§ 1.6.1320 - Regolamento 22 febbraio 2006, n. 312.
Regolamento (CE) n. 312/2006 della Commissione  recante modifica del regolamento (CE) n. 1062/2005 in ordine al quantitativo oggetto della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/02/2006
Numero:312


Sommario
Art. 1.      L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1062/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1320 - Regolamento 22 febbraio 2006, n. 312.

Regolamento (CE) n. 312/2006 della Commissione  recante modifica del regolamento (CE) n. 1062/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento austriaco

(G.U.U.E. 23 febbraio 2006, n. L 52).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Con il regolamento (CE) n. 1062/2005 della Commissione, è stata aperta una gara permanente per l’esportazione di 124 109 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento austriaco.

     (2) In seguito alle aggiudicazioni effettuate dal momento dell’apertura della gara, i quantitativi messi a disposizione degli operatori economici sono interamente esauriti. Tenuto conto della forte domanda registrata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, occorre rendere disponibili nuovi quantitativi e autorizzare l’organismo d’intervento austriaco ad aumentare di 45 000 tonnellate il quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione.

     (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1062/2005.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1062/2005 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     La gara verte su un quantitativo massimo di 169 109 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.

(*) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.