o - se la legislazione nazionale lo consente - essenzialmente da produttori di luppolo e istituita su loro propria iniziativa, allo scopo:

     a) di realizzare la concentrazione dell'offerta e di contribuire alla stabilizzazione del mercato immettendo in commercio tutta la produzione dei suoi soci o, se del caso, riacquistando il luppolo ad un prezzo più elevato come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) [14];

     b) di adattare in comune questa produzione alle esigenze del mercato e migliorarla, segnatamente mediante la riconversione varietale, la ristrutturazione delle piantagioni, la promozione, la ricerca nel settore della produzione, dell'immissione in commercio e nel settore della protezione integrata [15];

     c) di promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltura e di raccolta al fine di migliorare la redditività della produzione e la tutela dell'ambiente [16];

     d) di decidere quali varietà di luppolo possono essere prodotte dai suoi soci e di adottare norme comuni di produzione [17];

     e) di gestire il regime di aiuto previsto all'articolo 12 assegnando a ciascun produttore membro dell'associazione la sua parte di aiuto proporzionalmente alle superfici coltivate, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5 dello stesso articolo [18].

     1 bis. Le associazioni di produttori possono utilizzare sino al 20% dell'aiuto per prendere misure intese a realizzare gli obiettivi indicati nel paragrafo 1, lettere da a) a d) [19].

     2. Ai sensi del presente regolamento si intende per "unione" un'unione di associazioni riconosciute di produttori che persegua gli stessi obiettivi di tali associazioni e che sia stata riconosciuta da uno Stato membro in virtù del disposto del paragrafo 3.

     3. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori e le loro unioni quando ne facciano domanda e soddisfino ai seguenti requisiti generali:

     a) applicare norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (prima fase della commercializzazione);

     b) prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all'associazione e per le associazioni riconosciute di produttori aderenti all'unione, l'obbligo:

     - di conformarsi alle norme comuni di produzione e alle decisioni concernenti le varietà da produrre,

     - di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell'associazione o dell'unione.

Tale obbligo non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione, sempre che l'associazione di cui trattasi ne sia stata informata e abbia dato la propria approvazione.

Tuttavia, se l'organizzazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:

     - sostituire l'obbligo di commercializzare tutta la produzione per il tramite dell'associazione di produttori con una commercializzazione fondata su norme comuni fissate nello statuto che attribuiscano all'associazione di produttori il diritto di esercitare un controllo sui prezzi di vendita, sottoposti questi ultimi all'approvazione dell'associazione, e che impongano all'associazione di riprendere il luppolo ad un prezzo più elevato in caso di mancata accettazione,

     - commercializzare per il tramite di un'altra organizzazione di produttori, determinata dalla propria organizzazione, i prodotti che, a motivo delle loro caratteristiche, non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest'ultima [20];

     c) comprovare un'attività economica sufficiente:

     d) escludere per tutto il loro campo di attività qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;

     e) assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto d'aderire all'associazione;

     f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell'associazione o dell'unione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l'associazione o l'unione almeno un anno prima del recesso.

     L'applicazione di tali disposizioni non pregiudica le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere, in determinati casi, l'associazione, l'unione o i rispettivi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un membro, ovvero di impedire tale recesso nel corso dell'esercizio finanziario;

     g) possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi, ai sensi della legislazione nazionale;

     h) prevedere nel loro statuto l'obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento;

     i) non occupare una posizione dominante nella Comunità.

     4. Per il riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni e competente lo Stato membro nel cui territorio l'associazione di produttori o l'unione ha sede statutaria.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare la gestione del regime di aiuti di cui al paragrafo 1, lettera e), nonché la definizione di "immissione sul mercato" di cui al paragrafo 3, lettera a), e le modalità relative alle disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera f), sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

 

          Art. 8. [21]

 

     Art. 9. [22]

 

     Art. 10. [23]

 

TITOLO IV

Aiuti ai produttori

 

     Art. 11. [24]

 

     Art. 12. [25]

     1. E' istituito un regime di aiuti per il luppolo prodotto nella Comunità.

     2. Un aiuto può essere accordato ai produttori per assicurare la realizzazione di un reddito equo.

     3. a) Nelle regioni della Comunità nelle quali le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di garantire ai loro soci un reddito equo e di gestire razionalmente l'offerta, l'aiuto è concesso unicamente a tali associazioni di produttori.

     b) Qualora il produttore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'associazione alla quale aderisce, la totalità dell'aiuto viene versata direttamente a tale produttore dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito.

     c) Nelle altre regioni, l'aiuto è concesso altresì ai singoli produttori [26].

     4. Il Consiglio, su proposta della Commissione fatta in base alle comunicazioni ricevute dagli Stati membri, adotta in tempo utile e a maggioranza qualificata l'elenco delle regioni previste al paragrafo 3, primo comma.

