Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 27/11/1989 |
Numero: | 3537 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini [...] |
Art. 2. 1. Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o nel centro di quotazione di tale Stato membro, indicati [...] |
Art. 3. 1. Il regolamento (CEE) n. 2342/86 è abrogato |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.167 - Regolamento 27 novembre 1989, n. 3537. [1]
Regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati.
(G.U.C.E. 28 novembre 1989, n. L 347).
1. Il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell'IVA.
2. I prezzi di cui al paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino:
- presentata conformemente alla presentazione di riferimento prevista dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3220/84 e
- pesata e classificata al gancio; il peso constatato viene convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2967/85.
1. Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o nel centro di quotazione di tale Stato membro, indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni fissate per le carcasse di peso:
- da 60 a meno di 120 kg della classe E [2],
- da 120 a meno di 180 kg della classe R.
La scelta delle categorie di peso e la loro eventuale ponderazione è
lasciata allo Stato membro interessato, il quale ne informa la Commissione.
1. Il regolamento (CEE) n. 2342/86 è abrogato.
2. I rinvii al regolamento (CEE) n. 2342/86 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] Abrogato dall'art. 3 del
[2] Trattino così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1572/95.