Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/06/1970 |
Numero: | 1308 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. La campagna di commercializzazione per il lino e la canapa inizia il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Quando le disponibilità di fibre di lino o di canapa rivelino uno squilibrio temporaneo rispetto alla domanda prevedibile, si decide, secondo la procedura di cui all'articolo 12, che gli [...] |
Art. 6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta, in particolare per le condizioni generali di [...] |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 8 bis. |
Art. 9. Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, [...] |
Art. 10. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12. [...] |
Art. 11. 1. E' istituito un Comitato di gestione per il lino e per la canapa, in appresso denominato «Comitato» composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della [...] |
Art. 12. 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia per [...] |
Art. 13. Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia per richiesta del rappresentante di uno Stato membro |
Art. 14. Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato |
Art. 15. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dal 1º agosto 1970 |
Art. 16. Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui [...] |
Art. 17. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a [...] |
§ 1.6.706 - Regolamento 29 giugno 1970, n. 1308.
Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa. [1]
(G.U.C.E. 4 luglio 1970, n. L 146).
1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa disciplina i prodotti seguenti:
(Omissis).
La campagna di commercializzazione per il lino e la canapa inizia il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo.
1. E' istituito un aiuto per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità.
Tuttavia, l'aiuto per la canapa viene concesso soltanto se essa è prodotta da sementi di varietà che offrono garanzie da determinare per quanto riguarda il tenore di sostanze inebrianti del prodotto raccolto [5]. Tale aiuto, di ammontare uniforme per ciascuno di questi prodotti in tutta la Comunità, viene fissato ogni anno [6].
2. L'ammontare dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione.
Nel fissare tale importo si tiene conto anche del prezzo delle fibre e dei semi di lino e di canapa praticato sul mercato mondiale.
L'ammontare dell'aiuto per il lino è differenziato attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti in base alla resa media di semi constatata nel corso delle campagne di commercializzazione 1987/1988- 1991/1992 nelle zone omogenee di produzione. Tali coefficienti sono stabiliti, da un lato, per il lino macerato non sgranato e, dall'altro lato, per il lino diverso dal lino macerato non sgranato. Tali coefficienti sono fissati prima dell'inizio della campagna secondo la procedura prevista all'articolo 12 [7].
3. L'ammontare dell'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.
4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative al controllo del diritto all'aiuto.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.
1. Quando le disponibilità di fibre di lino o di canapa rivelino uno squilibrio temporaneo rispetto alla domanda prevedibile, si decide, secondo la procedura di cui all'articolo 12, che gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori diano la possibilità ai detentori di fibre di origine comunitaria di stipulare contratti di ammasso. Un aiuto all'ammasso privato è concesso ai detentori di fibre che hanno stipulato un tale contratto.
2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.
Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta, in particolare per le condizioni generali di acquisto, di consegna e di pagamento, disposizioni-quadro cui devono conformarsi i contratti stipulati tra i produttori di lino o di canapa, da un lato, e gli acquirenti, dall'altro.
Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di qualsiasi misura di effetto equivalente.
1. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri.
2. La canapa greggia del codice NC 5302 10 00 proveniente dai paesi terzi può essere importata solo se il prodotto risponde alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1 e se viene fornita la prova che la sua percentuale di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.
3. Possono essere importati solo i semi di varietà di canapa del codice NC 1207 99 10 provenienti dai paesi terzi, che offrono le garanzie previste dall'articolo 4, paragrafo 1 e che figurano nell'elenco da redigere. Tale elenco è redatto conformemente alle condizioni da stabilire secondo l'articolo 4, paragrafo 4.
4. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui ai paragrafi 2 e 3 è subordinata a un controllo che consenta di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
Se tali condizioni sono rispettate, lo Stato membro d'importazione rilascia un certificato di conformità.
5. L'autorizzazione di importare semi di canapa del codice NC 1207 99 91 è accordata solo:
- agli istituti o organismi di ricerca,
- alle persone fisiche o giuridiche che dimostrano di svolgere un'adeguata attività nel settore in questione.
6. L'importazione dei semi di cui al paragrafo 5 effettuata dai soggetti di cui al secondo trattino del suddetto paragrafo è subordinata a un sistema di controllo che si esercita finché i semi hanno una destinazione diversa dalla semina.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della loro applicazione, le disposizioni adottate per garantire il controllo di cui al paragrafo 6. Qualora tali disposizioni non consentano di eseguire efficacemente detti controlli si decidono, secondo la procedura di cui all'articolo 12, le modifiche che lo Stato membro in questione deve apportare.
8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.
1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti entro cui gli Stati membri possono adottare misure conservative.
2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.
4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.
Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la stessa procedura.
1. E' istituito un Comitato di gestione per il lino e per la canapa, in appresso denominato «Comitato» composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa al voto.
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia per richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto [11].
3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal Comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.
Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia per richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.
Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dal 1º agosto 1970.
Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri difficoltà notevoli, tali disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12. Esse sono applicabili fino al 31 luglio 1971.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1970, salvo le disposizioni dell'articolo 16, che possono essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
[1] Per l’abrogazione del presente regolamento vedi gli artt. 13 e 16 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3995/87.
[3] Articolo abrogato dal
[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 814/76.
[5] Comma inserito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1430/82.
[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2057/92.
[7] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1557/93.
[8] Articolo così sostituito dall'allegato VI al regolamento (CE) n. 3290/94.
[9] Articolo così sostituito dall'allegato VI al regolamento (CE) n. 3290/94.
[10] Articolo inserito dall'allegato VI al regolamento (CE) n. 3290/94.
[11] Paragrafo così modificato dall'allegato I al trattato di adesione Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle Comunità europee, dall'allegato I al trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, dall'allegato al regolamento (CEE) n. 3768/85 e così sostituito dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.