§ 1.6.167 - Regolamento 27 novembre 1989, n. 3537.
Regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/11/1989
Numero:3537


Sommario
Art. 1.      1. Il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini [...]
Art. 2.      1. Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o nel centro di quotazione di tale Stato membro, indicati [...]
Art. 3.      1. Il regolamento (CEE) n. 2342/86 è abrogato
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.167 - Regolamento 27 novembre 1989, n. 3537. [1]

Regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati.

(G.U.C.E. 28 novembre 1989, n. L 347).

 

Art. 1.

     1. Il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell'IVA.

     2. I prezzi di cui al paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino:

     - presentata conformemente alla presentazione di riferimento prevista dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3220/84 e

     - pesata e classificata al gancio; il peso constatato viene convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

 

     Art. 2.

     1. Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o nel centro di quotazione di tale Stato membro, indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89.

     2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni fissate per le carcasse di peso:

     - da 60 a meno di 120 kg della classe E [2],

     - da 120 a meno di 180 kg della classe R.

La scelta delle categorie di peso e la loro eventuale ponderazione è

lasciata allo Stato membro interessato, il quale ne informa la Commissione.

 

     Art. 3.

     1. Il regolamento (CEE) n. 2342/86 è abrogato.

     2. I rinvii al regolamento (CEE) n. 2342/86 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Abrogato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1128/2006.

[2] Trattino così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1572/95.