     5. a) L'importo dell'aiuto per ettaro per il luppolo è identico per tutti i gruppi di varietà. Tale aiuto è fissato a 480 EUR l'ettaro per nove anni a decorrere dal raccolto 1996 [27].

     b) Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un'associazione riconosciuta di produttori conformemente al paragrafo 3, primo comma, questa ha facoltà di decidere se versare ogni anno integralmente l'aiuto ai propri soci proporzionalmente alle superfici coltivate oppure soltanto una parte dell'aiuto, pari almeno all'80%, a seconda che rimangano da soddisfare domande di riconversione varietale, o eventualmente altri obiettivi da realizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

     c) Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un'associazione riconosciuta di produttori e qualora questa non commercializzi tutta la produzione dei suoi soci, l'associazione trattiene obbligatoriamente ogni anno il 20% dell'aiuto ai produttori per la realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera b).

     d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a quattro anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere spesa [28].

     e) Nell'ipotesi di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente articolo il produttore interessato deve versare all'associazione di produttori di cui è socio un importo pari alla trattenuta effettuata in conformità delle lettere b) e c) di cui sopra [29].

     6. Qualora la situazione del mercato ponga in luce il rischio di formazione di eccedenze strutturali o di perturbazione nella struttura dell'approvvigionamento del mercato comunitario del luppolo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può adeguare l'importo dell'aiuto fissato nel paragrafo 5:

     a) limitando la concessione dell'aiuto ad una parte della superficie coltivata registrata per l'anno in questione e, se necessario, modulandola;

     b) oppure escludendo dal beneficio dell'aiuto le superfici che si trovano nel primo e/o secondo anno di produzione [30].

     7. [31].

     8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

 

          Art. 12 bis. [32]

 

     Art. 13. [33]

     1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, l'aiuto viene concesso per le superfici registrate sulle quali è stato effettuato il raccolto.

Gli Stati membri designano gli organismi che sono autorizzati a procedere per ciascun produttore alla registrazione delle superfici coltivate a luppolo e che sono incaricati del controllo e dell'aggiornamento di tale registrazione [34].

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli Stati membri possono considerare un'associazione riconosciuta di produttori come un solo produttore.

     3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

 

TITOLO V [35]

Regime degli scambi con i paesi terzi

 

     Art. 14. [36]

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune

 

     Art. 15. [37]

     1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 15 bis. [38]

     1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

     4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

 

TITOLO VI

Disposizioni generali

 

     Art. 16. [39]

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

 

     Art. 16 bis. [40]

     Qualora si presenti il rischio della formazione di eccedenze o di una perturbazione nella struttura dell'approvvigionamento del mercato, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure appropriate per impedire lo squilibrio del mercato. Tali misure possono assumere in particolare la forma di azione

     - sul potenziale di produzione,

     - sul volume dell'offerta,

     - sulle condizioni di commercializzazione.

 

     Art. 17. [41]

     1. I regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni ivi previste.

     2. [42].

     3. Gli Stati membri versano ai produttori l'aiuto di cui all'articolo 12 tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell'anno della campagna di commercializzazione per la quale è richiesto l'aiuto.

     4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 20.

 

     Art. 18. [43]

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione, della valutazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

     In base a tali dati la Commissione si impegna a elaborare, anteriormente al 31 dicembre 2003, una valutazione del settore destinata al Consiglio dell'Unione europea, che, se necessario, potrà essere corredata di proposte.

 

     Art. 19. [44]

 

     Art. 20. [45]

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del luppolo (in prosieguo "il Comitato").

     2. Ove si faccia riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno

 

     Art. 21.

     Il Comitato puo prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 22.

     Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

 

     Art. 23. [46]

     Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio al regime modificato dal regolamento (CEE) n. 1170/77, in particolare qualora l'applicazione del regime modificato alla data prevista incontri difficoltà di rilievo, tali misure vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20. Esse sono applicabili fino al 31 dicembre 1980 al più tardi.

     Fino a tale data, il Regno Unito è autorizzato a versare ai produttori l'importo dell'aiuto alla produzione, per il tramite dell'organismo da esso designato.

 

     Art. 24.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 si applicano, per la prima volta, al raccolto 1971.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 18 del regolamento (CE) n. 1952/2005, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3998/87.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3998/87.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3124/92.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3124/92.

[6] Paragrafo aggiunto dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1170/77.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1170/77.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3124/92.

[9] Paragrafo così modificato dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1170/77.

[10] Paragrafo così modificato dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1170/77.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1170/77.

[12] Paragrafo sostituito dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1170/77 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 235/79.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1170/77.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[18] Lettera già sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3332/85 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[19] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3332/85 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[20] Lettera modificata dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3124/92 e così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[21] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 191/2000.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[23] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 191/2000.

[24] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 191/2000.

[25] Articolo sostituito dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1170/77 ed abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[26] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[27] Lettera già sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1514/2001 e così ulteriormente sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2320/2003.

[28] Lettera già sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1514/2001 e così ulteriormente sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2320/2003.

[29] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[30] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 191/2000.

[31] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[32] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[33] Articolo abrogato dall’art. 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con le limitazioni ivi indicate.

[34] Paragrafo così sostituito dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 1170/77.

[35] Titolo così sostituito dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[36] Articolo così sostituito dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[37] Articolo così sostituito dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[38] Articolo inserito dal regolamento (CE) n. 3290/94.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97.

[40] Articolo inserito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1170/77.

[41] Articolo così da ultimo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1257/99.

[42] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 191/2000.

[43] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1554/97 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1514/2001.

[44] Articolo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1514/2001.

[45] Articolo così da ultimo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1514/2001.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1170/77.