Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 22/02/2006 |
Numero: | 312 |
Sommario |
Art. 1. L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1062/2005 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1320 - Regolamento 22 febbraio 2006, n. 312.
Regolamento (CE) n. 312/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1062/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento austriaco
(G.U.U.E. 23 febbraio 2006, n. L 52).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Con il
(2) In seguito alle aggiudicazioni effettuate dal momento dell’apertura della gara, i quantitativi messi a disposizione degli operatori economici sono interamente esauriti. Tenuto conto della forte domanda registrata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, occorre rendere disponibili nuovi quantitativi e autorizzare l’organismo d’intervento austriaco ad aumentare di 45 000 tonnellate il quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione.
(3) Occorre modificare di conseguenza il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 2 del
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 169 109 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.
(*) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.