Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 20/06/2005 |
Numero: | 935 |
Sommario |
Art. 1. All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «0,75 EUR» è sostituito dall’importo «0,52 EUR». |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1105 – Regolamento 20 giugno 2005, n. 935.
Regolamento (CE) n. 935/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati.
(G.U.U.E. 21 giugno 2005, n. L 158).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 2, paragrafo 1, del
(2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2921/90.
(3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «0,75 EUR» è sostituito dall’importo «0,52 EUR».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.