§ 1.6.519 - Regolamento 10 dicembre 1993, n. 3392.
Regolamento (CE) n. 3392/93 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83 che stabilisce le norme [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:10/12/1993
Numero:3392


Sommario
Art. 1.      1. Sono beneficiari dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1842/83 gli allievi che frequentano regolarmente un istituto scolastico
Art. 2.      1. Gli Stati membri versano l'aiuto comunitario per i prodotti lattiero-caseari delle categorie I e II dell'allegato. Gli Stati membri hanno la facoltà di versare l'aiuto comunitario per i [...]
Art. 3.      1. Per quanto concerne i prodotti che figurano nelle categorie da III a VI dell'allegato, il calcolo del quantitativo massimo di 0,25 l di latte previsto all'articolo 2, paragrafo 2 del [...]
Art. 4.      1. L'aiuto comunitario corrisponde ai seguenti importi
Art. 5.      1. L'aiuto comunitario è concesso soltanto
Art. 6.      1. Il riconoscimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), è subordinato ai seguenti impegni scritti del richiedente nei confronti dell'autorità competente
Art. 7.      1. La domanda di pagamento dell'aiuto è presentata
Art. 8.      Gli Stati membri possono dare mandato alle autorità locali di eseguire il pagamento dell'aiuto e di provvedere alla gestione della misura. In alcuni casi, determinati dallo Stato membro, le [...]
Art. 9.      Gli Stati membri incoraggiano l'attuazione di azioni informative sui prodotti lattiero-caseari nell'ambito della distribuzione dei prodotti sovvenzionati nelle scuole
Art. 10.      1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'importo dell'aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario. A tal fine essi fissano prezzi minimi che l'allievo [...]
Art. 11.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione
Art. 12.      Il regolamento (CEE) n. 2167/83 è abrogato
Art. 13.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.519 - Regolamento 10 dicembre 1993, n. 3392. [1]

Regolamento (CE) n. 3392/93 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83 che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero- caseari agli allievi delle scuole.

(G.U.C.E. 11 dicembre 1993, n. L 306).

 

Art. 1.

     1. Sono beneficiari dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1842/83 gli allievi che frequentano regolarmente un istituto scolastico,

     - compresi i bambini che frequentano la scuola materna o altri istituti d'insegnamento prescolare amministrati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro,

     - esclusi gli studenti universitari o di istituti d'insegnamento superiore assimilabili alle università.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di escludere gli allievi dell'insegnamento secondario.

     2. Gli allievi degli istituti scolastici di cui al paragrafo 1 beneficiano dell'aiuto comunitario anche durante i soggiorni in colonie di vacanza organizzate da uno degli organismi elencati all'articolo 7, paragrafo 1, primo e secondo trattino.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri versano l'aiuto comunitario per i prodotti lattiero-caseari delle categorie I e II dell'allegato. Gli Stati membri hanno la facoltà di versare l'aiuto comunitario per i prodotti lattiero- caseari delle categorie da III a VII dell'allegato [2].

     2. Per i dipartimenti francesi d'oltremare, il latte intero al cacao o aromatizzato di cui all'allegato può essere latte ricostituito.

     3. Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di 5 mg di fluoro al massimo per chilogrammo di prodotto per i prodotti delle categorie I e II dell'allegato.

 

     Art. 3.

     1. Per quanto concerne i prodotti che figurano nelle categorie da III a VI dell'allegato, il calcolo del quantitativo massimo di 0,25 l di latte previsto all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1842/83, distribuito per allievo e per giorno di scuola, viene effettuato sulla base dei seguenti quantitativi:

     - 100 kg di prodotti che appartengono alla categoria III sono assimilati a 300 kg di latte intero;

     - 100 kg di prodotti appartenenti alla categoria IV sono assimilati a 765 kg di latte intero;

     - 100 kg di prodotti appartenenti alla categoria V sono assimilati a 850 kg di latte intero;

     - 100 kg di prodotti appartenenti alla categoria VI sono assimilati a 935 kg di latte intero.

     2. Per il calcolo dell'aiuto comunitario e il rispetto del limite di cui al paragrafo 1, si prendono in considerazione i quantitativi globali di prodotti lattiero-caseari che danno diritto all'aiuto nel corso del periodo per il quale è stato chiesto.

     3. La concessione dell'aiuto è subordinata all'impegno scritto dell'istituto scolastico o, se del caso, dell'amministrazione responsabile, assunto nei confronti dell'autorità competente, di non utilizzare i prodotti lattiero-caseari sovvenzionati per la preparazione di pasti serviti agli allievi.

Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata, la Commissione può autorizzare detto Stato membro a derogare alle disposizioni del primo comma.

