Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 27/06/2008 |
Numero: | 617 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Registrazione degli stabilimenti |
Art. 3. Stampigliatura delle uova da cova e dei relativi imballaggi |
Art. 4. Stampigliatura degli imballaggi che contengono i pulcini |
Art. 5. Documenti di accompagnamento |
Art. 6. Registrazioni |
Art. 7. Utilizzazione delle uova ritirate dall’incubatrice |
Art. 8. Comunicazioni |
Art. 9. Organismi di controllo |
Art. 10. Sanzioni |
Art. 11. Relazioni |
Art. 12. Abrogazione |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 1.6.1596 - Regolamento 27 giugno 2008, n. 617.
Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile
(G.U.U.E. 28 giugno 2008, n. L 168)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A decorrere dal 1 luglio 2008, il
(2) Il
(3) È pertanto opportuno adottare alcune disposizioni ed obblighi nell’ambito di un regolamento recante modalità di applicazione del
(4) Il
(5) Il
(6) È opportuno attribuire ad ogni stabilimento un numero di registrazione distintivo, basato su un codice stabilito in ciascuno Stato membro al fine di poter determinare il settore di attività dello stabilimento.
(7) È inoltre opportuno mantenere il sistema di raccolta dei dati relativi al commercio intracomunitario ed alla produzione di pulcini e di uova da cova, con il rigore necessario per consentire l’elaborazione di previsioni di produzione a breve termine. Spetta a ciascuno Stato membro prevedere le sanzioni applicabili ai contravventori.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
1) uova da cova: le uova di volatili da cortile dei codici 04070011 e 04070019 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate in conformità del presente regolamento, prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi;
2) pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, dei codici 010511 e 010519 della nomenclatura combinata, prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, delle seguenti categorie:
a) pulcini da utilizzazione: i pulcini di uno dei seguenti tipi:
i) pulcini da carne: i pulcini destinati a essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale;
ii) pulcini da produzione di uova: i pulcini destinati a essere allevati per la produzione di uova da consumo;
iii) pulcini per uso misto: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne;
b) pulcini da moltiplicazione: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione;
c) pulcini riproduttori: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione;
3) stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività:
a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione;
b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione;
c) centro di incubazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell’incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;
4) capacità: il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.
Art. 2. Registrazione degli stabilimenti
1. Ogni stabilimento che ne fa richiesta è registrato dall’organismo competente designato dallo Stato membro e riceve un numero distintivo.
È prevista la possibilità di ritirare il numero distintivo agli stabilimenti che non si conformano alle disposizioni del presente regolamento.
2. Qualsiasi richiesta di registrazione proveniente da uno degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 è inviata all’organismo competente dello Stato membro sul cui territorio è situato lo stabilimento. Detto organismo attribuisce allo stabilimento registrato un numero distintivo, formato da uno dei codici di cui all’allegato I e da una cifra identificativa attribuita in modo da poter determinare il settore di attività dello stabilimento.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica del codice prescelto per l’attribuzione dei numeri distintivi che permettono di determinare il settore di attività dello stabilimento.
Art. 3. Stampigliatura delle uova da cova e dei relativi imballaggi
1. Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono stampigliate individualmente.
2. Lo stabilimento di produzione procede alla stampigliatura individuale delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini, imprimendo il proprio numero distintivo sulle uova. Le lettere e le cifre, stampigliate utilizzando inchiostro nero indelebile, sono alte almeno 2 millimetri e larghe almeno 1 millimetro.
3. Gli Stati membri possono prevedere una deroga per autorizzare la stampigliatura di uova da cova secondo modalità diverse da quelle stabilite nel paragrafo 2, a condizione che la stampigliatura sia apposta con colore nero indelebile, sia chiaramente visibile e copra una superficie di almeno 10 millimetri quadrati. Questa stampigliatura deve essere effettuata prima di mettere le uova nell’incubatrice, in uno stabilimento di produzione o in un centro di incubazione. Lo Stato membro che si avvale di questa facoltà ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, ai quali comunica le disposizioni all’uopo stabilite.
4. Le uova da cova sono trasportate all’interno di imballaggi perfettamente puliti, contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, provenienti da un solo stabilimento e recanti una delle indicazioni che figurano nell’allegato II.
5. Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori, sulle uova da cova destinate all’esportazione e sui relativi imballaggi possono figurare indicazioni diverse da quelle prescritte nel presente regolamento, purché non diano adito a confusione con queste ultime e con quelle previste nell’articolo 121, lettera d) del
6. Gli imballaggi o gli altri recipienti di qualsiasi genere in cui queste uova sono trasportate recano il numero distintivo dello stabilimento di produzione.
7. Soltanto le uova da cova stampigliate a norma del presente articolo possono essere trasportate o commercializzate tra gli Stati membri.
8. Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate soltanto se recano, in caratteri alti almeno 3 millimetri, il nome del paese d’origine e la dicitura stampigliata "à couver", "broedei", "rugeaeg", "Bruteier", "προς εκκόλαψιν", "para incubar", "hatching", "cova", "para incubação", "haudottavaksi", "för kläckning", "líhnutí", "haue", "inkubācija", "perinimas", "keltetésre", "tifqis", "do wylęgu", "valjenje", "liahnutie", "за люпене", "incubare". Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, di uno stesso paese d’origine e di uno stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:
a) le indicazioni che compaiono sulle uova;
b) la specie di pollame da cui provengono le uova;
c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.
Art. 4. Stampigliatura degli imballaggi che contengono i pulcini
1. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria di pollame.
2. Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso centro di incubazione e recano almeno l’indicazione del numero distintivo di detto centro.
3. I pulcini provenienti da paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi come indicato nel paragrafo 1. Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:
a) il nome del paese d’origine;
b) la specie di pollame cui appartengono i pulcini;
c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.
Le iscrizioni che devono figurare sugli imballaggi sono apposte con inchiostro nero indelebile, in caratteri alti almeno 20 millimetri e larghi almeno 10 millimetri, con tratti aventi uno spessore di 1 millimetro.
Art. 5. Documenti di accompagnamento
1. Per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, è compilato un documento d’accompagnamento che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello stabilimento nonché il suo numero distintivo;
b) il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di pollame;
c) la data di spedizione;
d) il nome e l’indirizzo del destinatario.
2. Per le partite di uova da cova e di pulcini importate da paesi terzi, il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d’origine.
Art. 6. Registrazioni
Ogni centro di incubazione registra, per specie, per categoria (selezione, riproduzione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione di uova o uso misto):
a) la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe a incubare, nonché il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova;
b) la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati;
c) il numero di uova covate ritirate dall’incubatrice e l’identità dell’acquirente.
Art. 7. Utilizzazione delle uova ritirate dall’incubatrice
Le uova covate ritirate dall’incubatrice devono essere utilizzate a fini diversi dal consumo umano. Esse possono essere utilizzate come uova industriali ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera h), del
Art. 8. Comunicazioni
1. Ogni centro di incubazione comunica con periodicità mensile all’organismo competente dello Stato membro il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati.
2. Agli stabilimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono richiesti, se necessario, dati relativi al patrimonio di pollame da selezione e da moltiplicazione, secondo le modalità e in base alle condizioni adottate con la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del
3. Gli Stati membri trasmettono ogni mese alla Commissione, subito dopo il ricevimento e lo spoglio dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, un prospetto riepilogativo elaborato in base ai suddetti dati per il mese precedente.
Il prospetto riepilogativo presentato dallo Stato membro indica inoltre il numero dei pulcini importati ed esportati nello stesso mese, ripartiti per specie, tipo e categoria di pollame.
4. Il modello di prospetto riepilogativo di cui al paragrafo 3 è riportato nell’allegato III. Il prospetto è trasmesso dagli Stati membri alla Commissione per ciascun mese dell’anno civile, entro quattro settimane dalla fine del mese considerato.
5. Gli Stati membri possono utilizzare il modello di prospetto riepilogativo (parte I) riportato nell’allegato III per raccogliere presso i centri di incubazione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento di cui all’articolo 5 sia compilato per i pulcini in diversi esemplari. In tal caso, un esemplare di questo documento è inviato all’organismo competente di cui all’articolo 9 in occasione dell’importazione, dell’esportazione nonché degli scambi intracomunitari.
7. Gli Stati membri che fanno ricorso alla procedura di cui al paragrafo 6, ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.
Art. 9. Organismi di controllo
Il controllo dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dagli organismi designati da ciascuno Stato membro. L’elenco di questi organismi è trasmesso agli altri Stati membri ed alla Commissione almeno un mese prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Ogni modifica di tale elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione al più tardi entro un mese dalla data della modifica.
Art. 10. Sanzioni
Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per sanzionare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti relativi alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.
Art. 11. Relazioni
Entro il 30 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un prospetto statistico che riporta la struttura e l’attività dei centri di incubazione, elaborato in base al modello che figura nell’allegato IV.
Art. 12. Abrogazione
Il
I riferimenti al regolamento abrogato ed al regolamento (CEE) n. 2782/75 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all’allegato V.
Art. 13. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[2] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal
[3] GU L 209 del 17.8.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
[4] GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.
