Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 23/07/2001 |
Numero: | 1514 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.H58 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1514.
Regolamento (CE) n. 1514/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo.
(G.U.C.E. 26 luglio 2001, n. L 201).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio prevede la fissazione dell'importo dell'aiuto per il luppolo prodotto nella Comunità per il quinquennio compreso tra il raccolto 1996 e il raccolto 2000.
(2) La Commissione ha presentato al Consiglio, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1696/71 , una relazione sull'evoluzione dell'economia nel settore del luppolo nella Comunità europea. Da tale relazione risulta che la produzione si è progressivamente adeguata alla domanda sia sotto il profilo quantitativo, attraverso la riduzione delle superfici e dei quantitativi prodotti, che in termini di qualità, attraverso la riconversione a favore delle varietà più richieste dall'industria della birra.
(3) È opportuno prorogare per un periodo di tre anni l'importo dell'aiuto attualmente in vigore e prevedere una relazione riguardante tale nuovo periodo.
(4) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1696/71 in conformità della
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue:
1) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) All'articolo 18, secondo comma, la data del 1° settembre 2000 è sostituita da quella del 31 dicembre 2003.
4) È soppresso l'articolo 19.
5) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.