 

     Art. 4.

     1. L'aiuto comunitario corrisponde ai seguenti importi:

     a) 29,44 ECU/100 kg di prodotti delle categorie I e VII "latte intero" [3];

     b) 18,58 ECU/100 kg di prodotti della categoria II "latte parzialmente scremato [4];

     c) per quanto concerne i prodotti appartenenti alle categorie da III a VI, un importo calcolato per 100 kg del prodotto considerato sulla base dei quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Tuttavia, l'aiuto comunitario è pari a:

     - 26,73 ECU/100 kg di prodotti della categoria I, figuranti nell'allegato, con un tenore di materie grasse pari o superiore al 3%, ma inferiore a 3,50%,

     - 15,87 ECU/100 kg di latte con un tenore di materie grasse pari o superiore a 1,00%, ma inferiore a 1,50% [5].

     2. In deroga al paragrafo 1, l'aiuto comunitario superiore al prezzo di vendita praticato dal fornitore prima della sua applicazione viene ridotto per garantire che non superi il prezzo del prodotto considerato.

     3. In caso di modificazione dell'importo dell'aiuto comunitario espresso in ECU, per i quantitativi ceduti a prezzo ridotto nel mese in corso, detto importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese. Tuttavia, se la domanda di pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 4 viene presentata dopo la fine del trimestre scolastico, l'importo dell'aiuto è quello applicabile il primo giorno del trimestre stesso.

     4. Qualora i quantitativi di cui al paragrafo 1 siano espressi in litri, la conversione da litri in chilogrammi dei prodotti in parola viene effettuata applicando il coefficiente di 1,0300.

 

     Art. 5.

     1. L'aiuto comunitario è concesso soltanto:

     a) per la fornitura di prodotti ottenuti nella Comunità e indicati nell'allegato, acquistati nello Stato membro in cui si trova l'istituto scolastico,

     b) a un richiedente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, riconosciuto dall'organismo competente dello Stato membro interessato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

     2. Gli Stati membri possono, se del caso, controllare presso i fornitori i documenti commerciali concernenti le consegne.

 

     Art. 6.

     1. Il riconoscimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), è subordinato ai seguenti impegni scritti del richiedente nei confronti dell'autorità competente:

     a) destinare i prodotti lattiero-caseari soltanto agli allievi appartenenti, secondo il caso, all'istituto del richiedente stesso o agli istituti per i quali esso chiede l'aiuto, nonché rimborsare l'importo dell'aiuto medesimo, qualora si constatasse,

     - che gli importi sono stati riscossi per quantitativi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'articolo 3,

     - che i prodotti acquistati a norma del presente regolamento sono stati sviati dalla loro destinazione; e

     b) mettere a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta i documenti giustificativi del caso e consentire ispezioni fisiche in loco.

     2. Quando l'aiuto è chiesto dal fornitore, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, il riconoscimento è subordinato al seguente impegno scritto del fornitore:

     a) tenere una contabilità dalla quale risulti chiaramente il nome del fabbricante dei prodotti lattiero-caseari, il nome e gli indirizzi degli istituti scolastici o degli altri richiedenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari che sono stati loro venduti;

     b) sottoporsi a qualsiasi misura di controllo stabilita dallo Stato membro interessato, segnatamente per quanto concerne la verifica della contabilità e il controllo del quantitativo dei prodotti in causa.

     3. Il riconoscimento è revocato se viene constatata un'infrazione grave alle disposizioni del presente regolamento. A richiesta dell'interessato, il riconoscimento può essere nuovamente concesso, previo controllo approfondito e dopo un periodo minimo di sospensione da stabilirsi dallo Stato membro interessato tenendo conto segnatamente della gravità dell'infrazione.

     4. Per l'anno scolastico 1993/94, i buoni rilasciati in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2167/93 equivalgono a riconoscimento a norma del presente articolo.

 

     Art. 7.

     1. La domanda di pagamento dell'aiuto è presentata:

     - dall'istituto scolastico,

     - o dall'amministrazione responsabile che presenta la domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi di istituti di sua competenza,

     - oppure, se lo Stato membro lo prevede, dal fornitore dei prodotti.

     2. La domanda di pagamento dell'aiuto è inoltrata tramite un modulo tipo prescritto dall'autorità competente dello Stato membro interessato e reca almeno le seguenti indicazioni:

     - i quantitativi, ripartiti per categoria di prodotti,

     - il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico o

dell'amministrazione responsabile,

     - il prezzo dei prodotti.

Gli importi devono essere giustificati da fatture tenute a disposizione

delle autorità preposte al controllo. Le fatture indicano separatamente i

prezzi di ciascuno dei prodotti forniti menzionati nell'allegato e sono

quietanzate o accompagnate dalla prova del pagamento.