ALLEGATO I
Codici di cui all’articolo 2, paragrafo 2
BE | per il Belgio |
BG | per la Bulgaria |
CZ | pour la Repubblica ceca |
DK | per la Danimarca |
DE | per la Repubblica federale di Germania |
EE | per l’Estonia |
IE | per l’Irlanda |
EL | per la Grecia |
ES | per la Spagna |
FR | per la Francia |
IT | per l’Italia |
CY | per Cipro |
LV | per la Lettonia |
LT | per la Lituania |
LU | per il Lussemburgo |
HU | per l’Ungheria |
MT | per Malta |
NL | per i Paesi Bassi |
AT | per l’Austria |
PL | per la Polonia |
PT | per il Portogallo |
RO | per la Romania |
SI | per la Slovenia |
SK | per la Slovacchia |
FI | per la Finlandia |
SE | per la Svezia |
UK | per il Regno Unito |
ALLEGATO II
Indicazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4
— in bulgaro : яйца за люпене
— in spagnolo : huevos para incubar
— in ceco : násadová vejce
— in danese : Rugeæg
— in tedesco : Bruteier
— in estone : Haudemunad
— in greco : αυγά προς εκκόλαψιν
— in inglese : eggs for hatching
— in francese : œufs à couver
— in italiano : uova da cova
— in lettone : inkubējamas olas
— in lituano : kiaušiniai perinimui
— in ungherese : Keltetőtojás
— in maltese : bajd tat-tifqis
— in olandese : Broedeieren
— in polacco : jaja wylęgowe
— in portoghese : ovos para incubação
— in rumeno : ouă puse la incubat
— in slovacco : násadové vajcia
— in sloveno : valilna jajca
— in finlandese : munia haudottavaksi
— in svedese : Kläckägg
ALLEGATO III
PROSPETTO MENSILE RELATIVO ALLA PRODUZIONE ED ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA DA COVA E DEI PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE
(Omissis)
ALLEGATO IV
STRUTTURA E UTILIZZAZIONE DEI CENTRI DI INCUBAZIONE
La tabella comprende soltanto i centri di incubazione in attività nell’anno precedente
I centri di incubazione multifunzionali sono ripresi per ciascuna specie di pollame effettivamente prodotta
Stato:
Regione (1): …
Anno:
Classe di grandezza Capacità
Galli, galline, polli
numero
capacità (2)
utilizzazione (3)
da 1001 a 10000 da 10001 a 20000 da 20001 a 50000 da 50001 a 100000 da 100001 a 200000 da 200001 a 500000
500001 e oltre
laying
meat
mixed
Totale
Anatre
Oche
numero
capacità (2)
utilizzazione (3)
numero
capacità (2)
utilizzazione (3)
da 1001 a 10000 da 10001 a 20000 da 20001 a 50000 da 50001 a 100000 da 100001 a 200000 da 200001 a 500000
500001 e oltre
Totale
Classe di grandezza Capacità
Tacchini
Faraone
numero
capacità (2)
utilizzazione (3)
numero
capacità (2)
utilizzazione (3)
da 1001 a 10000 da 10001 a 20000 da 20001 a 50000 da 50001 a 100000 da 100001 a 200000 da 200001 a 500000
500001 e oltre
Totale
(1) Belgio:una sola regione
Bulgaria:una sola regione
Repubblica ceca:una sola regione
Danimarca:una sola regione
Germania:Bundesländer
Estonia:una sola regione
Irlanda:una sola regione
Grecia:una sola regione
Spagna:undici provincie
Francia:regioni del programma
Italia:regioni
Cipro:una sola regione
Lettonia:una sola regione
Lituania:una sola regione
Lussemburgo:una sola regione
Ungheria:una sola regione
Malta:una sola regione
Paesi Bassi:una sola regione
Austria:una sola regione
Polonia:una sola regione
Portogallo:una sola regione
Romania:una sola regione
Slovenia:una sola regione
Slovacchia:una sola regione
Finlandia:una sola regione
Svezia:una sola regione
Regno Unito:undici regioni amministrative
(2) In migliaia di unità.
(3) Uova messe in incubazione nel corso dell’anno precedente, in migliaia di unità.
Destinatari:1. Direzione generale Agricoltura, divisione prodotti avicoli, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
2. Ufficio statistico delle Comunità europee, statistiche agricole, Lussemburgo 1, Centro europeo, boîte postale 1907, Lussemburgo.
ALLEGATO V
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 2782/75 |
Regolamento (CEE) n. 1868/77 |
Presente regolamento | |
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Articolo 1 |
— |
Articolo 1 | |
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Articolo 3 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1 | |
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— |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2, e allegato I | |
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— |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 | |
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Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
Articolo 3, paragrafo 1 | |
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— |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 | |
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— |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 3 | |
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|
— |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 6 | |
|
|
|
— |
Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 3, paragrafo 3 | |
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 4, e allegato II | |
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|
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
Articolo 3, paragrafo 5 | |
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|
|
Articolo 6 |
— |
Articolo 3, paragrafo 8 | |
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— |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 7 | |
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Articolo 11 |
— |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 | |
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Articolo 12 |
— |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma | |
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— |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma | |
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|
Articolo 13 |
— |
Articolo 5 | |
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|
|
Articolo 7 |
— |
Articolo 6 | |
|
|
|
Articolo 8 |
— |
Articolo 7 | |
|
|
|
Articolo 9 |
— |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 | |
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|
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 | |
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|
— |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 4 | |
|
|
|
— |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 5 | |
|
|
|
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 6 | |
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|
— |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 7 | |
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Articolo 16 |
— |
Articolo 9 | |
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|
— |
Articolo 5 |
Articolo 10 | |
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|
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— |
Articolo 6 |
Articolo 11 | |
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— |
Articolo 7 |
Articolo 12, primo comma | |
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— |
Articolo 8 |
Articolo 13 | |
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— |
Allegato I |
Allegato III | |
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— |
Allegato II |
Allegato IV | |