§ 1.6.1105 – Regolamento 20 giugno 2005, n. 935.
Regolamento (CE) n. 935/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/06/2005
Numero:935


Sommario
Art. 1.      All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «0,75 EUR» è sostituito dall’importo «0,52 EUR».
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1105 – Regolamento 20 giugno 2005, n. 935.

Regolamento (CE) n. 935/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati.

(G.U.U.E. 21 giugno 2005, n. L 158).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 15, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Tenuto conto dell’evoluzione del prezzo di mercato del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, è opportuno ridurre l’importo dell’aiuto.

     (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2921/90.

     (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «0,75 EUR» è sostituito dall’importo «0,52 EUR».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.