     3. Salvo il disposto del paragrafo 2, l'aiuto viene pagato al fornitore soltanto:

     - su presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi effettivamente consegnati,

     - o in base ad una relazione di controllo delle autorità competenti stilata prima del pagamento definitivo dell'aiuto e dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni del pagamento,

     - o ancora, se lo Stato membro lo autorizza, su presentazione dell'estratto conto del fornitore sul quale sono accreditate, ad esclusione di qualsiasi altra operazione, le forniture dei quantitativi consegnati.

     4. Salvo caso di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo al mese o al trimestre scolastico di consegna del prodotto.

Ove tale termine venga superato di un periodo inferiore a due mesi, l'aiuto è ridotto del:

     - 5% dell'importo se il superamento è inferiore a 1 mese,

     - 10% dell'importo negli altri casi.

     5. Il pagamento dell'aiuto viene eseguito dalle autorità competenti entro quattro mesi dal giorno della presentazione della domanda di cui al paragrafo 4, salvo che sia stata avviata un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto.

Le autorità competenti degli Stati membri sono tuttavia autorizzate a versare un anticipo entro tre mesi dal giorno della presentazione della domanda di cui al paragrafo 4. L'anticipo viene versato previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell'importo anticipato. In tal caso:

     - l'autorità competente è autorizzata a versare l'anticipo a richiesta dell'interessato, senza esigere i documenti giustificativi di cui al paragrafo 3, in base ai quantitativi consegnati; il fornitore presenta, entro un mese dal versamento dell'anticipo, i documenti necessari per il pagamento definitivo dell'aiuto all'autorità competente a meno che questa non elabori la relazione di cui al paragrafo 3, secondo trattino,

     - il pagamento definitivo viene eseguito al più tardi alla fine del sesto mese successivo alla conclusione dell'anno scolastico di cui trattasi o, se del caso, del soggiorno in colonie di vacanza.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri possono dare mandato alle autorità locali di eseguire il pagamento dell'aiuto e di provvedere alla gestione della misura. In alcuni casi, determinati dallo Stato membro, le autorità locali possono essere sostituite da un'associazione riconosciuta dallo Stato membro, della quale facciano parte gli istituti scolastici interessati.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri incoraggiano l'attuazione di azioni informative sui prodotti lattiero-caseari nell'ambito della distribuzione dei prodotti sovvenzionati nelle scuole.

 

     Art. 10.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'importo dell'aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario. A tal fine essi fissano prezzi minimi che l'allievo deve pagare per i diversi prodotti di cui all'allegato distribuiti sul loro territorio. Tali prezzi sono comunicati alla Commissione unitamente agli elementi che ne giustificano la fissazione.

     2. Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Detti controlli implicano segnatamente la verifica delle fatture di consegna dei prodotti di cui all'allegato nonché del rispetto dei quantitativi massimi sovvenzionati.

Detti controlli sono completati da ispezioni fisiche in loco per verificare segnatamente:

     - il rispetto dei prezzi massimi di cui al paragrafo 1,

     - la contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

     - l'uso dei prodotti sovvenzionati conformemente alle disposizioni del presente regolamento, segnatamente in presenza di indicazioni circa uno sviamento di tali prodotti.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le modalità di controllo stabilite per garantirne l'esecuzione;

     b) entro il 1 novembre di ogni anno, i quantitativi per i quali l'aiuto è stato pagato nel corso dell'anno scolastico precedente.

 

     Art. 12.

     Il regolamento (CEE) n. 2167/83 è abrogato.

 

     Art. 13.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994.

 

 

ALLEGATO [6]

Elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto comunitario di cui

all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1842/83

 

     Categoria I

     a) latte intero, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT;

     b) latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso del latte intero;

     c) iogurt del latte intero;

     d) "Viili/fil" con un tenore di materie grasse almeno pari al 3%.

 

     Categoria II

     a) latte parzialmente scremato, pastorizzato o sottoposto a un trattamento UHT;

     b) latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato.

 

     Categoria III

     Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 40%.

 

     Categoria IV

     Altri formaggi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 45%.

 

     Categoria V

     Formaggio Grana Padano.

 

     Categoria VI

     Formaggio Parmigiano Reggiano.

 

     Categoria VII

     Latte intero crudo

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 16 del regolamento (CE) n. 2707/2000.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 211.

[3] Lettera già modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 211, sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1971/94 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1802/95.

[4] Lettera sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1971/94 e così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1802/95.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2808/95 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2235.

[6] Allegato già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 211/94 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2235/97.